Cassazione Civile, Ordinanza n. 19204/2024 del 12/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
Una conduttrice di un appartamento in un edificio condominiale, mentre scendeva le scale dell'androne per uscire, è caduta riportando la frattura del polso. Ha agito per ottenere il risarcimento dei danni, assumendo che la caduta fosse stata causata dall'assenza del corrimano e dalla presenza di acqua e umidità sui gradini, resi scivolosi dalle condizioni meteorologiche. Il Tribunale ha rigettato la domanda ritenendo non adeguatamente provato il nesso causale tra la cosa e il danno e valorizzando la conoscenza, da parte dell'attrice, delle caratteristiche dell'immobile. In appello, la decisione è stata confermata per difetto di prova della caduta, della scivolosità dei gradini e dell'inevitabilità dell'evento. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti sei motivi: violazione dell'art. 2051 c.c. per mancata prova del fortuito; omessa valutazione del concorso colposo della vittima; errata attribuzione di efficacia esclusiva alla condotta della danneggiata senza considerare i fattori materiali (assenza di corrimano e scivolosità); vizio nella valutazione presuntiva e violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c.; omessa ammissione della prova testimoniale; infine, contestazione della motivazione con cui la corte territoriale aveva negato la dinamica allegata della caduta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati, e in parte inammissibili perché diretti a sollecitare una rivalutazione di merito, i motivi relativi alla responsabilità ex art. 2051 c.c. e al riparto causale tra cosa e condotta della danneggiata. Ha affermato che, nei danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato può integrare caso fortuito incidentale o concorso causale fino a escludere la responsabilità del custode, quando risulti esclusiva la sua efficienza causale. Nel caso concreto la corte territoriale aveva accertato che la danneggiata, residente nello stabile da molti anni, conosceva o avrebbe dovuto conoscere l'assenza del corrimano e la probabile scivolosità in caso di pioggia, e aveva quindi escluso la prova della dinamica allegata e della causalità materiale dell'evento. È stata inoltre ritenuta adeguata la motivazione sul diniego della prova testimoniale e corretta l'utilizzazione di presunzioni. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La responsabilità del custode può essere esclusa dalla prova del caso fortuito o dalla dimostrazione che il danno è stato causato in via esclusiva o concorrente dalla condotta del danneggiato o di un terzo.
La condotta colposa del danneggiato rileva come fatto che può incidere causalmente sul danno; il "fatto colposo" non va inteso in senso soggettivo, ma come comportamento oggettivamente contrario a regole di condotta o prudenza.
Richiamato in tema di riparto dell'onere della prova, ma le doglianze sono state ritenute inammissibili o infondate perché miravano a contestare valutazioni di fatto.
Richiamato per ribadire il criterio del concorso causale e l'esclusività o prevalenza della condotta umana nella produzione dell'evento.
La censura è stata respinta perché la corte di merito ha correttamente valutato le prove e non è incorso in violazioni nella formazione del proprio convincimento.
Le presunzioni sono state ritenute correttamente utilizzate partendo da fatti noti per desumerne conseguenze logiche, senza vizi di sussunzione.
Il diniego della prova testimoniale è stato ritenuto legittimo e motivato in ragione della mancata indicazione tempestiva di testimoni oculari.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno del diritto alla prova, ma senza accoglimento della censura.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato disposto il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, per la soccombenza in cassazione.
Richiamato per la definizione camerale del ricorso.
Massime di principio
- In tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., il custode risponde salvo prova del caso fortuito; tuttavia l'interruzione del nesso causale può derivare anche dalla condotta del danneggiato o di un terzo, quando tale condotta assuma efficacia causale esclusiva o comunque decisiva.
- Il "fatto colposo" del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c. va inteso come comportamento oggettivamente contrario a regole di condotta o di prudenza, non come accertamento dell'elemento psicologico della colpa.
- La valutazione sulla rilevanza causale della condotta della vittima e sulla ricostruzione della dinamica del sinistro è tipicamente di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non apparente e logicamente coerente.
- Il giudice di merito può fondare il proprio convincimento su presunzioni semplici purché ricaviate da fatti noti secondo un ragionamento inferenziale corretto; non è censurabile in cassazione la mera richiesta di una diversa lettura del materiale istruttorio.
- Il diniego della prova testimoniale è legittimo quando sia adeguatamente motivato e si fondi sulla mancata tempestiva allegazione di circostanze idonee a individuare testimoni oculari del fatto controverso.
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