Cassazione Civile, Ordinanza n. 19207/2024 del 12/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (intermediario di pagamento)
La controversia
La controversia nasce dal pagamento di un assegno bancario di traenza, con clausola di intrasferibilità, emesso su conto corrente della società ricorrente per l'importo di euro 85.000. La ricorrente sosteneva che l'assegno fosse stato pagato a persona diversa dall'effettivo beneficiario e chiedeva il risarcimento del danno per la non diligente negoziazione del titolo da parte della resistente. Quest'ultima si difendeva affermando di aver pagato il titolo, previa autorizzazione della banca trattaria, al soggetto che risultava intestatario e che si era presentato con l'assegno in possesso di documenti identificativi sottoposti a controlli; inoltre contestava che fosse stato provato il danno. Il tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo non provata l'esistenza del danno; la corte d'appello aveva confermato il rigetto, valorizzando anche un profilo di corresponsabilità della danneggiata per l'invio dell'assegno per posta ordinaria e, soprattutto, ritenendo comunque non sufficientemente provati il duplice pagamento e la falsità dei documenti esibiti dal presentatore. In cassazione la ricorrente deduceva, con due motivi, violazione degli artt. 43 l.a., 1218, 1176, comma 2, e 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la corte di merito avesse erroneamente valutato la diligenza della resistente nell'incasso e invertito l'onere della prova, pretendendo dalla ricorrente la dimostrazione della falsità dei documenti e non dalla resistente la prova del corretto adempimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi non colpivano la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la decisione di merito si fondava su una autonoma valutazione di inidoneità della prova offerta dalla ricorrente sia quanto all'effettivo doppio pagamento sia quanto alla falsità dei documenti esibiti dal soggetto che aveva negoziato l'assegno. La censura sulla pretesa genericità delle contestazioni di controparte è stata ritenuta irrilevante rispetto a tale autonoma valutazione probatoria; analogamente, la doglianza sull'onere probatorio è stata ritenuta non pertinente, poiché la corte d'appello non aveva realmente affermato un onere della ricorrente di provare la falsità in sé, ma aveva semplicemente valutato come non sufficientemente dimostrati i fatti costitutivi allegati. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 43 l.a.
Richiamato dalla ricorrente come norma violata in relazione alla disciplina degli assegni e alla responsabilità nelle operazioni di pagamento/negoziazione del titolo.
art. 1218 c.c.
Invocato come parametro della responsabilità per inadempimento, ma la Corte non entra nel merito perché reputa i motivi inidonei a censurare la ratio decidendi.
art. 1176, comma 2, c.c.
Richiamato per contestare la diligenza professionale nella negoziazione dell'assegno; la Cassazione non rivaluta il merito della condotta.
art. 2697 c.c.
Richiamato sul riparto dell'onere della prova; la Corte osserva che la decisione di merito si è basata sulla mancata prova dei fatti costitutivi allegati dalla ricorrente.
art. 115 c.p.c.
Invocato per lamentare l'erronea valutazione delle prove e la presunta non contestazione di alcuni fatti, ma la censura è ritenuta non decisiva rispetto alla ratio della sentenza impugnata.
art. 1227, comma 1, c.c.
Richiamato dalla corte d'appello per affermare che l'invio per posta ordinaria di assegni di rilevante importo può integrare un concorso colposo del danneggiato, idoneo a ridurre la responsabilità del danneggiante.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato quale norma che ha introdotto l'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è sufficiente prospettare una diversa lettura del materiale probatorio: il ricorso deve aggredire specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata, altrimenti è inammissibile.
- Se il giudice di merito fonda il rigetto sulla ritenuta insufficienza della prova dei fatti costitutivi allegati, la censura non può utilmente limitarsi a dedurre una presunta non contestazione o una diversa ripartizione dell'onere probatorio senza confrontarsi con quella autonoma valutazione.
- La contestazione della diligenza del soggetto che ha pagato o negoziato un titolo non è decisiva se la decisione impugnata si fonda, in via autonoma, sulla mancata dimostrazione dell'evento dannoso e dei fatti storici posti a base della domanda.
- L'invio per posta ordinaria di un assegno di rilevante importo può integrare un profilo di corresponsabilità del danneggiato ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., ma tale profilo resta valutabile solo se il danno e gli altri fatti costitutivi risultino provati.
- La denuncia o la mera dichiarazione resa da un soggetto terzo, se non corroborata da ulteriori elementi oggettivi, può essere ritenuta inidonea a provare fatti decisivi come il pagamento a soggetto diverso dal beneficiario o la falsità dei documenti esibiti.
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