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Sentenza

Sentenza del 13/12/2022 n. 443 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l’atto di recupero relativo al credito d’imposta per ricerca e sviluppo utilizzato in compensazione, contestando il disconoscimento dell’agevolazione e la qualificazione del credito come inesistente, nonché l’insufficienza delle prove dell’Ufficio. In particolare, ha contestato il recupero dei costi di € 181.800,00 fatturati da Società_1 per il progetto software, oltre a € 39.996,00 di IVA, e ha chiesto l’annullamento delle sanzioni per assenza di colpa e sproporzione. L’atto di recupero riguardava € 114.885,00 di credito, con sanzione del 100% e interessi; erano inoltre impugnati gli accertamenti relativi agli anni 2015 e 2016. La contribuente aveva chiesto anche la riunione dei procedimenti e la sospensione cautelare, alla quale ha poi rinunciato.

La decisione

La Commissione tributaria ha riunito i ricorsi n. 359/2021, n. 10/2022 e n. 249/2022 per connessione soggettiva e parziale connessione oggettiva, quindi li ha respinti. Ha ritenuto provato che Società_1 fosse un intermediario privo di effettivo apporto tecnico e che la documentazione contrattuale fosse stata predisposta o sottoscritta successivamente alle date indicate; il progetto consisteva nell’implementazione di software basato su tecnologie già disponibili, senza un apprezzabile avanzamento delle conoscenze, e dunque non integrava ricerca e sviluppo agevolabile. Ha respinto anche la contestazione sulle sanzioni: la società non ha provato l’assenza assoluta di colpa e l’Ufficio aveva applicato i minimi edittali, ritenuti conformi ai parametri di legge. La domanda cautelare non è stata decisa nel merito, essendovi stata rinuncia. La ricorrente è stata condannata a rifondere all’Agenzia € 7.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%.

Norme richiamate

  • Legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 421

    l'Amministrazione Finanziaria possa procedere alla riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione, nonché delle relative sanzioni e interessi, mediante l'emanazione di un apposito atto di recupero motivato

    L’atto di recupero è lo strumento con cui l’Amministrazione può richiedere crediti d’imposta indebitamente utilizzati, anche in compensazione, insieme a sanzioni e interessi.

  • D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 1, comma 1

    il credito d'imposta per la ricerca scientifica spetta "alle imprese che finanziano progetti di ricerca in Università ovvero enti pubblici e "gli organismi di ricerca così come definiti dalla lettera d) del paragrafo 2.2 della comunicazione della Commissione n. 2006/C 323/01, recante la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione".

    Per il regime richiamato dalla sentenza, l’agevolazione è subordinata al finanziamento di progetti di ricerca presso università, enti pubblici o organismi di ricerca aventi i requisiti previsti dalla disciplina europea.

  • Comunicazione della Commissione 2006/C 323/01, paragrafo 2.2, lettera d)

    rientra nella nozione di organismo di ricerca un "soggetto senza scopo di lucro, quale un'università o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffondere i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie".

    La qualifica di organismo di ricerca richiede, tra l’altro, l’assenza di scopo di lucro e la finalità principale di svolgere ricerca e diffonderne i risultati; la mera denominazione o documentazione formale non è sufficiente.

  • D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, art. 3, commi 4 e 5, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2015, n. 33, e sostituito dall’art. 1, comma 35, L. 23 dicembre 2014, n. 190

    la norma istitutiva del Credito R & S, comprende nel perimetro oggettivo di applicabilità dell'agevolazione le spese sostenute per attività di ricerca che prendano le mosse e utilizzino "conoscenze e capacità esistenti" allo scopo di realizzare "prodotti, processi o servizi nuovi" ma, anche, "modificati o migliorati", limitandosi a escludere l'ammissibilità al Credito R & S delle sole "modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti"

    Sono agevolabili attività che, pur partendo da conoscenze esistenti, realizzino prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati con carattere innovativo. Restano escluse le modifiche ordinarie o periodiche, anche se comportano miglioramenti.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 5

    ai fini dell'esclusione di responsabilità per difetto dell'elemento soggettivo, grava sul contribuente ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. n. 472/97, la prova dell'assenza assoluta di colpa, occorrendo a tal fine la dimostrazione di versare in stato di ignoranza incolpevole, non superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza

    Per escludere la responsabilità sanzionatoria non basta negare la colpa: il contribuente deve provare un’ignoranza incolpevole non superabile con l’ordinaria diligenza.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 32

    La sentenza dà atto del deposito di una memoria della ricorrente ai sensi di questa disposizione, senza ricavarne uno specifico principio decisorio.

  • D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 27

    La disposizione è richiamata per la trattazione da remoto dell’udienza; non è oggetto di una specifica interpretazione sostanziale.

Massime di principio

  • Il credito d’imposta per ricerca e sviluppo non spetta per il solo fatto che il progetto riguardi la realizzazione di software o venga descritto come prototipale: occorre dimostrare un effettivo contenuto di ricerca e un elemento di novità o avanzamento rispetto alle conoscenze e alle tecnologie già disponibili.
  • La documentazione contrattuale e tecnica deve corrispondere alle attività realmente svolte e alle relative tempistiche. Contratti retrodatati, relazioni generiche o predisposte a posteriori possono concorrere a dimostrare che l’operazione non è un’autentica attività di ricerca.
  • Quando l’agevolazione richiede il coinvolgimento di un organismo di ricerca, è necessario provare che il soggetto possieda effettivamente i requisiti richiesti e abbia svolto un ruolo sostanziale; un intermediario che si limiti a confezionare documenti non soddisfa tale requisito.
  • Per contestare efficacemente il recupero, il contribuente deve produrre elementi tecnici e documentali concreti sul progetto, sulle attività svolte, sui risultati e sul contributo dei soggetti coinvolti; la mera contestazione dell’onere probatorio dell’Ufficio non è sufficiente se l’Ufficio ha ricostruito i fatti con documenti e riscontri.
  • L’esclusione delle sanzioni per difetto di colpa richiede al contribuente la prova dell’assenza assoluta di colpa e dell’ignoranza incolpevole; l’affidamento degli adempimenti a un professionista non esonera automaticamente dal dovere di vigilanza.
  • La censura di sproporzione delle sanzioni va valutata rispetto ai parametri normativi applicabili e alle modalità concrete di irrogazione; in questa decisione il Collegio ha ritenuto rilevante che l’Ufficio avesse applicato i minimi edittali.

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