Sentenza del 10/10/2019 n. 75 - Comm. Trib. Prov. Asti
Avviso di accertamento -Riferimenti per relationem ad altri atti - Riporto integrale o nei suoi contenuti essenziali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità della motivazione dell’avviso di accertamento, fondato per relationem sulle risultanze di un processo verbale di constatazione (P.V.C.) redatto nei confronti di altri soggetti. La doglianza riguardava l’assenza, nell’avviso o negli atti notificati contestualmente, del P.V.C. richiamato oppure di una sintesi sufficientemente completa dei suoi contenuti essenziali. È stata inoltre contestata la possibilità per l’Ufficio di integrare la motivazione soltanto nel corso del giudizio.
La decisione
La sentenza ha stabilito che l’avviso di accertamento basato su un P.V.C. redatto presso terzi deve riportare integralmente il verbale oppure riprodurne, nella motivazione o in allegato, i contenuti essenziali in modo esaustivo. La motivazione deve essere conoscibile dal contribuente al momento della notifica dell’atto. L’Amministrazione non può colmare successivamente la carenza motivazionale producendo il P.V.C. o una sua spiegazione durante il giudizio, a integrazione della difesa dell’Ufficio. Ne consegue l’illegittimità dell’avviso privo di tale motivazione contestuale.
Norme richiamate
Obbligo di motivazione degli atti tributari e motivazione per relationem
Il richiamo ad altri atti è ammissibile solo se l’atto richiamato è allegato oppure se il suo contenuto essenziale è riprodotto nell’avviso, così da consentire al contribuente di comprendere le ragioni della pretesa e di difendersi adeguatamente.
Principio di contestualità della motivazione dell’avviso di accertamento
Gli elementi motivazionali necessari devono essere presenti al momento della notifica dell’avviso. Non è consentita un’integrazione postuma della motivazione in sede processuale.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento che richiama un P.V.C. o un altro documento deve consentire al contribuente di conoscere già alla notifica i fatti, gli elementi probatori e il ragionamento posti a fondamento della pretesa.
- Il semplice rinvio generico a un atto formato nei confronti di terzi non è sufficiente se il documento non è allegato e non ne vengono illustrati in modo esaustivo i contenuti rilevanti.
- L’Amministrazione non può utilizzare il processo per aggiungere per la prima volta le ragioni sostanziali dell’accertamento: la motivazione deve essere completa nell’atto originario.
- In casi analoghi occorre verificare la motivazione notificata, gli allegati e l’effettiva disponibilità del P.V.C.; una carenza che impedisca di comprendere e contestare la pretesa può comportare l’annullamento dell’avviso.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 10 ott 2019Sentenza del 10/10/2019 n. 81 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
- Sentenza · 10 ott 2019Sentenza del 10/10/2019 n. 412 - Comm. Trib. Prov. Imperia
- Sentenza · 10 ott 2019Sentenza del 10/10/2019 n. 414 - Comm. Trib. Prov. Imperia
- Sentenza · 10 ott 2019Sentenza del 10/10/2019 n. 1066 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 10 ott 2019Sentenza del 10/10/2019 n. 1067 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 10 ott 2019Sentenza del 10/10/2019 n. 3881 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →