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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36491/2022 del 13/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2012 contestando alla società ricorrente l'indebita detrazione dell'IVA in relazione a operazioni ritenute soggettivamente inesistenti. Secondo l'Ufficio, la società aveva intrattenuto rapporti con un fornitore qualificato come mera "cartiera", privo di sede, dipendenti, mezzi e dotazione organizzativa, nell'ambito di un progetto per l'installazione di un impianto fotovoltaico. La CTP e poi la CTR avevano confermato la pretesa erariale. In cassazione la società deduceva quattro motivi: 1) violazione degli artt. 19 e 21 del d.P.R. 633/1972, dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 2729 c.c., sostenendo che la CTR non avesse correttamente accertato l'onere probatorio dell'Ufficio sulla consapevolezza della contribuente circa l'inesistenza soggettiva delle operazioni e avesse invece posto a suo carico la prova della propria estraneità alla frode; 2) violazione dell'art. 116 c.p.c., lamentando che il giudice d'appello non avesse valorizzato le prove documentali prodotte; 3) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 7 L. 212/2000, dell'art. 42 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 3 L. 241/1990, per asserita mancata decisione sul motivo relativo alla motivazione dell'avviso di accertamento; 4) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., per non avere considerato elementi che, secondo la ricorrente, dimostravano l'ignoranza della natura di cartiera del fornitore e dell'ipotizzato disegno fraudolento.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la CTR aveva accertato, con motivazione puntuale, la soggettiva inesistenza delle operazioni sulla base della mancanza di struttura organizzativa del fornitore; in tale quadro, ha richiamato il principio secondo cui, nelle frodi IVA di tipo triangolare e con interposizione fittizia, l'onere dell'Amministrazione è assolto dimostrando l'assenza di dotazione personale e strumentale dell'interposto, mentre spetta al contribuente provare la propria buona fede. Ha dichiarato inammissibili gli altri tre motivi: il secondo perché mirava a una nuova valutazione del materiale istruttorio; il terzo perché la censura era carente di autosufficienza, non essendo riportato il contenuto dell'avviso di accertamento e apparendo inoltre nuova rispetto alla sentenza impugnata; il quarto perché, sotto la veste dell'omesso esame, richiedeva in realtà una rivalutazione del merito e non indicava fatti decisivi in senso tecnico. Ha quindi confermato la soccombenza della contribuente e la condanna alle spese di legittimità, con ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Delimita i vizi denunciabili in cassazione; la Corte distingue tra violazione di legge, nullità processuali e omesso esame, escludendo che le censure possano risolversi in una richiesta di riesame del merito.

  • art. 19 d.P.R. 633/1972

    Invocato dalla ricorrente in tema di detrazione IVA; la Corte conferma il principio secondo cui la detrazione non spetta quando l'operazione è soggettivamente inesistente e il cessionario non provi la propria buona fede.

  • art. 21 d.P.R. 633/1972

    Richiamato dalla ricorrente; la Corte lo considera nel quadro della disciplina dell'IVA applicabile alle fatture relative alle operazioni contestate.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato sul riparto dell'onere della prova: l'Ufficio deve dimostrare gli elementi sintomatici della frode, mentre il contribuente deve provare la propria buona fede e l'assenza di consapevolezza del meccanismo fraudolento.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato in relazione alle presunzioni; la Corte considera legittimo il ragionamento presuntivo fondato sull'assenza di adeguata struttura del fornitore.

  • art. 116 c.p.c.

    La sua violazione è configurabile in cassazione solo se il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti, disatteso prove legali o attribuito efficacia di prova piena a elementi soggetti a valutazione; non quando si contesti soltanto la valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è inammissibile se la questione non risulta trattata nella sentenza impugnata e il ricorrente non ne dimostra la tempestiva deduzione nei gradi di merito.

  • art. 7 L. 212/2000

    Richiamato dalla ricorrente quale norma sulla motivazione degli atti impositivi; la Corte non entra nel merito della censura perché la ritiene nuova e non autosufficiente.

  • art. 42 d.P.R. 600/1973

    Richiamato in tema di motivazione degli avvisi di accertamento; la Corte reputa la censura inammissibile per difetto di autosufficienza e novità.

  • art. 3 L. 241/1990

    Invocato a sostegno del vizio di motivazione dell'atto amministrativo; la Corte non lo esamina nel merito per le ragioni processuali indicate.

  • art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/2002

    Fondamento per dare atto della sussistenza dei presupposti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    Norma richiamata quale intervento che ha inserito l'art. 13, comma 1 quater, nel d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • In tema di IVA, nelle operazioni soggettivamente inesistenti di tipo triangolare con interposizione fittizia, l'Amministrazione assolve l'onere probatorio dimostrando che il soggetto interposto è privo di adeguata struttura personale e strumentale; spetta poi al contribuente provare la propria buona fede e l'ignoranza incolpevole della frode.
  • La violazione dell'art. 116 c.p.c. in cassazione non può essere dedotta per contestare la mera valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito, ma solo quando sia denunciato l'uso di prove illegittimamente acquisite o la mancata considerazione del regime legale di efficacia probatoria.
  • La censura di omessa pronuncia o di motivazione dell'atto presuppone autosufficienza del ricorso: se la questione non risulta trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente deve indicare con precisione di averla dedotta nei gradi di merito e in quale atto processuale.
  • Il vizio di omesso esame di fatti decisivi non può essere utilizzato per sollecitare una nuova lettura del merito o una diversa ricostruzione fattuale rispetto a quella operata dal giudice di appello.
  • Quando il giudice di merito fonda la decisione su un compiuto ragionamento presuntivo relativo alla soggettiva inesistenza delle operazioni, il controllo di legittimità resta limitato alla verifica della corretta applicazione dei principi di diritto e non consente una rivalutazione delle prove.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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