Sentenza del 13/12/2022 n. 923 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
Riscossione - cartella di pagamento -notifica - requisito indispensabile - utilizzo indirizzo pec nei pubbliciregistri - estratto di ruolo - condizioni per l'ammissibilità del ricorso
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava la nullità/inesistenza delle notifiche delle cartelle di pagamento effettuate via PEC da indirizzi non risultanti nei pubblici registri prescritti dalla legge (INI-PEC, IndicePA, REGINDE). Per tale vizio la notifica è invalida e non può considerarsi sanata; ciò ha comportato la successiva iscrizione a ruolo che ha leso gli interessi del contribuente (impedendogli di partecipare a gare pubbliche nel 2020-2022). È altresì contestata la mancata allegazione del documento informatico al messaggio PEC e la violazione delle norme sul requisito di pubblica riconducibilità dell'indirizzo PEC utilizzato.
La decisione
L'appello è stato accolto. La Corte tributaria regionale ha ritenuto invalide le notifiche effettuate mediante PEC non risultanti nei pubblici registri, ha escluso l'operatività della sanatoria ex art. 156 c.p.c. e ha pronunciato l'accoglimento del ricorso di primo grado. Le eccezioni di inammissibilità preliminari sollevate dalla resistente (termini, carenza di interesse) sono state rigettate poiché la nullità delle notifiche ne impedisce la decorrenza. Condanna dell'amministrazione al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Norme richiamate
art. 26 DPR 602/1973
Stabilisce le regole di notifica degli atti di riscossione; interpretata nel senso che la notifica via PEC deve avvenire da indirizzi risultanti dai pubblici registri per essere valida.
art. 3, comma 1 L. n. 53/1994
Richiamata in materia di regole procedurali/di notificazione elettronica e riferimenti alla necessità di uso di strumenti pubblici di identificazione della posta elettronica certificata.
art. 16-ter D.L. n. 179/2012
Norma che disciplina l'uso della PEC per le notificazioni e la sua efficacia; interpretata come richiamo all'obbligo di impiego di PEC riconducibili pubblicamente al soggetto notificante.
art. 6 D.lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale)
Predispone le regole sull'uso dei documenti informatici e della PEC nella pubblica amministrazione; interpretata come base per l'obbligo di registrazione e pubblica riconducibilità degli indirizzi PEC e dei requisiti informativi del documento informatico.
art. 156 c.p.c.
Principio del 'raggiungimento dello scopo' che può sanare vizi formali della notificazione; la corte ha ritenuto che non si applica se il procedimento notificatorio è inesistente o se il messaggio PEC non consente al destinatario di conoscere il contenuto senza correre rischi (es. malware).
art. 12, comma 4-bis DPR 602/1973
Stabilisce condizioni di ammissibilità del ricorso avverso l'estratto di ruolo; interpretato qui nel senso che il contribuente deve dimostrare un interesse concreto (pregiudizio causato dall'iscrizione a ruolo), quale l'impedimento a partecipare a gare pubbliche, per essere legittimato ad impugnare.
Massime di principio
- La notifica via PEC è valida solo se effettuata da un indirizzo risultante dai pubblici registri (INI-PEC, IndicePA, REGINDE ecc.); l'elencazione è tassativa in quanto fondata sulla pubblica riconducibilità dell'indirizzo al soggetto notificante.
- La notificazione effettuata da indirizzo PEC non presente nei registri è giuridicamente inesistente e non produce gli effetti di decorrenza dei termini né può essere sanata automaticamente dall'impugnazione dell'estratto di ruolo (atto successivo e distinto).
- L'art. 156 c.p.c. (sanatoria per raggiungimento dello scopo) non opera quando il messaggio PEC difetta di requisiti indispensabili che impediscono al destinatario di conoscere il contenuto senza rischi (ad es. assenza di allegato/documento informatico o rischio di malware).
- Per proporre impugnazione dell'estratto di ruolo ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis DPR 602/1973 è necessario dimostrare un interesse concreto e attuale, ad esempio il pregiudizio effettivo derivante dall'iscrizione a ruolo (impossibilità di partecipare a gare pubbliche, perdita di commesse, ecc.).
- In sede di difesa preventiva, documentare l'assenza dell'indirizzo PEC nei pubblici registri, la mancanza dell'allegato o dei requisiti informativi del documento informatico e gli effetti concreti dell'iscrizione a ruolo è fondamentale per l'ammissibilità e il successo del ricorso.
- Attenzione alla giurisprudenza non uniforme: se il contribuente dimostra di aver effettivamente ricevuto e preso conoscenza dell'atto, alcune pronunce possono considerare diversi effetti della invalidità, per cui ogni situazione va valutata concretamente.
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