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Sentenza

Sentenza del 10/10/2019 n. 414 - Comm. Trib. Prov. Imperia

Liti da riscossione - avviso di intimazione - inesistenza dell'atto notificato tramite PEC privo di firma digitale - non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l'avviso di intimazione di pagamento n. 05220189003799982000, relativo a sette cartelle e a un importo complessivo di 484.310 euro. Ha dedotto: l'inesistenza dell'atto perché notificato via PEC senza firma digitale e attestazione di conformità; la nullità per mancata indicazione del tasso di mora; la mancata allegazione delle cartelle; e la violazione del diritto di difesa per omessa indicazione delle garanzie previste a tutela del contribuente.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale di Imperia ha rigettato il ricorso e ha confermato la validità dell'intimazione. Ha ritenuto che la firma digitale non sia l'unico strumento idoneo a garantire autenticità, integrità e immodificabilità del documento informatico, ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale. Ha inoltre richiamato l'equivalenza dei formati CAdES e PAdES affermata dalle Sezioni Unite della Cassazione. La mancata allegazione delle cartelle non comporta nullità se esse sono state previamente notificate e l'intimazione ne indica gli estremi; il tasso di mora è determinato da norme e decreti generali; le garanzie richiamate dalla ricorrente riguardano gli atti impositivi e non l'intimazione, che è atto prodromico all'esecuzione forzata. La società è stata condannata al pagamento di 1.500 euro oltre accessori per spese processuali.

Norme richiamate

  • Art. 20, D.Lgs. n. 82/2005 - Codice dell'Amministrazione Digitale

    Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato (...) con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento.

    La firma digitale non è l'unico requisito possibile per attribuire validità al documento informatico. La validità può derivare anche da processi di formazione e identificazione informatica idonei a garantire sicurezza, integrità, immodificabilità e riconducibilità all'autore.

  • Art. 22, D.Lgs. n. 82/2005 - Codice dell'Amministrazione Digitale

    I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere (...) hanno piena efficacia (...) se sono formati ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis.

    L'invio via PEC può costituire trasmissione dell'originale informatico o di una copia informatica; non è automaticamente necessaria un'attestazione di conformità quando il documento è prodotto secondo le modalità previste dal CAD.

  • Art. 156 c.p.c.

    La nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.

    Anche un'eventuale irregolarità della notificazione può essere sanata quando il destinatario ha ricevuto l'atto e ha potuto conoscerne il contenuto e difendersi.

  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 10266/2018

    Le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES sono entrambe ammesse ed equivalenti.

    Il formato PDF sottoscritto digitalmente (PAdES) è equiparato al formato .p7m (CAdES) quanto a sicurezza, integrità, immodificabilità e validità giuridica.

  • Cassazione, sentenza n. 6417/2019

    L'irritualità derivante dalla trasmissione di un file PDF anziché .p7m non determina necessariamente l'invalidità dell'atto, soprattutto quando la notificazione ha raggiunto il proprio scopo.

  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 7665/2016

    Il principio del raggiungimento dello scopo previsto dall'art. 156 c.p.c. si applica anche alle notificazioni via PEC: la nullità non deve essere dichiarata se l'atto è comunque giunto a conoscenza del destinatario.

  • Commi 537-544, Legge n. 228/2012

    Le garanzie richiamate dalla ricorrente sono state considerate riferite agli atti impositivi e non all'avviso di intimazione, qualificato come atto prodromico all'esecuzione forzata.

Massime di principio

  • La semplice mancanza di una firma digitale visibile o dell'estensione .p7m non rende inesistente un atto notificato via PEC: occorre verificare il sistema di formazione, l'autenticità, l'integrità del documento e la sua riconducibilità all'amministrazione.
  • I formati CAdES (.p7m) e PAdES (.pdf) sono, in linea generale, equivalenti e non è legittimo pretendere esclusivamente uno dei due formati se la normativa applicabile non lo impone espressamente.
  • Un'eventuale irregolarità formale della notificazione può essere sanata se il destinatario ha ricevuto l'atto, ne ha compreso il contenuto e ha potuto contestarlo tempestivamente.
  • L'avviso di intimazione non deve necessariamente allegare le cartelle precedentemente notificate, purché le individui con precisione e ne indichi gli estremi, consentendo al destinatario di ricostruire la pretesa.
  • La mancata indicazione analitica del tasso di mora non comporta automaticamente la nullità quando gli interessi derivano da parametri stabiliti da norme o decreti generali conoscibili.
  • Le garanzie procedurali previste per gli atti impositivi non sono automaticamente applicabili agli atti della riscossione successivi e prodromici all'esecuzione forzata.
  • Per contestare efficacemente un atto digitale non basta allegare l'assenza della firma digitale: è necessario dimostrare una concreta compromissione dell'autenticità, integrità, immodificabilità, provenienza o possibilità di difesa.

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