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Sentenza

Sentenza del 10/10/2019 n. 75 - Comm. Trib. Prov. Asti

Avviso di accertamento -Riferimenti per relationem ad altri atti - Riporto integrale o nei suoi contenuti essenziali

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la validità della motivazione dell’avviso di accertamento, fondato per relationem sulle risultanze di un processo verbale di constatazione (P.V.C.) redatto nei confronti di altri soggetti. La doglianza riguardava l’assenza, nell’avviso o negli atti notificati contestualmente, del P.V.C. richiamato oppure di una sintesi sufficientemente completa dei suoi contenuti essenziali. È stata inoltre contestata la possibilità per l’Ufficio di integrare la motivazione soltanto nel corso del giudizio.

La decisione

La sentenza ha stabilito che l’avviso di accertamento basato su un P.V.C. redatto presso terzi deve riportare integralmente il verbale oppure riprodurne, nella motivazione o in allegato, i contenuti essenziali in modo esaustivo. La motivazione deve essere conoscibile dal contribuente al momento della notifica dell’atto. L’Amministrazione non può colmare successivamente la carenza motivazionale producendo il P.V.C. o una sua spiegazione durante il giudizio, a integrazione della difesa dell’Ufficio. Ne consegue l’illegittimità dell’avviso privo di tale motivazione contestuale.

Norme richiamate

  • Obbligo di motivazione degli atti tributari e motivazione per relationem

    Il richiamo ad altri atti è ammissibile solo se l’atto richiamato è allegato oppure se il suo contenuto essenziale è riprodotto nell’avviso, così da consentire al contribuente di comprendere le ragioni della pretesa e di difendersi adeguatamente.

  • Principio di contestualità della motivazione dell’avviso di accertamento

    Gli elementi motivazionali necessari devono essere presenti al momento della notifica dell’avviso. Non è consentita un’integrazione postuma della motivazione in sede processuale.

Massime di principio

  • Un avviso di accertamento che richiama un P.V.C. o un altro documento deve consentire al contribuente di conoscere già alla notifica i fatti, gli elementi probatori e il ragionamento posti a fondamento della pretesa.
  • Il semplice rinvio generico a un atto formato nei confronti di terzi non è sufficiente se il documento non è allegato e non ne vengono illustrati in modo esaustivo i contenuti rilevanti.
  • L’Amministrazione non può utilizzare il processo per aggiungere per la prima volta le ragioni sostanziali dell’accertamento: la motivazione deve essere completa nell’atto originario.
  • In casi analoghi occorre verificare la motivazione notificata, gli allegati e l’effettiva disponibilità del P.V.C.; una carenza che impedisca di comprendere e contestare la pretesa può comportare l’annullamento dell’avviso.

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