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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20024/2025 del 18/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento relativa all’IVA 2015, emessa per un importo complessivo di euro 26.602,75, intestata a una s.r.l. poi cancellata dal registro delle imprese. Il destinatario dell’atto, che agiva sia in proprio sia quale ex liquidatore e ex socio della società estinta, aveva già ottenuto in primo grado l’accoglimento del ricorso per effetto dell’estinzione della società. In appello, però, la CTR ha accolto l’impugnazione dell’agente della riscossione ritenendo legittima la notifica della cartella, la validità della chiamata in causa dell’Agenzia delle Entrate, la motivazione dell’atto e la persistente riferibilità della pretesa alla società. In cassazione il ricorrente ha dedotto sette motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione solo apparente; 2) violazione delle norme sulla non trasmissibilità delle sanzioni e sulla loro riferibilità alla persona giuridica; 3) nullità per inammissibilità della chiamata in causa dell’Agenzia delle Entrate, asseritamente tardiva per decadenza dal termine di costituzione; 4) nullità per inesistenza della notifica della chiamata in causa effettuata tramite il rito telematico e la L. 53/1994; 5) nullità per inammissibilità dell’appello dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, perché patrocinata da avvocato del libero foro senza prova dell’indisponibilità dell’Avvocatura dello Stato; 6) violazione delle norme sul difetto di legittimazione passiva della società estinta e sull’inesistenza dell’atto intestato a società cancellata; 7) domanda di condanna per lite temeraria e spese. La Corte ha inoltre esaminato d’ufficio la legittimazione del ricorrente, distinguendo la sua posizione di ex liquidatore, divenuta improcedibile per il decorso del quinquennio ex art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014, da quella di ex socio, ancora scrutinabile per il fenomeno successorio sui generis derivante dall’estinzione societaria.

La decisione

La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso nella parte proposta dal ricorrente quale ex liquidatore della società, perché il ricorso per cassazione è stato proposto oltre il quinquennio di ultrattività previsto dall’art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014 per gli atti tributari della società estinta. Quanto alla posizione del ricorrente in proprio e quale ex socio, il ricorso è stato integralmente rigettato: la sentenza d’appello è stata ritenuta adeguatamente motivata; la cartella era legittimamente notificata per il tramite del soggetto che, in base alla disciplina speciale, conservava i poteri di rappresentanza; le sanzioni riguardavano la società e, comunque, i soci succeduti rispondono anche di esse; la chiamata in causa dell’ente impositore è stata qualificata come mera litis denuntiatio, non soggetta al termine di costituzione e non richiedente autorizzazione giudiziale; il patrocinio dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione da parte di avvocato del libero foro è stato considerato legittimo nel contenzioso tributario secondo la disciplina applicabile; non è stata ravvisata la dedotta illegittimità della decisione impugnata in punto di legittimazione passiva e di esistenza della pretesa. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione delle intimate. È stata altresì rilevata la debenza dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014

    "ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese"

    la società estinta conserva un’ultrattività processuale e sostanziale per cinque anni dalla richiesta di cancellazione; decorso tale termine, viene meno la fictio iuris e i soci diventano i soggetti legittimati per successione sui generis, mentre la posizione dell’ex liquidatore non è più spendibile per impugnare la pretesa tributaria

  • art. 2495 c.c.

    richiamato dal ricorrente, ma ritenuto non decisivo nel caso concreto perché il rapporto tributario dedotto riguardava la società e la disciplina speciale dell’art. 28 d.lgs. 175/2014 prevale per gli atti tributari

  • art. 8 d.lgs. n. 472/1997

    "L'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi"

    la censura è stata reputata inconferente; comunque le sanzioni della cartella erano riferite alla società e, in ogni caso, i soci succeduti alla società estinta rispondono anche delle sanzioni tributarie

  • art. 7 d.l. n. 269/2003

    invocato per sostenere che le sanzioni facciano carico esclusivamente alla persona giuridica; la Corte ha escluso che ciò impedisse la pretesa nei confronti della società e, per successione, dei soci

  • art. 23 d.lgs. n. 546/1992

    il termine per la costituzione del resistente comporta decadenza solo dalle eccezioni non rilevabili d’ufficio e dalla chiamata di terzi, ma non incide sulla litis denuntiatio ex art. 39 d.lgs. 112/1999

  • art. 39 d.lgs. n. 112/1999

    la chiamata in causa dell’ente impositore da parte del concessionario ha natura di mera litis denuntiatio, può avvenire con qualunque modalità idonea a portare a conoscenza la lite, non richiede autorizzazione del giudice ed è irrilevante rispetto al termine di costituzione di cui all’art. 23 d.lgs. 546/1992

  • art. 4-novies d.l. n. 34/2019 conv. in L. n. 58/2019

    "Il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che la disposizione dell'articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n.1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l'Agenzia delle entrate-Riscossione, per la propria rappresentanza e difesa in giudizio, intende non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest'ultima riservati su base convenzionale; la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio"

    nel contenzioso tributario non è richiesto, per il ricorso a un avvocato del libero foro, un onere generalizzato di dimostrare l’indisponibilità dell’Avvocatura dello Stato, salvo che la convenzione riservi all’Avvocatura la difesa nel grado interessato

  • art. 43, comma 4, r.d. n. 1611/1933

    richiamato come fonte delle condizioni per l’eventuale ricorso al patrocinio esterno; la Corte ne limita l’operatività ai casi riservati dalla convenzione o di indisponibilità dell’Avvocatura

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    la cartella era emessa all’esito del controllo cartolare e poteva essere motivata mediante richiamo alla dichiarazione e ai dati in essa contenuti

  • art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972

    richiamato quale parametro del controllo cartolare IVA e della conseguente motivazione semplificata della cartella

  • art. 111, comma 6, Cost.

    evocato per censurare la motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio perché la sentenza di merito conteneva una motivazione effettiva

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato in relazione alla dedotta nullità per motivazione apparente; ritenuto non violato

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato quale parametro della motivazione, ma la CTR è stata ritenuta conforme al minimo costituzionale

  • art. 96 c.p.c.

    richiamato per la domanda di risarcimento per lite temeraria, rimasta assorbita dal rigetto degli altri motivi

Massime di principio

  • La cancellazione di una società dal registro delle imprese non esclude, per i rapporti tributari, una disciplina speciale di ultrattività quinquennale degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione; decorso tale termine, la posizione processuale dell’ex liquidatore non è più spendibile, mentre i soci subentrano alla società estinta quale centro di imputazione del rapporto.
  • Nel processo tributario, la chiamata in causa dell’ente impositore da parte dell’agente della riscossione ha natura di mera litis denuntiatio: serve a informare il terzo della lite, è effettuabile con modalità idonee a tale conoscenza, non richiede autorizzazione del giudice e non è soggetta alle preclusioni sull’inammissibilità della costituzione tardiva.
  • La violazione del termine di costituzione del resistente nel processo tributario comporta solo la decadenza dalle eccezioni non rilevabili d’ufficio e dalla chiamata di terzi, ma non elimina la possibilità di difendersi negando i fatti costitutivi o contestando le norme invocate.
  • Nel contenzioso relativo a cartelle emesse a seguito di controllo cartolare, la motivazione dell’atto è sufficiente quando rinvia alla dichiarazione del contribuente o ai dati già nella disponibilità dell’amministrazione, perché il destinatario è già posto in condizione di conoscere la pretesa.
  • Quando la cartella è intestata alla società, le sanzioni tributarie si riferiscono al soggetto passivo societario; inoltre, nel fenomeno successorio che segue l’estinzione della società, i soci succeduti possono rispondere anche delle sanzioni tributarie nei limiti e secondo il regime applicabile.
  • Per la difesa dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione nel contenzioso tributario non è automaticamente necessaria la prova dell’indisponibilità dell’Avvocatura dello Stato, dovendosi verificare la disciplina convenzionale applicabile al singolo grado e le condizioni specifiche previste dalla normativa richiamata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

Testo integrale

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