Cassazione Civile, Ordinanza n. 19186/2024 del 12/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da rapporti commerciali intercorsi tra una società titolare di un contratto di vendita in esclusiva e di un contratto di produzione con altra società, nel cui ambito risultavano crediti rilevanti asseritamente maturati dalla società creditrice. A garanzia di tale situazione debitoria, un soggetto fisico, indicato come socio della società debitrice principale, aveva rilasciato assegni bancari per un importo complessivo di oltre 316 mila euro. Poiché gli assegni non erano stati onorati, la società creditrice aveva chiesto decreto ingiuntivo, opposto dal debitore. Il tribunale aveva accolto l’opposizione, ma la corte d’appello aveva riformato la decisione, qualificando gli assegni come rilasciati a garanzia e non per il pagamento di specifiche prestazioni; aveva ritenuto nullo il patto di garanzia, ma aveva anche affermato che i titoli conservassero natura di promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., con conseguente inversione dell’onere probatorio a carico del promittente. La corte territoriale aveva inoltre escluso che il debitore avesse dimostrato l’inesistenza, invalidità o estinzione del rapporto sottostante, valorizzando un accordo transattivo e il quadro documentale. Il ricorso per cassazione articolava otto motivi: deduceva, in sintesi, nullità della sentenza per rilievo officioso di una questione senza contraddittorio; ultrapetizione per mutamento d’ufficio del titolo della pretesa; violazione dell’art. 1424 c.c. per conversione d’ufficio del negozio; violazione degli artt. 1988 e 2697 c.c. sul riparto dell’onere della prova in tema di promessa di pagamento; violazione degli artt. 1988, 1418 e 2697 c.c. sostenendo che la nullità del patto di garanzia travolgesse anche il rapporto sottostante; omessa pronuncia sull’eccezione di decadenza/estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c.; omesso esame di fatti decisivi circa oggetto della garanzia e mancata insorgenza del debito; violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. per uso errato delle presunzioni e rivalutazione del materiale istruttorio. La Corte ha respinto tutti i motivi ritenendo, tra l’altro, che non vi fosse mutamento della domanda, che la ratio decidendi si fondasse correttamente sulla qualificazione dei titoli come promessa di pagamento, che la nullità del patto di garanzia non eliminasse il rapporto obbligatorio sottostante, che la censura sull’art. 1957 c.c. fosse inconferente perché riferita alla fideiussione e non alla promessa di pagamento, e che le doglianze sulle prove mirassero a una inammissibile rivalutazione del merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili tutti gli otto motivi, confermando la sentenza della corte d’appello che aveva accolto la domanda della società creditrice e aveva considerato gli assegni come promesse di pagamento, con conseguente onere del debitore di provare l’inesistenza o l’estinzione del debito. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 24 Cost.
Richiamato nel primo motivo in relazione alla denunciata lesione del contraddittorio, ma la Corte esclude la nullità della sentenza per mancata previa segnalazione di una questione di puro diritto.
art. 101, comma 2, Cost.
Richiamato per sostenere la violazione del contraddittorio; la Corte richiama il principio per cui la mancata indicazione officiosa di una questione di puro diritto non determina nullità.
Richiamato nel primo motivo; la Corte esclude che il rilievo officioso della questione abbia comportato una nullità processuale.
Invocato per lamentare ultrapetizione e omessa pronuncia; la Corte ritiene che la domanda non sia mutata e che la qualificazione della fattispecie sia coerente con le difese svolte.
Richiamato per sostenere l’illegittima conversione del negozio; la Corte osserva che non vi è stata conversione, ma applicazione della disciplina della promessa di pagamento e della normativa sugli assegni.
La Corte qualifica i titoli come promessa di pagamento, con effetto ricognitivo e inversione dell’onere della prova a carico del promittente.
La Corte conferma che, una volta ritenuta la promessa di pagamento, grava sul debitore la prova dell’inesistenza, invalidità o estinzione del rapporto obbligatorio sottostante.
Richiamato nel quinto motivo; la Corte esclude che la nullità del patto di garanzia travolga automaticamente il debito sottostante.
La Corte ritiene la norma inconferente, poiché l’eccezione presuppone una fideiussione, mentre i titoli sono stati ricondotti a promessa di pagamento.
Richiamato insieme all’art. 2729 c.c. per contestare il ragionamento presuntivo; la Corte qualifica la doglianza come richiesta di rivalutazione del merito.
La Corte ribadisce che la valutazione degli indizi e la scelta delle prove più idonee appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale tipico.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato in collegamento all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per l’ulteriore contributo unificato.
r.d. n. 1736/1933, artt. 1 e 2
Richiamati per affermare che la ratio decidendi non consiste in una conversione negoziale ex art. 1424 c.c., ma nell’applicazione della disciplina dell’assegno e della promessa di pagamento in relazione alla nullità del patto di garanzia.
Massime di principio
- La mancata preventiva segnalazione alle parti di una questione di puro diritto rilevata d’ufficio non determina, di per sé, nullità della sentenza; la nullità può rilevare solo se si dimostri un concreto vulnus al contraddittorio o se sia stato consumato un errore di diritto sindacabile in cassazione.
- Quando un titolo viene qualificato come promessa di pagamento, esso ha funzione ricognitiva del debito e comporta l’inversione dell’onere probatorio: spetta al promittente dimostrare l’inesistenza, invalidità o estinzione dell’obbligazione sottostante.
- La nullità del patto di garanzia che accompagni l’emissione di un titolo non implica automaticamente la nullità del rapporto obbligatorio garantito; occorre distinguere tra invalidità del patto e persistenza del debito sottostante.
- L’eccezione di decadenza o estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c. è inconferente se il giudice di merito ha escluso che il rapporto fosse una fideiussione, qualificandolo invece come promessa di pagamento.
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del materiale istruttorio o della forza persuasiva delle presunzioni; la scelta delle prove e la valutazione degli indizi appartengono al giudice di merito.
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