Sentenza del 13/12/2022 n. 36234 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva riformato la decisione di primo grado accogliendo l'appello di Equitalia nei confronti dell'opposizione di A.A. ad un avviso di intimazione relativo a una cartella di pagamento. In cassazione A.A. deduceva: 1) illegittimità dell'obbligo di proporre querela di falso in presenza di certificato INPS che attestava l'insussistenza di rapporto di lavoro alla data di notifica; 2) nullità per omessa pronuncia sull'eccezione di nullità della notifica per mancato invio della raccomandata informativa (L. 890/1982, art.7); 3) in subordine, violazione della L. 890/1982 art.7 e del D.P.R. 602/1973 art.26 con riferimento alla nullità della notifica; 4) omissione di pronuncia sull'eccepito difetto di motivazione dell'avviso di intimazione (mancata indicazione dei criteri di computo di interessi, sanzioni e compensi, del responsabile del procedimento e delle modalità di proposizione del ricorso).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio perché i crediti iscritti a ruolo erano stati definanziati/stralciati in forza delle disposizioni di legge (D.L. n.119/2018, art.4 conv. L. n.136/2018 e D.L. n.41/2021, art.4, comma 4 conv. L. n.69/2021). La Corte rileva che lo stralcio opera ipso iure e determina l'estinzione del processo anche prima dell'adozione formale del provvedimento di sgravio da parte dell'agente della riscossione. Per effetto dell'estinzione la Corte ha compensato le spese tra le parti. È stato inoltre precisato che le spese anticipate restano a carico della parte che le ha anticipate (D.Lgs. n.546/1992, art.46, comma 3) e che non sussiste l'obbligo di versare un contributo unificato aggiuntivo nelle more della definizione, secondo la giurisprudenza citata.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26
Riferita in relazione alle regole di notifica degli atti di riscossione; nel caso il vizio di notifica era dedotto ma è stato reso irrilevante dall'estinzione del processo per effetto dello stralcio legislativo.
Richiamati in relazione alla prova e alla necessità, secondo la difesa di Equitalia/giudice del gravame, di proporre querela di falso per contestare la veridicità del certificato INPS; implicano che la prova documentale può essere contestata con la querela di falso quando si contesta l'autenticità o la provenienza del documento.
Citato in tema di valutazione della prova documentale; la Corte di merito aveva ritenuto inconcludente il certificato ai fini probatori salvo il rimedio della querela di falso.
Norma che prescrive l'invio della raccomandata informativa prima di procedere alla iscrizione a ruolo/attivazione della riscossione; il ricorrente allegava la nullità per mancato invio ma la questione è stata resa irrilevante dall'estinzione del giudizio.
D.L. n. 119 del 2018, art. 4, conv. in L. n. 136 del 2018
Prevede misure di definizione/stralcio di specifici carichi iscritti a ruolo; nel caso ha determinato l'estinzione del processo in quanto i debiti oggetto della cartella erano stati definiti secondo questa norma.
D.L. n. 41 del 2021, art. 4, comma 4, conv. in L. n. 69 del 2021
Ha ulteriormente disciplinato lo stralcio/definizione dei debiti e la Corte ha richiamato questa disposizione per affermare l'automaticità dell'estinzione del giudizio per effetto della definizione.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3
Stabilisce che, in caso di estinzione correlata a disposizione di legge, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate; la Corte lo applica per la ripartizione delle spese anticipate.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Richiamato in relazione al contributo unificato; la Corte rileva che non sussistono i presupposti per l'addebito di un ulteriore contributo unificato in favore della parte resistente in presenza di estinzione, conformemente alla giurisprudenza.
Massime di principio
- Quando una disposizione di legge dispone la definizione o lo 'stralcio' di crediti iscritti a ruolo, tale misura può estinguere il relativo giudizio ipso iure, indipendentemente dall'adozione formale del provvedimento amministrativo di annullamento da parte dell'agente della riscossione.
- La produzione di un certificato amministrativo (es. INPS) che attesti fatti rilevanti ai fini tributari costituisce prova e, se la controparte contesta la genuinità o l'attendibilità del documento, il rimedio classico è la querela di falso; tuttavia la necessità di proporre la querela di falso riguarda la contestazione dell'autenticità, non la valutazione del contenuto probatorio alla luce degli altri elementi.
- Le eccezioni processuali (es. nullità della notifica per mancato invio della raccomandata informativa) devono essere valutate dal giudice, ma possono risultare di fatto irrilevanti se intervengono fatti estintivi sopravvenuti (come lo stralcio legislativo) che comportano la cessazione del rapporto processuale.
- In ipotesi di estinzione del giudizio per causa normativa, la ripartizione delle spese segue regole particolari: le spese anticipate restano a carico di chi le ha anticipate (D.Lgs. 546/1992, art.46, comma 3) e non è automatico l'applicarsi di sanzioni o oneri aggiuntivi (contributo unificato) salvo i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
- La dichiarazione di estinzione determina che la Corte non entra nel merito delle questioni sostanziali e processuali sollevate dalle parti; pertanto, in contenziosi tributari, anche valide eccezioni sostanziali possono rimanere senza decisione per effetto di sopravvenute norme di definizione.
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