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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15880/2024 del 06/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento ICI per l'anno 2011 emesso da un Comune nei confronti di una società proprietaria di aree edificabili, in relazione alla determinazione del valore venale in comune commercio assunto a base imponibile. La CTR aveva rigettato l'appello della contribuente ritenendo sufficiente la motivazione dell'atto, perché richiamava una precedente sentenza tra le stesse parti che aveva già accertato il valore delle aree, ritenuto coperto da giudicato esterno. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente; 2) violazione delle norme sulla motivazione dell'avviso di accertamento e della disciplina ICI, perché l'atto non avrebbe indicato i dati e i criteri usati per la stima; 3) violazione dell'art. 2909 c.c., sostenendo che il giudicato esterno non si estendesse all'anno 2011 e che comunque il precedente giudizio riguardasse solo gli anni 2007-2010; 4) omesso esame di una consulenza di parte che avrebbe stimato un valore inferiore delle aree; 5) violazione delle norme sulle spese di lite, perché il Comune si era difeso con personale dipendente e non avrebbe potuto ottenere la liquidazione delle spese in assenza di nota spese.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza della CTR fosse motivata in modo sufficiente e non apparente; che l'avviso di accertamento fosse adeguatamente motivato per relationem mediante richiamo a una precedente decisione tra le stesse parti, già conosciuta dalla contribuente; che il giudicato esterno si estendesse correttamente alla questione comune del valore venale delle aree anche per l'anno 2011, essendo lo stesso valore posto a base dell'accertamento impugnato; che il terzo motivo fosse comunque inammissibile per difetto di specificità/autosufficienza, perché non trascriveva il contenuto integrale della sentenza invocata e non chiariva l'effettivo perimetro del giudicato; che, per effetto di ciò, fosse inammissibile anche il motivo sul mancato esame della consulenza di parte, in quanto precluso dal giudicato e comunque non decisivo nei termini dedotti; infine, ha ritenuto infondato il motivo sulle spese, richiamando la disciplina speciale del processo tributario che consente la liquidazione dei compensi anche quando l'ente locale si difenda tramite proprio personale dipendente. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    delimita i vizi deducibili in cassazione; il n. 5 consente solo la denuncia di anomalia motivazionale nei limiti costituzionali, non il mero difetto di sufficienza della motivazione.

  • art. 132 c.p.c.

    la sentenza è nulla solo se manca o è meramente apparente la motivazione.

  • art. 111 Cost.

    richiamato quale parametro costituzionale della motivazione solo nei casi di anomalia motivazionale rilevante in cassazione.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36

    impone una motivazione sufficiente della sentenza tributaria; qui ritenuta rispettata dalla CTR.

  • L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7

    l'atto impositivo deve essere motivato in modo da consentire al contribuente di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali.

  • L. 7 agosto 1990, n. 241, artt. 3 e 21-septies

    invocati dalla ricorrente sulla motivazione e validità dell'atto; la Corte ha ritenuto comunque soddisfatto l'obbligo motivazionale.

  • d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 11

    richiamato dalla ricorrente in tema di motivazione dell'accertamento ICI.

  • d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5

    la base imponibile ICI delle aree edificabili è il valore venale in comune commercio.

  • L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1

    richiamata dalla ricorrente in tema di motivazione degli atti impositivi locali.

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato esterno preclude il riesame del punto comune già accertato tra le stesse parti, anche in un successivo giudizio con finalità diverse.

  • art. 366 c.p.c.

    in tema di giudicato esterno, il ricorso deve riportare in modo specifico e completo la decisione invocata, non bastando stralci o il solo dispositivo.

  • art. 91 c.p.c.

    la doglianza sulle spese è respinta perché, nel processo tributario, opera una disciplina speciale che consente la liquidazione delle spese anche se l'ente si difende con personale dipendente.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13

    la soccombenza comporta l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 15

    comma 2-bis; comma 2-sexies

    nel processo tributario le spese possono essere liquidate anche in favore dell'ente locale difeso da proprio personale dipendente, con riduzione degli onorari secondo la disciplina applicabile.

Massime di principio

  • L'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento è rispettato quando il contribuente può comprendere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e difendersi efficacemente su an e quantum; la motivazione per relationem è ammissibile se il richiamo consente di individuare la base fattuale e giuridica dell'imposizione.
  • La motivazione apparente ricorre solo quando il provvedimento, pur esistente graficamente, non consente di ricostruire l'iter logico della decisione; non è sufficiente lamentare una motivazione sintetica o non condivisa.
  • Il giudicato esterno preclude il riesame del punto comune di fatto o di diritto già definitivamente accertato tra le stesse parti, anche in un processo successivo avente oggetto o finalità diverse, quando quel punto costituisce premessa logica necessaria della nuova decisione.
  • Chi deduce in cassazione l'esistenza o l'inesistenza di un giudicato esterno deve rispettare un rigoroso onere di specificità e autosufficienza, trascrivendo il contenuto rilevante della sentenza invocata e chiarendo il suo effettivo perimetro temporale e oggettivo.
  • L'omesso esame di fatti decisivi non è deducibile quando la pretesa decisività è neutralizzata dall'effetto preclusivo del giudicato, né quando il motivo si risolva nella mera riproposizione di risultanze probatorie già superate.
  • Nel processo tributario la liquidazione delle spese può seguire regole speciali che consentono il riconoscimento dei compensi anche quando l'ente locale si difenda mediante personale dipendente.
  • La disciplina del valore imponibile delle aree edificabili per l'ICI/IMU è ancorata al valore venale in comune commercio, che può essere oggetto di accertamenti e di giudicato tra le parti per specifiche annualità.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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