Sentenza del 10/10/2019 n. 412 - Comm. Trib. Prov. Imperia
TRIBUTI LOCALI - TARI - immobile affittato - inquilino moroso - proprietario - debenza del tributo - sussistenza - solidarietà nella riscossione - applicazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento relativo a TARES e TARI per l'anno 2014, contestando l'omessa denuncia e il mancato versamento del tributo. Ha sostenuto di non avere abitato nell'immobile, che era stato concesso in locazione e occupato da un inquilino divenuto moroso sia nel pagamento del canone sia delle utenze. Secondo la ricorrente, mancava il presupposto della produzione effettiva di rifiuti e il Comune avrebbe applicato una presunzione senza verificare la situazione concreta dell'immobile. Sono state inoltre contestate la violazione dello Statuto del contribuente e l'errata quantificazione delle sanzioni.
La decisione
La Commissione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la TARI sia dovuta da chiunque possieda o detenga un immobile idoneo a produrre rifiuti urbani e che, in presenza di una pluralità di possessori o detentori, proprietario e inquilino siano obbligati in solido al pagamento. La morosità dell'inquilino non esonera il proprietario dal tributo, il quale può eventualmente rivalersi nei confronti del conduttore. È stato inoltre rilevato che la proprietaria non aveva adempiuto ai propri doveri formali di controllo e verifica. Nessuna statuizione sulle spese, non essendo state richieste.
Norme richiamate
Art. 1, comma 641, legge n. 147/2013
Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
La norma individua il presupposto della TARI nel possesso o nella detenzione di locali o aree idonei a produrre rifiuti. In caso di pluralità di possessori o detentori, i soggetti rispondono solidalmente dell'obbligazione tributaria.
Art. 62, comma 2, decreto legislativo n. 507/1993
La ricorrente ha richiamato la norma per sostenere che il tributo presupporrebbe la concreta presenza umana e la produzione effettiva di rifiuti; tale argomentazione non è stata accolta dalla Commissione, che ha valorizzato l'idoneità dell'immobile alla produzione di rifiuti.
Statuto del contribuente, art. 6
La ricorrente ha denunciato la violazione degli obblighi di informazione e garanzia del contribuente, ma la censura non ha determinato l'annullamento dell'avviso.
Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 45/E
È stata richiamata nel contesto della tassabilità ordinaria delle superfici dei locali, ma la decisione si fonda principalmente sul principio per cui è sufficiente che l'immobile sia idoneo a produrre rifiuti.
Massime di principio
- Per la TARI, la morosità dell'inquilino non elimina l'obbligo tributario: il Comune può richiedere il pagamento anche al proprietario quando proprietario e detentore risultano obbligati in solido.
- La TARI non richiede necessariamente la prova della produzione effettiva di rifiuti in ogni singolo momento; normalmente è sufficiente che l'immobile sia concretamente idoneo a produrli.
- Il proprietario che concede un immobile in locazione dovrebbe verificare gli adempimenti dichiarativi e tributari dell'inquilino e conservare documentazione sulla locazione, sulla durata e sull'eventuale inutilizzabilità dell'immobile.
- L'esclusione o la riduzione del tributo può richiedere la prova di condizioni oggettive previste dalla legge o dal regolamento comunale, come inagibilità, inutilizzabilità o occupazione temporanea; la sola morosità dell'inquilino non è sufficiente.
- Nei rapporti tra proprietario e inquilino, l'eventuale pagamento effettuato dal proprietario può costituire una pretesa di rivalsa verso il conduttore, ma non impedisce al Comune di rivolgersi direttamente al proprietario in presenza di responsabilità solidale.
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