Cassazione Civile, Ordinanza n. 15797/2024 del 06/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La lite nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il recupero di contributi condominiali, poi revocato dal giudice di pace che, tuttavia, ha condannato il condomino al pagamento della residua somma di euro 1.461,08 oltre interessi. In appello il condomino ha contestato la decisione, ma il Tribunale di Roma ha rigettato l’impugnazione, ritenendo inammissibile la produzione documentale effettuata in secondo grado perché non ricorreva una causa non imputabile ai sensi dell’art. 345, comma 3, c.p.c., e comunque reputando provato il credito del condominio sulla base del preventivo e del consuntivo 2014 approvati dall’assemblea, non impugnati dal condomino. In cassazione il ricorrente ha dedotto un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., lamentando la nullità della sentenza per motivazione apparente/apodittica e la violazione di vari articoli del codice civile e di procedura civile, sostenendo che i documenti prodotti in appello erano stati richiesti prima del giudizio di primo grado e non erano stati consegnati dall’amministrazione condominiale, con conseguente impossibilità non imputabile di produrli prima. Ha inoltre sostenuto che la produzione documentale avrebbe inciso in modo decisivo sulla decisione e che l’omessa considerazione di tale circostanza avrebbe dovuto portare alla riforma integrale della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata la censura. Ha affermato che la motivazione della sentenza impugnata era sufficiente e non apparente, perché consentiva di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito. Ha inoltre osservato che la valutazione sulla non imputabilità della tardiva produzione documentale è valutazione di fatto riservata al giudice di merito e che, in ogni caso, i documenti prodotti non avrebbero potuto incidere sulla decisione, essendo il credito condominiale già provato mediante le delibere di approvazione del preventivo e del consuntivo. La Corte ha richiamato il principio per cui, nel giudizio di riscossione dei contributi condominiali, il condominio assolve l’onere della prova producendo il verbale assembleare di approvazione delle spese e la documentazione relativa, e ha ribadito che il rendiconto approvato vincola i condomini finché non sia impugnato nei termini di legge. Poiché il ricorrente non aveva impugnato le delibere rilevanti, il ricorso è stato rigettato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, al pagamento di una somma ulteriore ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
invocato come base del motivo di ricorso per dedurre violazione di legge e nullità della motivazione
la produzione di nuovi documenti in appello è ammessa solo se l'interessato dimostra di non aver potuto produrli prima per causa non imputabile; tale valutazione è riservata al giudice di merito
richiamati dal ricorrente per contestare la valutazione delle prove, ma la Corte non ha ravvisato violazioni
richiamato dal ricorrente nella censura di nullità, senza accoglimento
richiamato dal ricorrente nella censura di nullità, senza accoglimento
richiamato dal ricorrente nella censura, senza rilievo decisivo
richiamato dal ricorrente nella censura, senza rilievo decisivo
art. 28 Cost.
richiamato dal ricorrente nella censura, senza rilievo decisivo
richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa di ottenere gli estratti conto
richiamato dalla Corte per affermare che l'approvazione del rendiconto assembleare fa sorgere l'obbligazione contributiva
richiamato dalla Corte per ribadire che le delibere assembleari sui contributi vincolano i condomini se non impugnate nei termini
utilizzato per la definizione accelerata del ricorso e per la conseguente disciplina sulle spese aggravate
applicati perché il Collegio ha deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis; la Corte richiama il principio di abuso del processo e condanna aggravata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
fonte dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di riscossione dei contributi condominiali, il condominio assolve l'onere probatorio producendo il verbale dell'assemblea che approva le spese e la documentazione contabile di supporto; l'approvazione del rendiconto annuale è sufficiente a far sorgere e a provare l'obbligazione contributiva dei singoli condomini.
- Il rendiconto approvato dall'assemblea, anche se contenga errori nel prospetto dei conti individuali o nella contabilizzazione di pagamenti e morosità, deve essere impugnato nei termini di legge dai condomini legittimati; in mancanza di impugnazione, le delibere restano vincolanti.
- La produzione di nuovi documenti in appello è ammissibile solo quando la parte dimostri di non aver potuto produrli in primo grado per causa a sé non imputabile; tale verifica è di merito e non è censurabile in cassazione se adeguatamente motivata.
- La motivazione non è apparente quando consente di ricostruire il percorso logico-giuridico della decisione e di effettuare un controllo effettivo sulla sua correttezza.
- Quando il ricorso è definito in conformità alla proposta resa nel procedimento accelerato, possono trovare applicazione le condanne ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e l'ulteriore contributo unificato, in presenza dei relativi presupposti di legge.
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