Sentenza del 10/10/2019 n. 25503 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il recupero dei dazi doganali per gli anni 2007 e 2008, dopo che l’importatore aveva fruito dell’esenzione preferenziale per tonno pescato da navi che, secondo gli accertamenti OLAF, risultavano contemporaneamente registrate alle Seychelles e a El Salvador. La società contestava che la doppia registrazione impedisse di considerare le navi salvadoregne, sostenendo che nei noleggi a scafo nudo la registrazione può avvenire nel Paese del noleggiatore senza che ciò comporti l’uso di due bandiere; denunciava inoltre l’errata ripartizione dell’onere della prova. In subordine, invocava l’art. 220, par. 2, lett. b), del Reg. CEE n. 2913/1992, sostenendo che la diversa posizione delle autorità salvadoregne dimostrasse un errore attivo doganale e la propria buona fede e diligenza. Chiedeva anche il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Era inoltre stato impugnato l’atto sanzionatorio relativo alla dichiarazione inesatta dell’origine del pescato, ma il ricorso per cassazione era riferito, per quanto rilevante nella decisione, al recupero dei dazi.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la decisione della Commissione tributaria regionale del Piemonte, che aveva confermato il rigetto dei ricorsi riuniti. I primi due motivi sono stati respinti: la doppia iscrizione, dovuta alla mancata cancellazione o sospensione della precedente registrazione dopo il noleggio a scafo nudo, non consentiva di ritenere che le navi potessero navigare sotto bandiera salvadoregna e quindi appartenessero al Paese beneficiario della preferenza; il recupero dei dazi è stato ritenuto legittimo. La Corte ha escluso il rinvio pregiudiziale perché la questione riguardava l’applicazione della regola ai fatti accertati, non l’interpretazione generale del diritto UE. Il terzo motivo è stato dichiarato preliminarmente inammissibile: contestava l’accertamento di fatto sull’assenza di errore attivo delle autorità doganali e di buona fede, già coperto dalla doppia conforme. Le spese di ogni fase e grado sono state integralmente compensate per la novità e particolarità delle questioni. È stato inoltre dato atto dell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
Regolamento (CEE) n. 2454/93, artt. 67 e 68, par. 1, lett. f)
la disposizione vuole evitare che l'agevolazione venga distratta a favore di uno Stato che non è beneficiario del trattamento tariffario preferenziale; in questo senso, è all'evidenza essenziale che la nave che ha estratto dal mare il prodotto ittico debba appartenere al Paese a cui è riconosciuta l'agevolazione, non ad un Paese diverso
Per accedere al trattamento tariffario preferenziale, il prodotto deve essere pescato da una nave appartenente al Paese beneficiario. La contemporanea registrazione della nave in due Stati, quando la precedente iscrizione non sia stata cancellata o sospesa in seguito al noleggio, non dimostra l’appartenenza al Paese beneficiario.
Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, artt. 86 e seguenti e art. 92
gli artt. 86 ss. della stessa, sono stati in realtà predisposti ad evitare conflitti di giurisdizione in ordine alla legge statale applicabile sul quel peculiare elemento territoriale costituito dalle navi in acque internazionali; conflitti, per superare i quali è stata all'uopo fissata la specifica regola per cui è lo Stato di bandiera ad esercitare la giurisdizione; salvo, appunto, che, per la circostanza che la nave navighi sotto più di una bandiera, sia impossibile stabilire quale sia la giurisdizione dello Stato di appartenenza, cioè sia impossibile determinare la "nazionalità"
La regola sulla bandiera e sulla nazionalità delle navi serve a individuare la giurisdizione applicabile in mare. La Corte precisa che tale disciplina non risolve da sola la questione doganale dell’appartenenza della nave al Paese beneficiario: questa va valutata sulla base delle registrazioni e delle regole pertinenti al noleggio.
Convenzione delle Nazioni Unite sulla registrazione delle navi, Ginevra 7 febbraio 1986, artt. 11 e seguenti
prevede ex art. 11 s., che, a seguito del rammentato noleggio, la precedente iscrizione debba essere comunque sospesa, permettendo così la provvisoria navigazione sotto la bandiera del Paese della nuova registrazione
Nel noleggio a scafo nudo, la precedente iscrizione deve essere sospesa affinché la nave possa navigare provvisoriamente sotto la bandiera dello Stato della nuova registrazione. La mancata sospensione impedisce di ritenere dimostrato che la nave navigasse validamente sotto la nuova bandiera.
Regolamento (CEE) n. 2913/92, art. 220, par. 2, lett. b)
una inesatta interpretazione normativa, bensì l'accertamento in fatto compiuto dalla Regionale circa l'esistenza o meno dell'"errore attivo" delle autorità doganali e della buona fede della contribuente
La mancata contabilizzazione a posteriori presuppone, tra le condizioni previste dalla norma, un errore attivo delle autorità doganali e la buona fede dell’operatore. La contestazione di tali presupposti in cassazione non è ammissibile se mira a rimettere in discussione l’accertamento fattuale compiuto nei gradi di merito.
Codice di procedura civile, art. 348-ter
un accertamento, per sopramercato, già peraltro coperto dalla "doppia conforme" ex art. 348 ter c.p.c.
La doppia conforme costituisce, nel caso deciso, un’ulteriore ragione per cui non può essere rimesso in discussione in cassazione l’accertamento di fatto condiviso dalle decisioni di merito.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Quando ricorrono i presupposti processuali indicati dalla norma in seguito al rigetto del ricorso, il ricorrente deve versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso originario.
Massime di principio
- Per ottenere un trattamento tariffario preferenziale collegato all’origine del pescato, occorre provare che la nave che ha catturato il prodotto appartenga effettivamente allo Stato beneficiario; la mera registrazione o il noleggio in quello Stato possono non bastare.
- Nel noleggio a scafo nudo, occorre verificare che la precedente iscrizione della nave sia stata sospesa secondo le regole applicabili. La contemporanea permanenza delle iscrizioni può impedire di attribuire con certezza la nave alla nuova bandiera e quindi di dimostrare il requisito dell’agevolazione.
- La disciplina internazionale sulla bandiera e sulla nazionalità delle navi non sostituisce l’accertamento specifico dei requisiti doganali: il giudice può fondare la decisione sulle circostanze documentali e sulle regole di registrazione pertinenti.
- L’esimente dalla contabilizzazione a posteriori non discende dalla sola divergenza tra autorità di Stati diversi: devono sussistere i presupposti normativi, compresi l’errore attivo dell’autorità doganale e la buona fede dell’operatore.
- In cassazione non è possibile trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione dei fatti; inoltre, l’accertamento condiviso dai giudici di merito può essere precluso dalla doppia conforme.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando la controversia riguarda soltanto l’applicazione di una regola UE non contestata ai fatti specifici, e non una questione interpretativa generale del diritto dell’Unione.
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