Cassazione Civile, Ordinanza n. 20027/2025 del 18/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da tre avvisi di accertamento emessi per un periodo d'imposta compreso tra il 1 luglio 2007 e il 30 giugno 2008, con cui l'Amministrazione finanziaria ha contestato a un ente formalmente qualificato come associazione sportiva dilettantistica lo svolgimento, in concreto, di attività sportiva a carattere commerciale, negando così il regime fiscale agevolato. La CTR aveva accolto l'appello dell'Agenzia, ritenendo che l'iscrizione al CONI non fosse sufficiente, che la presentazione del modello EAS fosse tardiva e che la mancata trasmissione del modello comportasse la decadenza dai benefici fiscali. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell'art. 30, comma 1, del d.l. n. 185 del 2008, sostenendo che la norma e l'obbligo di invio del modello EAS non fossero applicabili retroattivamente al periodo d'imposta accertato, perché entrati in vigore solo successivamente e dunque irrilevanti per l'anno oggetto di accertamento; 2) violazione della stessa norma per avere la CTR reputato tardiva una presentazione del modello riferita a un periodo d'imposta diverso da quello accertato; 3) violazione della medesima disposizione per avere ritenuto che la mancata trasmissione del modello EAS comportasse automaticamente la decadenza dal regime agevolativo, mentre la qualifica di ente non commerciale dovrebbe dipendere dall'attività concretamente svolta e non dal solo adempimento formale. La Corte ha esaminato unitariamente i motivi, accogliendo il primo e, nei limiti della motivazione, il terzo; il secondo è stato assorbito.
La decisione
La Corte ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Ha affermato che l'obbligo di trasmissione del modello EAS non era applicabile al periodo d'imposta oggetto di accertamento, perché introdotto solo successivamente; ha inoltre precisato che, per gli anni successivi, l'omessa trasmissione del modello costituisce un elemento indiziario rilevante, ma non può da sola fondare la decadenza dal regime agevolativo, occorrendo una verifica in concreto dei requisiti sostanziali dell'ente. Il giudice di rinvio dovrà quindi riesaminare la spettanza dei benefici fiscali e la conseguente rideterminazione del reddito alla luce di tali principi.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
viene utilizzato come parametro del vizio denunciato in cassazione per violazione di legge.
art. 30, comma 1, d.l. 29 novembre 2008, n. 185, conv. con modif. nella l. 28 gennaio 2009, n. 2
introduce l'obbligo di trasmissione del modello EAS per gli enti associativi che intendono fruire dei benefici fiscali; per gli anni d'imposta anteriori alla sua effettiva operatività nessun effetto può derivare dalla mancata trasmissione, mentre per gli anni successivi l'omissione è elemento indiziario e legittima la verifica dell'Amministrazione.
art. 148 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato come norma che disciplina i requisiti delle associazioni ai fini del trattamento fiscale agevolato e della non commercialità delle attività svolte.
art. 148, comma 8, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
le clausole statutarie previste dalla norma non bastano da sole: occorre anche la verifica in concreto del rispetto effettivo delle prescrizioni associative.
art. 111, comma 4-quinquies, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato quale precedente disciplina della medesima materia, poi confluita nell'art. 148, comma 8, del TUIR.
art. 4, comma 7, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
costituisce il corrispettivo riscontro, ai fini IVA, del requisito soggettivo e sostanziale dell'ente non lucrativo.
art. 2697 c.c.
l'onere di provare la sussistenza dei presupposti dell'esenzione fiscale e della natura non commerciale dell'ente grava sul contribuente che invoca il beneficio.
artt. 72 e 73 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamati come disciplina generale secondo cui sono soggetti a imposta i redditi dei soggetti diversi dalle persone fisiche, da cui l'esenzione costituisce deroga.
artt. 86 e 87 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamati nel testo quale previgente disciplina generale dei redditi tassabili, rilevante per sottolineare il carattere derogatorio delle agevolazioni.
art. 1 l. n. 398 del 1991
richiamato nella ricostruzione giurisprudenziale sul regime agevolato delle associazioni sportive dilettantistiche.
Massime di principio
- Per il riconoscimento dei benefici fiscali agli enti associativi o sportivi dilettantistici non è sufficiente la veste formale dell'ente: occorre sia la conformità statutaria ai requisiti di legge sia la prova dell'effettivo svolgimento di attività non commerciale e senza fine di lucro.
- L'onere di dimostrare i presupposti sostanziali dell'agevolazione fiscale grava sul contribuente che la invoca, secondo il principio generale di cui all'art. 2697 c.c.
- La mancata trasmissione del modello EAS non determina automaticamente la decadenza dal regime agevolativo: per gli anni successivi alla sua introduzione può costituire indice rilevante e innesco della verifica fiscale, ma la decadenza richiede comunque una valutazione complessiva della reale natura dell'attività svolta.
- Un obbligo formale introdotto successivamente non può essere utilizzato per negare benefici fruiti in annualità anteriori alla sua effettiva operatività.
- Ai fini del regime agevolato degli enti associativi, il giudice di merito deve verificare in concreto le modalità di funzionamento dell'ente, le prestazioni erogate e l'effettiva osservanza delle clausole associative, senza arrestarsi al solo dato documentale.
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