Sentenza del 13/12/2022 n. 925 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
Dirittidoganali - determinazione dazio - importazione separata di componenti - applicazionedel dazio previsto per il prodotto finito
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Contestazione della classificazione doganale delle merci importate: la società aveva dichiarato varie componenti (tra cui "Vite P" e parti di rubinetterie) in voci a basso dazio, mentre l'Ufficio ha accertato che le partite costituivano in realtà chiusini completi in ghisa sferoidale destinati a coprire sistemi superficiali. Si è quindi ritenuta fittizia la scomposizione operata dall'importatore e, in base alle regole di classificazione (Reg. CEE n. 2658/1987 e art. 5 d.P.R. n. 723/1965), le parti importate separatamente ma funzionalmente collegate e finalizzate alla realizzazione di un prodotto unitario devono essere classificate e tassate con riferimento al prodotto finito. L'Ufficio ha applicato la voce 7325991051 con dazio antidumping (valori indicati in sentenza: 38,10% e 42,80% per vari item) determinando differenze daziarie complessive indicate nel provvedimento. L'appellante ha inoltre dedotto vizi procedurali (violazione del contraddittorio e omissione di valutazione delle osservazioni ai sensi dell'art. 11, comma 5-bis, d.lgs. 374/1990) e la non proporzionalità delle sanzioni (richiamo agli artt. 5, 6, 10, 11 e 17 del d.lgs. 472/1997 e art. 330 d.P.R. 43/1943). Il giudice d'appello ha ritenuto infondati i motivi: non risultano violazioni del contraddittorio (anche perché il rappresentante ha accettato e pagato le differenze e le sanzioni con la riduzione applicata) e la qualificazione doganale accertata dall'Ufficio è stata confermata alla luce dei criteri interpretativi della Corte di Giustizia (sent. 7/4/2011, C-153/10) e della valutazione della meccanica funzionale degli elementi importati (i coperchi/cover completano i chiusini, gli only bodies costituiscono la struttura ecc.).
La decisione
Appello respinto. Confermata la qualificazione doganale degli articoli come chiusini completi in ghisa sferoidale classificabili alla voce 7325991051 con applicazione del relativo dazio antidumping; dichiarazioni dell'importatore ritenute fittizia scomposizione delle parti. Le sanzioni amministrative imposte sono state ritenute legittime e proporzionate nel caso concreto, benché il giudice abbia osservato che, data la ripetizione degli accertamenti su diverse annualità, l'Agenzia potrà valutare complessivamente un adeguato regime sanzionatorio. Spese compensate tra le parti per il grado di giudizio.
Norme richiamate
Regolamento (CEE) 23 luglio 1987, n. 2658 (Tariffa doganale comune)
Le regole generali per la classificazione delle merci nella Tariffa (Nomenclatura combinata) devono essere applicate con riferimento alla natura e funzione reale dei beni; quando componenti separati sono destinati a realizzare un prodotto unitario, la classificazione si riferisce al prodotto finito.
Art. 5 del d.P.R. n. 723 del 1965
Supporta l'interpretazione che, ai fini doganali, rileva la sostanza economica e funzionale del bene importato: l'importazione separata di componenti funzionalmente connessi è imputabile al prodotto finito per la determinazione del dazio.
D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374, art. 11, comma 5-bis
Norma procedurale richiamata dall'appellante per contestare la mancata valutazione delle osservazioni difensive; il giudice ha ritenuto che il contraddittorio sia stato rispettato e che le difese siano state considerate.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (sanzioni amministrative tributarie), artt. 5, 6, 10, 11, 17
Richiamate rispetto al regime sanzionatorio; il giudice ha valutato che le sanzioni applicate non violano il principio di proporzionalità e sono legittime nel caso concreto.
D.P.R. 21 gennaio 1943, n. 43, art. 330
Norma richiamata in tema di proporzionalità delle sanzioni penali/amministrative: il giudice non ha ritenuto violato tale principio nell'ambito degli atti impugnati, pur indicando la necessità di valutare l'insieme degli accertamenti nel tempo.
Corte di Giustizia UE, sentenza 7 aprile 2011, C-153/10
Richiamata come criterio interpretativo per la classificazione doganale: occorre valutare la natura e la funzione effettiva dei componenti e la loro destinazione d'uso, non la mera dizione fattuale o l'annotazione del dichiarante.
Massime di principio
- Quando componenti vengono importati separatamente ma sono funzionalmente destinati a essere assemblati in un unico prodotto, la classificazione doganale e il dazio vanno determinati con riferimento al prodotto finito.
- La valutazione doganale privilegia la sostanza economica e funzionale dei beni rispetto alla mera descrizione commerciale fornita dall'importatore; prove sulla destinazione all'uso indipendente delle singole parti devono essere fornite dall'importatore per contestare la qualificazione come prodotto finito.
- Importazioni separate, anche se effettuate in momenti differenti ma nel breve periodo e inserite in un unico contesto commerciale finalizzato alla realizzazione di un prodotto unitario, possono essere considerate collegate e assoggettate alla tariffa del prodotto completo.
- Il rispetto del contraddittorio è fondamentale ma il pagamento volontario delle differenze e delle sanzioni può essere considerato elemento indicativo dell'accoglimento implicito dell'accertamento e indebolire la doglianza procedurale.
- Le sanzioni devono rispettare il principio di proporzionalità; tuttavia la reiterazione o l'accumulo di accertamenti su più annualità può giustificare un inasprimento o una diversa valutazione del regime sanzionatorio da parte dell'Amministrazione.
- In contenziosi classificatori è decisivo produrre documentazione tecnica (schemi, manuali, prove d'uso) che dimostri l'autonomia funzionale delle singole parti rispetto al prodotto finito per evitare la riclassificazione.
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