Sentenza del 10/10/2019 n. 25488 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR della Campania che aveva ritenuto legittimo l'accertamento fondato sullo studio di settore relativo all'anno 2004, pur riducendo del 30% i maggiori ricavi accertati. La ricorrente contestava, tra l'altro, l'applicazione dello studio di settore, sostenendo che fosse stata effettuata in modo automatico e non adeguatamente rapportato alla concreta realtà aziendale, nonché la valutazione della forza lavoro e degli indici di incoerenza. I motivi denunciavano cumulativamente violazioni di legge, vizi motivazionali e omesso esame di fatti decisivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi erano formulati in modo confuso, cumulando censure diverse senza collegarle chiaramente alle specifiche ipotesi previste dall'art. 360 c.p.c. Inoltre, la ricorrente mirava sostanzialmente a ottenere un riesame del merito e una nuova valutazione degli atti, attività non consentita nel giudizio di legittimità nei termini prospettati. La sentenza della CTR è quindi rimasta ferma. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 4.100 euro, oltre spese prenotate a debito, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 39 del d.P.R. n. 600/1973
Richiamato in relazione ai poteri di rettifica e accertamento dei redditi d'impresa.
Art. 40 del d.P.R. n. 600/1973
Richiamato quale disposizione relativa alla rettifica delle dichiarazioni dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili.
Art. 10 della legge n. 146/1998
Richiamato in materia di accertamenti basati sugli studi di settore e di instaurazione del contraddittorio con il contribuente.
Art. 3 della legge n. 549/1995
Richiamato nel quadro normativo degli strumenti presuntivi utilizzati per la determinazione dei ricavi o compensi.
Artt. 62-bis, 62-ter, 62-quater, 62-quinquies e 62-sexies del d.l. n. 331/1993
Disposizioni richiamate in tema di studi di settore e di accertamento fondato su presunzioni qualificate derivanti da dati di settore.
Artt. 2727, 2728, 2729 e 2697 del codice civile
Richiamati con riferimento alle presunzioni e alla ripartizione dell'onere della prova.
Art. 116 del codice di procedura civile
Richiamato in relazione alla valutazione delle prove da parte del giudice di merito.
Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, del codice di procedura civile
La Corte ha ribadito che il ricorso per cassazione è un giudizio a critica vincolata: ciascun motivo deve indicare in modo specifico il vizio denunciato e ricondurlo a una precisa fattispecie normativa. Non è ammissibile un motivo che cumuli confusamente violazioni di legge, vizi motivazionali e richieste di riesame del merito.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione i motivi devono essere specifici, distinti e riconducibili con chiarezza a una delle ipotesi tassative dell'art. 360 c.p.c.; la formulazione cumulativa e confusa può comportare l'inammissibilità del ricorso.
- La Cassazione non costituisce un terzo grado di merito: non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione delle prove, degli atti o della quantificazione dei ricavi, salvo specifici errori processuali o vizi riconducibili ai limiti del giudizio di legittimità.
- Quando il contribuente ammette che il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria si è svolto regolarmente, è difficilmente sostenibile una censura fondata sull'assenza di contraddittorio o sull'applicazione meramente automatica dello studio di settore, se l'avviso e la sentenza danno conto delle osservazioni presentate.
- Gli studi di settore non devono necessariamente determinare in modo intangibile il reddito: il giudice di merito può considerarli validi come base dell'accertamento e, valutate le circostanze concrete, ridurre la pretesa fiscale.
- Per contestare efficacemente un accertamento fondato su studi di settore è necessario indicare specificamente le anomalie dello studio applicato, le peculiarità dell'impresa e gli elementi probatori contrari, non limitandosi a una critica generica.
- La soccombenza o l'inammissibilità del ricorso in Cassazione comporta normalmente la condanna alle spese e, nei casi previsti, il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
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