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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15800/2024 del 06/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da un'operazione complessa di acquisizione del controllo di una società quotata, realizzata tramite finanziamento bancario e successiva OPA. Una società finanziaria sosteneva di non avere concluso alcun contratto di consulenza con una società di advisor e agiva per l'accertamento negativo del rapporto; la società di consulenza, costituitasi in giudizio, chiedeva in via riconvenzionale il pagamento del compenso per l'attività svolta, inizialmente quantificato in euro 1.000.000 oltre accessori. Il Tribunale aveva riconosciuto il diritto al compenso, riducendolo a euro 500.000; la Corte d'appello aveva invece rigettato l'appello principale della società committente e accolto l'incidentale della consulente, determinando il compenso in euro 1.000.000. In cassazione la società committente ha articolato nove motivi: ha contestato, in sintesi, la valenza probatoria attribuita dalla Corte territoriale a clausole del contratto di finanziamento stipulato con un terzo, sostenendo che esse non potessero valere come confessione o prova piena; ha censurato l'uso di prove testimoniali e presuntive per dimostrare l'accordo; ha dedotto vizi di motivazione e omesso esame di risultanze istruttorie; soprattutto, ha sostenuto che il rapporto dovesse essere qualificato come mediazione creditizia o attività assimilabile, soggetta a iscrizione in albo e a forma scritta ad substantiam, con conseguente nullità del preteso contratto e insussistenza del diritto al compenso. La resistente ha difeso la qualificazione come consulenza finanziaria atipica riferita all'intera operazione di acquisizione, non come mediazione creditizia.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi relativi alla prova dell'accordo di consulenza, osservando che la Corte d'appello aveva valorizzato, in modo complessivo e non illogico, una pluralità di elementi: documentazione prodromica, clausole del contratto di finanziamento che indicavano la società consulente e la quota destinata al suo compenso, e-mail successive con cui veniva confermato il pagamento, addendum contrattuale e prova testimoniale. Ha precisato che tali clausole, provenendo almeno in parte da soggetti estranei alla lite, non avevano valore di prova legale piena ma erano liberamente apprezzabili dal giudice, in concorso con gli altri elementi, e che il ragionamento presuntivo rispettava i requisiti di gravità, precisione e concordanza. Ha inoltre escluso la riconducibilità della fattispecie alla mediazione creditizia: l'attività svolta non era limitata a mettere in contatto banca e clientela per la concessione del finanziamento, ma consisteva in una consulenza finanziaria più ampia, finalizzata all'acquisizione del controllo societario; mancava quindi il connotato dell'imparzialità tipico del mediatore e, conseguentemente, non operavano né l'obbligo di iscrizione all'albo né la forma scritta ad substantiam. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2730 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare il valore probatorio attribuito a clausole contrattuali; la Corte ha respinto la censura perché la clausola non veniva usata come confessione legale piena ma come elemento liberamente valutabile insieme ad altri indizi.

  • art. 2735 c.c.

    La Corte ha affermato che la clausola inserita nel contratto con un terzo poteva avere valenza confessoria, ma solo in senso liberamente apprezzabile dal giudice e in concorso con ulteriori elementi probatori.

  • art. 1988 c.c.

    È stato evocato nel primo motivo come norma asseritamente violata; la Corte non ne ha ravvisato la violazione nel ragionamento della Corte d'appello.

  • art. 1326 c.c.

    Richiamato per contestare l'esistenza dell'accordo contrattuale; la Cassazione ha ritenuto corretto l'accertamento di merito sulla conclusione del contratto.

  • art. 1362 c.c.

    La Corte ha ribadito che l'interpretazione del contratto è accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile solo per violazione dei canoni ermeneutici.

  • art. 1327 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo; la Corte ha escluso la violazione, ritenendo logicamente ricostruita l'esistenza dell'accordo.

  • art. 2727 c.c.

    La Corte ha ritenuto legittimo il ricorso a presunzioni semplici, purché fondate su fatti noti adeguatamente individuati.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni sono ammesse solo se gravi, precise e concordanti; la loro valutazione è rimessa al giudice di merito ed è censurabile solo per manifesta illogicità.

  • art. 2721 c.c.

    Richiamato per contestare l'ammissione della prova testimoniale; la Corte ha ritenuto la prova testimoniale ammissibile in presenza di un principio di prova scritta e delle circostanze del caso.

  • art. 2724 c.c.

    Invocato quale base per l'ammissibilità della prova testimoniale in presenza di principio di prova scritta; la Corte ha condiviso l'impostazione del giudice di merito.

  • art. 16 L. 108/1996

    La Corte ha interpretato la norma in coerenza con la finalità di contrasto all'usura e l'ha ritenuta non applicabile a una consulenza finanziaria atipica priva dei requisiti della mediazione creditizia.

  • art. 2, comma 1, D.P.R. 28 luglio 2000 n. 287

    La nozione di mediatore creditizio richiede il mettere in relazione banca/intermediario e potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti; nel caso concreto tale attività mancava.

  • art. 2231 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità del contratto per difetto di iscrizione/abilitazione; la Corte ha escluso che si trattasse di attività rientrante in una professione soggetta a tale regime.

  • art. 1418 c.c.

    Invocato quale norma di nullità del contratto; la Corte ha escluso la nullità perché il rapporto non era mediazione creditizia soggetta a forma scritta ad substantiam.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale che ha regolato la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Base dei motivi di violazione di legge dedotti dalla ricorrente.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Richiamato per il vizio di nullità della sentenza e motivazione apparente/illogica.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Richiamato per omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha rilevato che le censure miravano in realtà a una rivalutazione del merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nell'ultimo motivo per contestare la valutazione della documentazione; la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza perché diretta a sollecitare una diversa lettura delle prove.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 102 TUF

    Citato nel descrivere l'OPA obbligatoria nell'operazione societaria; serve a contestualizzare la vicenda, non a fondare la decisione.

  • art. 106, comma 1, TUF

    Citato nel descrivere l'OPA obbligatoria connessa all'acquisizione; ha valore meramente narrativo nel caso concreto.

Massime di principio

  • L'interpretazione e la qualificazione di un contratto costituiscono un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e sono censurabili in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione apparente o manifestamente illogica.
  • Una clausola contenuta in un contratto stipulato con un terzo non è, di per sé, prova legale piena del rapporto tra le parti della lite; può tuttavia essere liberamente apprezzata dal giudice come elemento indiziario o confessoriamente valutabile, in concorso con altri dati probatori.
  • La prova testimoniale può essere ammessa anche in presenza di un rapporto di valore elevato quando ricorrano i presupposti di legge, tra cui un principio di prova scritta e le circostanze del caso concreto.
  • Le presunzioni semplici sono utilizzabili solo se i fatti noti sono specifici e gli indizi risultano gravi, precisi e concordanti; la relativa valutazione appartiene al giudice di merito e non può essere sostituita in cassazione da una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
  • L'attività di mediazione creditizia richiede il connotato dell'imparzialità e la messa in relazione tra banca/intermediario e cliente al fine della concessione del finanziamento; quando invece il professionista assiste una parte in una consulenza più ampia e finalizzata a una complessa operazione finanziaria o societaria, non si applicano automaticamente né l'obbligo di iscrizione all'albo né la forma scritta ad substantiam previsti per la mediazione creditizia.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioniMutuoIntermediazione finanziaria
RamiContrattiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazioneObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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