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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15818/2024 del 06/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La controversia origina da una domanda dell'avvocato per il pagamento dei compensi professionali asseritamente maturati per l'assistenza prestata al condominio in una vertenza contro un condomino. In primo grado fu riconosciuto solo in parte il credito, imputando un acconto di euro 918,71 alla diversa vertenza relativa a un altro condomino e liquidando un residuo compenso. L'appello del professionista fu respinto dal Tribunale, che valorizzò la causale del bonifico e documenti del condominio per ritenere che l'acconto fosse riferito proprio all'attività svolta nella vertenza indicata. Successivamente il professionista propose revocazione ex art. 395 nn. 4 e 5 c.p.c. contro la sentenza d'appello, deducendo: da un lato, errore di fatto revocatorio, perché il giudice di merito avrebbe confuso la data del bonifico e poi non avrebbe proseguito alla fase rescissoria; dall'altro, contrasto della sentenza revocanda con una precedente decisione del giudice di pace che, secondo il ricorrente, avrebbe escluso l'imputazione di quella somma alla pretesa professionale in contestazione. Il Tribunale rigettò la revocazione. Con il ricorso per cassazione il professionista denunciò violazione dell'art. 395 nn. 4 e 5 c.p.c., degli artt. 112 e 402 c.p.c., dell'art. 12 preleggi e dell'art. 1362 c.c., sostenendo che il Tribunale avrebbe erroneamente qualificato il vizio come errore materiale anziché errore di fatto e avrebbe escluso, con motivazione illegittima, il contrasto con il giudicato esterno. In memoria chiese anche un intervento della CGUE su questioni del tutto generiche e non riferite al diritto unionale, richiesta dichiarata inammissibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che il Tribunale aveva escluso un errore di fatto revocatorio e aveva correttamente qualificato la svista come mero errore materiale, fondando la decisione non sulla data del bonifico ma sulla sua causale e su una lettera dell'amministratore condominiale; di conseguenza, una volta escluso il presupposto della revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c., il giudice di merito non doveva passare alla fase rescissoria. È stato respinto anche il secondo motivo, poiché il Tribunale aveva plausibilmente escluso il contrasto con la precedente decisione del giudice di pace, e l'accertamento/interpretazione del giudicato esterno è riservato al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se non nei limiti del controllo di legittimità. La richiesta di acquisire un "previo parere" della CGUE è stata dichiarata inammissibile per genericità e mancanza di qualsiasi riferimento al diritto euro-unitario. Nessuna statuizione sulle spese, poiché il resistente non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 395, nn. 4 e 5 c.p.c.

    L'errore revocatorio richiede un errore di fatto nei limiti tipici della norma; un mero errore materiale non basta. Il contrasto con precedente decisione va apprezzato in concreto, ma l'interpretazione del giudicato esterno è riservata al giudice di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma non ritenuto violato dalla Corte nel caso concreto.

  • art. 402 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma non ritenuto violato dalla Corte nel caso concreto.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma non decisivo ai fini dell'accoglimento dei motivi.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma non rilevante ai fini dell'annullamento della sentenza impugnata.

  • art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.

    La Corte ha esaminato i motivi come censure di violazione di legge e vizio motivazionale, reputandoli infondati.

  • art. 111 Cost.

    La richiesta di intervento della CGUE fondata su asserite violazioni del giusto processo è stata ritenuta generica e non valutabile in assenza di riferimenti al diritto UE.

  • art. 1277 c.c.

    Citato dal ricorrente nella memoria come norma che penalizzerebbe il creditore, ma la Corte non ha dato seguito alla doglianza per la sua estraneità al diritto unionale e per la genericità della richiesta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ricorrevano i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato come parametro per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Ai fini della revocazione per errore di fatto, non è sufficiente una mera inesattezza materiale del giudice di merito: occorre un vero errore percettivo sui fatti decisivi, nei limiti rigorosi dell'art. 395 c.p.c.
  • Se il giudice di revocazione esclude la sussistenza dell'errore di fatto, non deve passare alla fase rescissoria del giudizio, ma può rigettare direttamente la domanda.
  • La verificazione del contrasto tra la sentenza impugnata e un precedente giudicato esterno richiede l'accertamento del contenuto sostanziale della precedente pronuncia, attività riservata al giudice di merito e non censurabile in cassazione se non nei limiti del sindacato di legittimità.
  • Una richiesta di rinvio o consultazione alla CGUE è inammissibile se formulata in modo generico, priva di chiaro oggetto e sprovvista di collegamento con questioni di diritto dell'Unione europea.
  • Il professionista che agisce per compensi deve provare il nesso tra l'acconto ricevuto e la specifica prestazione professionale cui intende imputarlo, mentre il giudice può valorizzare documenti e causali del pagamento per ricostruire tale imputazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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