Cassazione Civile, Ordinanza n. 20023/2025 del 18/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società a capitale interamente pubblico, gestore del servizio idrico integrato, aveva ricevuto una quota di finanziamento nell’ambito del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico. L’Autorità di regolazione, rilevato il mancato utilizzo entro il termine stabilito di almeno l’80% dell’importo finanziato, aveva prima intimato l’adempimento e poi disposto la revoca del finanziamento. La società aveva impugnato gli atti davanti al giudice amministrativo e, dopo varie vicende cautelari e processuali, ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione chiedendo che fosse dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. Secondo la ricorrente, il provvedimento di revoca non aveva natura autoritativa, ma costituiva un atto di recesso o decadenza inserito in un rapporto paritetico, con conseguente lesione di un diritto soggettivo. Le controparti hanno resistito sostenendo l’ammissibilità e la fondatezza della giurisdizione amministrativa. Il ricorso era quindi incentrato sia sull’ammissibilità del regolamento proposto dalla stessa parte che aveva adito il TAR, sia sul riparto di giurisdizione in materia di revoca di finanziamenti pubblici.
La decisione
La Corte ha respinto l’eccezione di inammissibilità del regolamento: la parte che ha iniziato il giudizio di merito può proporre regolamento preventivo se sussiste un ragionevole dubbio sulla giurisdizione, anche in assenza di contestazione delle controparti. Nel merito, però, ha ritenuto che nel caso concreto la domanda amministrativa non fosse diretta a far valere l’inadempimento della beneficiaria agli obblighi di utilizzo del finanziamento, ma a contestare la legittimità dell’esercizio del potere di ARERA e la carenza di potere a revocare il contributo. Poiché il petitum sostanziale era la verifica del corretto uso del potere amministrativo e non la tutela di un diritto soggettivo da decadenza per inadempimento, la controversia è stata ritenuta devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo. La Corte ha quindi dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo e ha condannato la società ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
consente il regolamento preventivo di giurisdizione; la legittimazione può essere riconosciuta anche alla parte che ha introdotto il giudizio di merito, se sussiste un ragionevole dubbio sulla giurisdizione.
è richiamato quale norma di rinvio al regolamento preventivo di giurisdizione nel processo amministrativo.
art. 133, comma 1, lettera l), c.p.a.
viene evocato come base della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie richiamate dalle controparti.
art. 1, comma 516, L. n. 205 del 2017
costituisce la base legislativa del Piano nazionale di interventi nel settore idrico.
d.P.C.M. 1° agosto 2019
attribuisce ad ARERA il compito di disciplinare condizioni, termini e modalità di erogazione delle risorse per gli interventi programmati.
Massime di principio
- Nel regolamento preventivo di giurisdizione, la parte che ha introdotto il giudizio di merito può comunque ricorrere alle Sezioni Unite se la scelta del giudice adito è ragionevolmente dubbia; il rimedio è inammissibile solo quando non vi sia alcun apprezzabile elemento di incertezza sulla giurisdizione.
- Ai fini del riparto di giurisdizione, occorre avere riguardo al petitum sostanziale e alla causa petendi, non alla sola qualificazione formale della domanda o all’atto impugnato in via testuale.
- In materia di revoca di finanziamenti pubblici, la giurisdizione ordinaria sussiste quando la contestazione riguardi esclusivamente l’inadempimento del beneficiario agli obblighi che condizionano l’erogazione; la giurisdizione amministrativa sussiste invece quando si controverta del corretto esercizio del potere autoritativo dell’amministrazione, della sua competenza o della legittimità dell’atto di revoca.
- Se la domanda mira a censurare la carenza di potere o l’erronea individuazione dei presupposti per l’adozione del provvedimento, la controversia si colloca nell’alveo della tutela dell’interesse legittimo e resta devoluta al giudice amministrativo.
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