Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 34523/2024 del 27/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria recuperava IRES e IVA, disconoscendo costi e rettificando rimanenze nell'ambito di una complessa operazione immobiliare ritenuta antieconomica e abusiva. La vicenda riguardava l'acquisto di immobili abitativi da parte di una società, la successiva costituzione di una newco a partecipazione riferibile al medesimo centro di interessi e la rivendita del compendio alla newco a un prezzo significativamente superiore. Secondo l'Ufficio l'operazione era priva di valide ragioni economiche, mirava a ottenere indebiti vantaggi fiscali e presentava profili di interposizione artificiosa, anche connessi all'utilizzo di perdite fiscali pregresse, all'asserito indebito rimborso IVA e alla deduzione di costi non congrui e non inerenti ex art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986. La CTR aveva respinto l'appello dell'Agenzia ritenendo giustificata l'operazione dalla necessità di limitare la responsabilità verso eventuali terzi e valorizzando l'effettivo pagamento del prezzo. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 109 d.P.R. n. 917 del 1986, 19 d.P.R. n. 633 del 1972, 37-bis d.P.R. n. 600 del 1973, art. 53 Cost. e principi sull'abuso del diritto, per avere la CTR individuato una ragione economica inidonea e valorizzato un dato irrilevante; 2) violazione degli artt. 109 d.P.R. n. 917 del 1986, 19 d.P.R. n. 633 del 1972, 2967 c.c., 115 e 277 c.p.c., per avere la CTR ritenuto incontestata e provata l'acquisizione di potenzialità edificatorie successive all'acquisto, senza effettivo esame istruttorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi del ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che la motivazione della CTR fosse erronea sia nella parte in cui aveva individuato una valida ragione economica nell'esigenza di schermare la società da possibili azioni risarcitorie di terzi e nell'avvenuto pagamento del prezzo, sia nella parte in cui aveva considerato apoditticamente incontestata l'acquisizione di potenzialità edificatorie in precedenza assenti. In applicazione dei principi sull'abuso del diritto e sulla necessità di valide ragioni economiche non meramente marginali o teoriche, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado dell'Emilia Romagna per un nuovo esame dei fatti e delle prove, e per la regolazione delle spese del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986

    Richiamato come norma in tema di congruità e inerenza dei costi; l'Amministrazione contestava la deducibilità di costi privi di tali requisiti.

  • art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato nel contesto della ripresa IVA e del diritto alla detrazione collegato all'operazione ritenuta abusiva.

  • art. 37-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    Gli atti privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti tributari e a ottenere indebite riduzioni d'imposta o rimborsi, sono inopponibili all'Amministrazione; la prova di valide ragioni economiche grava sul contribuente.

  • art. 53 Cost.

    Indicato come fondamento costituzionale della clausola antielusiva in materia di imposte dirette.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro del vizio denunciato in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 2967 c.c.

    Richiamato in relazione al riparto dell'onere della prova; nel testo appare come riferimento al principio dell'onere probatorio.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per censurare la presunta erronea considerazione di fatti non contestati o non provati.

  • art. 277 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo insieme alle norme processuali sulla valutazione delle prove e della decisione.

Massime di principio

  • Le operazioni negoziali formalmente lecite possono essere disconosciute quando risultino poste in essere essenzialmente per conseguire un vantaggio fiscale, in assenza di valide ragioni economiche autonome, non meramente marginali o teoriche.
  • Per escludere l'abusività non basta la generica coesistenza di un qualche interesse extrafiscale: occorre che la ragione economica sia concreta, apprezzabile e idonea a spiegare l'operazione al di là del risparmio d'imposta.
  • Il pagamento effettivo del prezzo, da solo, non integra una valida ragione economica dell'operazione, essendo soltanto un adempimento contrattuale e non un indice teleologico di finalità imprenditoriale autonoma.
  • In tema di riparto dell'onere probatorio, non può ritenersi provata per mera assiomatica affermazione una circostanza fattuale controversa; il giudice deve esaminare gli elementi istruttori dedotti dalle parti.
  • Quando la controversia riguarda una possibile operazione elusiva, il giudice deve valutare in concreto l'intero disegno negoziale e la sua ragionevolezza economica, non limitarsi a isolati elementi formali.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaAbuso del dirittoBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.