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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20029/2025 del 18/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (affittante)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di affitto d’azienda avente a oggetto un complesso aziendale comprensivo di capannone e attrezzature, con canone annuo di euro 100.000 da corrispondersi in rate semestrali posticipate. La concedente deduceva il mancato pagamento di una parte del canone del secondo anno, ulteriori inadempimenti e il ritardato rilascio del complesso aziendale nonostante un provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c.; chiedeva inoltre il ristoro dei danni arrecati all’azienda, quantificati in sede di accertamento tecnico preventivo. La fideiussione prestata da un terzo garantiva, secondo la concedente, tutte le obbligazioni scaturenti dal contratto. Il Tribunale accoglieva in parte le domande; la Corte d’appello confermava il nucleo della decisione ma correggeva la decorrenza e il regime degli interessi, nonché alcune statuizioni sulle spese. La ricorrente principale censurava in cassazione: 1) l’omessa pronuncia sulla misura degli interessi relativi alla rivalutazione del danno; 2) l’omessa pronuncia e/o la violazione del giudicato interno e delle regole ermeneutiche in tema di fideiussione, sostenendo che la garanzia dovesse coprire anche il danno al compendio aziendale; 3) l’omessa pronuncia sulla condanna del fideiussore alle spese del procedimento ex art. 700 c.p.c. e della fase esecutiva per il rilascio; 4) l’omessa pronuncia sull’aumento del compenso per la difesa di più parti e sulla parziale compensazione delle spese; 5) la violazione delle norme sulle spese di lite e sui parametri forensi per avere la Corte d’appello liquidato importi inferiori ai minimi e senza adeguata giustificazione. I controricorrenti, a loro volta, proponevano ricorso incidentale lamentando vizi di valutazione delle prove, errata interpretazione della fideiussione e dell’art. 1956 c.c., sostenendo che la garanzia fosse nulla/estinta o comunque non operante.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il quinto motivo del ricorso principale limitatamente alla liquidazione delle spese del giudizio di appello, ritenendo che la Corte territoriale avesse liquidato i compensi professionali al di sotto dei parametri minimi senza fornire una motivazione idonea sullo scostamento. Ha rigettato i primi quattro motivi del ricorso principale, perché le censure di omessa pronuncia erano in realtà dirette a contestare la motivazione o la valutazione di merito e non evidenziavano un reale vizio ex art. 112 c.p.c. Ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, in quanto generico, non specificamente attinente al decisum e sostanzialmente volto a un riesame del merito. In dispositivo la Corte ha cassato la sentenza impugnata in relazione al solo capo sulle spese di appello e, decidendo nel merito, ha condannato le controparti al pagamento delle spese del secondo grado nella misura rideterminata in euro 5.095,00 per compensi, oltre accessori e rimborso forfettario. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate per il limitato accoglimento del ricorso principale.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    L’omessa pronuncia sussiste solo quando manchi una decisione su un capo di domanda o su un motivo di appello; non ricorre se il giudice ha esaminato la censura e l’ha respinta anche implicitamente o mediante motivazione sintetica.

  • art. 1284, quarto comma, c.c.

    La ricorrente invocava la misura degli interessi legali/dovuti sulla somma rivalutata; la Corte non ha esaminato nel merito tale prospettazione perché non adeguatamente convertita in censura ex art. 360 n. 3 c.p.c.

  • art. 1938 c.c.

    La Corte territoriale ha ritenuto che la garanzia fosse determinabile per relationem quando il contratto contenga indici certi per individuare l’obbligazione garantita, come canoni e durata del rapporto.

  • art. 1944, comma secondo, c.c.

    La preventiva escussione del debitore principale non opera automaticamente se non è pattuita nel contratto.

  • art. 1956 c.c.

    L’estinzione della fideiussione per concessione abusiva di nuovo credito presuppone la consapevolezza del creditore del peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore; in mancanza di tale prova, la garanzia non si estingue.

  • art. 2909 c.c.

    La ricorrente lo invocava per sostenere il giudicato interno sull’interpretazione della clausola di fideiussione; la Corte ha escluso che vi fosse un giudicato formatosi sul punto.

  • artt. 1362 c.c. e seguenti

    L’interpretazione del contratto è giudizio di fatto riservato al merito; in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici specificamente indicati o per motivazione apparente/illogica, non per diversa lettura del testo contrattuale.

  • art. 700 c.p.c.

    Le spese del procedimento cautelare richiamato dalla parte non sono automaticamente ricomprese nella fideiussione e non possono essere ripetute due volte se già liquidate nei relativi giudizi.

  • art. 696-bis c.p.c.

    Le spese del procedimento di accertamento tecnico preventivo seguono la regolazione effettuata nei relativi giudizi e, nel caso concreto, erano state poste a carico dei soccombenti nel merito.

  • art. 91 c.p.c.

    La ripartizione delle spese segue la soccombenza, ma il giudice può liquidare le spese secondo i parametri applicabili e con motivazione adeguata quando si discosta dai minimi.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione parziale delle spese è espressione di un potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo se sorretta da motivazione illogica o erronea.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione si configura solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte o ignora il principio di non contestazione, non quando effettua una diversa valutazione delle prove offerte dalle parti.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura non può risolversi nel mero dissenso sulla valutazione del materiale probatorio; la violazione riguarda solo l’erronea attribuzione di efficacia di prova legale a elementi che non la hanno, o viceversa.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell’onere della prova ricorre solo se il giudice lo attribuisce alla parte sbagliata, non quando ritenga non provato un fatto sulla base della valutazione delle risultanze istruttorie.

  • art. 4, comma 2, D.M. 55/2014

    L’aumento per l’assistenza di più soggetti è solo facoltativo; tuttavia, se il giudice liquida compensi al di sotto dei minimi tabellari o si discosta dai parametri, deve dare adeguata motivazione.

Massime di principio

  • Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non sussiste quando il giudice d’appello abbia comunque esaminato la censura e ne abbia esplicitato, anche sinteticamente, la ragione del rigetto; in tal caso la doglianza attiene semmai alla motivazione o al merito, non alla mancanza di decisione.
  • In sede di legittimità l’interpretazione del contratto non può essere riesaminata nel merito: il ricorrente deve indicare specificamente quali canoni ermeneutici siano stati violati e come; non è sufficiente proporre una lettura alternativa della clausola.
  • La fideiussione per obbligazioni future richiede che l’oggetto della garanzia sia determinabile; la determinabilità può derivare da elementi contrattuali certi, quali importo dei canoni e durata del rapporto, senza necessità di una quantificazione massima espressa in forma matematica se il contenuto garantito è individuabile per relationem.
  • L’estinzione della fideiussione per effetto dell’art. 1956 c.c. presuppone non solo il peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore, ma anche la consapevolezza del creditore di tale peggioramento e la prosecuzione del credito senza l’autorizzazione del fideiussore.
  • Le censure sulla valutazione delle prove e sull’onere probatorio sono inammissibili se si risolvono in una richiesta di rivalutazione del merito; la violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c. richiede l’indicazione di un effettivo errore nel criterio legale di decisione, non un semplice dissenso sull’apprezzamento delle risultanze istruttorie.
  • In tema di spese processuali, il giudice conserva un margine di discrezionalità nella compensazione, ma deve rispettare i parametri tariffari e motivare lo scostamento dai minimi; la liquidazione sotto soglia senza giustificazione integra vizio censurabile in cassazione.
  • Le spese di procedimenti cautelari o esecutivi già liquidate nei rispettivi giudizi non possono essere duplicatamente poste a carico della parte tramite una successiva condanna se ciò conduce a una indebita duplicazione di titoli.

Come è indicizzato

MaterieMandatoFideiussioneInadempimentoMoraImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicatoBuona fede e correttezza

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