Sentenza del 13/12/2022 n. 1341 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
ICI - attribuzione di nuova rendita catastale - decorrenza dei termini per l'esercizio del potere di accertamento o rettifica
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il Comune aveva attribuito una nuova rendita catastale e chiedeva il recupero dell'ICI per il 2006-2007 sulla base delle variazioni catastali operate ai sensi dell'art.1, commi 336-337, della L. n.311/2004. Il contribuente contestava l'efficacia retroattiva della variazione, sostenendo che la deroga prevista da detti commi riguarda solo la decorrenza dell'obbligazione tributaria (ossia l'effetto fiscale: la data da cui considerare dovuto il tributo), e non estende la decorrenza del termine decadenziale per l'esercizio del potere accertativo previsto dall'art.1, comma 161, del D.L.vo n.296/2006 (i 5 anni a pena di decadenza). Il Comune invece sosteneva che la decorrenza speciale prevista dalla L. n.311/2004 dovesse valere anche per il computo del termine quinquennale decadenziale, spostando quindi l'inizio della prescrizione/decadenza al "1 gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal comune, ovvero, in assenza della suddetta indicazione, dal 1° gennaio dell'anno di notifica della richiesta del comune".
La decisione
La Commissione ha dato ragione al contribuente e il giudice d'appello ha confermato: la deroga prevista dagli artt.1, commi 336 e 337, della L. n.311/2004 incide unicamente sull'effetto fiscale delle nuove rendite catastali (ossia sulla decorrenza dell'obbligazione tributaria), mentre non modifica la decorrenza del termine decadenziale per l'esercizio dell'azione accertatrice, che resta disciplinato dall'art.1, comma 161, del D.L.vo n.296/2006. Richiamando l'orientamento della Suprema Corte (ordinanza n.21811/2022), il giudice ha ritenuto che l'azione del Comune sia stata promossa oltre il termine quinquennale e quindi irrealizzabile. L'appello del Comune è stato rigettato; le spese di lite sono state compensate a causa dell'incertezza giurisprudenziale.
Norme richiamate
Legge n.311/2004, art.1 commi 336 e 337
la variazione catastale per attribuzione di nuova rendita produce effetto fiscale dal "1 gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal comune, ovvero, in assenza della suddetta indicazione, dal 1° gennaio dell'anno di notifica della richiesta del comune"
La norma introduce una deroga al principio generale sulla decorrenza delle variazioni catastali: detta deroga determina la data da cui l'obbligazione tributaria è considerata sortita (effetto fiscale), ma non estende il termine decadenziale per l'esercizio dell'azione accertatrice.
Legge n.342/2000, art.74
in via generale le variazioni catastali decorrono dalla data di notifica da parte dell'Ufficio
Art.74 stabilisce la regola generale di efficacia delle variazioni catastali dalla notifica; la L.311/2004 opera una deroga specifica soltanto per l'effetto fiscale nei casi disciplinati dai suoi commi 336-337.
D.L.vo n.296/2006, art.1 comma 161
i 5 anni previsti, a pena di decadenza, per l'esercizio del potere impositivo decorrono dall'anno in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati
La disciplina del termine decadenziale quinquennale per l'azione accertatrice rimane applicabile anche quando è attribuita una nuova rendita catastale ai sensi della L.311/2004; la L.311/2004 non ha modificato questo meccanismo.
Suprema Corte, ordinanza n.21811/2022
"la deroga in esame riguarda esclusivamente l'effetto fiscale delle nuove rendite catastali, vale a dire la decorrenza dell'obbligazione tributaria, e non la retroattività del potere d'accertamento dell'ente impositore"
Conferma che la norma di deroga non incide sui termini decadenziali dell'azione accertatrice; il potere accertativo resta soggetto al termine quinquennale ordinario.
Massime di principio
- La deroga prevista dagli artt.1, commi 336-337, della L. n.311/2004 riguarda soltanto l'effetto fiscale (la data di decorrenza dell'obbligazione tributaria) e non estende o sospende i termini decadenziali per l'esercizio dell'azione accertativa da parte dell'ente impositore.
- Il termine quinquennale (art.1, comma 161, D.L.vo n.296/2006) per l'esercizio del potere impositivo continua a decorrere, in linea generale, dall'anno in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati; una variazione catastale ai sensi della L.311/2004 non rifa partire quel termine.
- Per il computo dell'effetto fiscale della nuova rendita: si prende il 1° gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata denuncia catastale indicata nella richiesta del comune; se la richiesta non indica tale data, si prende il 1° gennaio dell'anno di notifica della richiesta stessa.
- Se il Comune promuove l'azione oltre il termine decadenziale quinquennale, l'accertamento è normalmente inammissibile, salvo che sussistano cause interruttive o sospensive specifiche e dimostrate.
- Pratiche consigliate per il contribuente: verificare sempre le date indicate nella richiesta/notifica comunale, conservare documentazione comprovante le dichiarazioni e i versamenti, eccepire la decadenza ove il termine quinquennale sia ormai decorso.
- Pratiche consigliate per il Comune: indicare chiaramente nella richiesta la data cui si riferisce la mancata presentazione della denuncia catastale e attivare tempestivamente l'azione accertatrice per non incorrere nella decadenza.
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