Sentenza del 10/10/2019 n. 81 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
Avviso di liquidazione imposta di registro - Valore probatorio perizia tecnica
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il valore probatorio attribuibile alla perizia dell’Ufficio Tecnico Erariale utilizzata per determinare la base imponibile dell’imposta di registro, nonché alla perizia allegata all’atto di vendita. Secondo il principio richiamato, tali documenti non costituiscono prova piena o vincolante: essendo atti di parte o comunque elementi tecnici acquisiti nel procedimento, devono essere valutati dal giudice secondo il prudente apprezzamento previsto dall’art. 116 c.p.c. La perizia tecnica di parte, anche quando redatta da un soggetto qualificato, mantiene natura di allegazione difensiva e non acquista autonomo valore probatorio per il solo contenuto tecnico.
La decisione
Il principio affermato è favorevole al contribuente sotto il profilo della valutazione della prova: l’avviso di liquidazione non può fondarsi in modo automatico e insindacabile sulla sola perizia dell’Ufficio Tecnico Erariale o sulla perizia allegata al contratto. Il giudice deve esaminare criticamente tali documenti, confrontarli con gli altri elementi disponibili e motivare adeguatamente la propria decisione. La perizia resta quindi un elemento valutabile, ma non vincola il giudice né dimostra da sola il maggior valore dell’immobile.
Norme richiamate
Art. 116 c.p.c.
Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti.
La perizia dell’Ufficio Tecnico Erariale e quella allegata all’atto di vendita devono essere sottoposte alla valutazione critica del giudice e non hanno efficacia probatoria automatica o vincolante.
Cassazione, ordinanza n. 16242 del 20 giugno 2018
La consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio, posto che il contenuto tecnico del documento non vale ad alterarne la natura, che resta quella di atto difensivo.
Il carattere tecnico della perizia non le attribuisce, da solo, il valore di prova piena; essa deve essere considerata insieme agli altri elementi del processo.
Cassazione, sentenza n. 16552 del 6 agosto 2015
La consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio.
La perizia di parte è assimilata a una deduzione difensiva e può eventualmente contribuire alla ricostruzione dei fatti, ma non dimostra autonomamente il valore dell’immobile o la fondatezza della pretesa tributaria.
Massime di principio
- Una perizia tecnica predisposta dall’Amministrazione non è automaticamente una prova piena: il giudice deve verificarne metodo, dati utilizzati, attendibilità e coerenza con gli altri elementi del caso.
- Anche la perizia prodotta dal contribuente o allegata al contratto di vendita non è vincolante e deve essere valutata criticamente; tuttavia può costituire un elemento utile di confronto.
- In caso di accertamento del maggior valore di un immobile ai fini dell’imposta di registro, l’Amministrazione deve fornire una motivazione concreta e sufficientemente specifica, non limitandosi a richiamare genericamente una stima tecnica.
- Il contribuente può contestare la stima evidenziando errori metodologici, comparabili non omogenei, caratteristiche dell’immobile non considerate, condizioni di mercato e differenze tra valore teorico e prezzo effettivamente pattuito.
- Il giudice non deve scegliere automaticamente tra due perizie contrapposte, ma deve spiegare perché ritiene attendibile una ricostruzione rispetto all’altra e può considerare anche ulteriori prove documentali o tecniche.
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