Cassazione Civile, Ordinanza n. 15806/2024 del 06/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (privato)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un privato nei confronti di una regione per il pagamento di una somma a titolo di danni subiti al bestiame, asseritamente causati da animali selvatici. La regione propose opposizione eccependo, tra l'altro, prescrizione quinquennale, difetto di legittimazione passiva e inammissibilità del monitorio. Nel corso del giudizio il creditore ricevette il pagamento integrale dell'importo azionato, sicché il giudice di pace dichiarò cessata la materia del contendere e compensò le spese. Il privato appellò solo la statuizione sulle spese, lamentando la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per mancata individuazione della parte soccombente virtuale e per assenza di motivazione sulla compensazione; dedusse inoltre omesso esame di un fatto decisivo, ossia il riconoscimento del debito da parte della regione, e nullità del giudizio d'appello per essere stato trattato come instaurato con ricorso anziché con citazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che il giudice d'appello avesse omesso di esaminare la censura relativa alla compensazione delle spese e non avesse motivato sulla ricorrenza dei presupposti per derogare al principio di soccombenza, specie in un giudizio definito con cessazione della materia del contendere. Il secondo motivo è rimasto assorbito dall'accoglimento del primo. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non indicava un concreto pregiudizio derivante dal fatto che l'appello fosse stato trattato come se proposto con ricorso. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente alle censure accolte, con rinvio al Tribunale di Campobasso in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
il principio di soccombenza richiede che la regolazione delle spese tenga conto dell'esito della lite e che l'eventuale compensazione sia motivata.
art. 92, comma 2, c.p.c.
la compensazione delle spese è ammessa solo nei casi normativamente previsti e deve essere sorretta da adeguata motivazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il parametro di denuncia della violazione di legge in relazione alla regolazione delle spese.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è il parametro invocato per la nullità della sentenza o del procedimento, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specifico pregiudizio.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
è il parametro invocato per l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
art. 190 c.p.c.
richiamato per escludere un concreto pregiudizio, poiché il giudice d'appello aveva concesso i termini ridotti e la parte aveva potuto svolgere le proprie difese.
Massime di principio
- Quando il giudizio di primo grado si chiude per cessazione della materia del contendere, il giudice d'appello che sia investito della sola censura sulle spese deve comunque valutare la soccombenza virtuale e verificare se sussistano i presupposti legali per la compensazione, motivando espressamente la decisione.
- La compensazione delle spese non può essere confermata in modo implicito o per mero richiamo alla fondatezza di una eccezione assorbente: occorre una motivazione che dia conto del criterio applicato e della ragione della deroga al principio di soccombenza.
- La deduzione di nullità del procedimento per una modalità formale di trattazione dell'appello è inammissibile se la parte non allega e dimostra un concreto pregiudizio processuale subito.
- L'omesso esame di un fatto decisivo è scrutinabile solo se il fatto storico indicato sia effettivamente decisivo e sia stato oggetto di discussione tra le parti; resta distinto il mancato esame della documentazione dal mancato esame del fatto storico che da essa si pretende di ricavare.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15797/2024 del 06/06/2024
- ordinanza_civile · 6 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15799/2024 del 06/06/2024
- ordinanza_civile · 6 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15800/2024 del 06/06/2024
- ordinanza_civile · 6 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15801/2024 del 06/06/2024
- ordinanza_civile · 6 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15818/2024 del 06/06/2024
- ordinanza_civile · 6 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15819/2024 del 06/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →