Sentenza del 10/10/2019 n. 1066 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Stabilità degli effetti nell'atto di liberalità indiretta - Effetto di stabilità in presenza di stipulazione di Atto pubblico di donazione - Liberalità indirette - Imposta sulle donazioni indirette - Rapporti giuridici oggetto di liberalità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il fratello del ricorrente, residente in Italia, aveva trasferito a YYY, soggetto non residente, la propria quota di patrimonio detenuta all'estero, costituita da rapporti e disponibilità presso diversi conti bancari, nell'ambito delle procedure di emersione e rientro dei capitali. Il trasferimento era avvenuto senza la stipula di un atto pubblico di donazione. Il contribuente contestava la qualificazione dell'operazione come liberalità indiretta e l'applicazione dell'imposta sulle donazioni ai sensi dell'art. 56-bis del D.Lgs. 346/1990. Contestava inoltre la base imponibile, la mancata applicazione o l'errata quantificazione della franchigia, l'aliquota dell'8% e la mancata detrazione del saldo negativo di uno dei conti trasferiti.
La decisione
La Commissione tributaria ha respinto l'appello e confermato la decisione di primo grado. Ha ritenuto che, in assenza di un atto pubblico di donazione e considerato che l'oggetto del trasferimento era costituito da rapporti giuridici a contenuto patrimoniale, l'operazione integrasse una liberalità indiretta soggetta all'imposta sulle donazioni prevista dall'art. 56-bis del D.Lgs. 346/1990. È stata ritenuta corretta l'aliquota ordinaria dell'8%, mentre la franchigia di 100.000 euro era già stata riconosciuta dall'Ufficio mediante autotutela parziale. È stata inoltre respinta la richiesta di detrarre gli importi a debito presenti nei conti, poiché oggetto della liberalità erano i rapporti giuridici trasferiti. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese del grado d'appello, liquidate in 10.000 euro, oltre alla conferma delle spese del primo grado.
Norme richiamate
Art. 56-bis del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (Testo unico dell'imposta sulle successioni e donazioni)
La norma è stata ritenuta applicabile ai trasferimenti gratuiti realizzati senza un formale atto pubblico di donazione, quando l'operazione comporti l'attribuzione gratuita di rapporti o disponibilità patrimoniali.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 18725/2017
La stabilità dell'attribuzione patrimoniale è subordinata alla stipulazione di un atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiario.
Il precedente è stato ritenuto non decisivo per escludere l'imposizione nel caso concreto: in assenza di un atto pubblico e trattandosi di trasferimento di rapporti giuridici, l'operazione è stata qualificata come liberalità indiretta.
Massime di principio
- Quando un trasferimento gratuito viene realizzato senza un atto pubblico di donazione, ma mediante operazioni bancarie o trasferimenti di rapporti e disponibilità patrimoniali, può essere qualificato come liberalità indiretta e assoggettato all'imposta sulle donazioni.
- La distinzione tra donazione diretta e liberalità indiretta dipende soprattutto dalla struttura giuridica dell'operazione: la donazione diretta richiede il rispetto della forma pubblica prevista dalla legge, mentre la liberalità indiretta può risultare da un insieme di atti o da un trasferimento di rapporti patrimoniali.
- Un precedente relativo alla stabilità civilistica dell'attribuzione non esclude automaticamente l'imposizione fiscale: occorre verificare separatamente la forma dell'atto e la natura dei beni o rapporti trasferiti.
- Ai fini della base imponibile, se l'oggetto della liberalità è il trasferimento di rapporti giuridici complessi, non è necessariamente possibile sottrarre singole passività o saldi negativi, salvo che la normativa applicabile consenta espressamente tale deduzione.
- Franchigie e aliquote agevolate devono essere applicate secondo la disciplina vigente al momento rilevante e secondo le condizioni previste per la specifica modalità di emersione o registrazione della liberalità.
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