Cassazione Civile, Ordinanza n. 15799/2024 del 06/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva notificato alla società plurimi avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2005-2010, a fronte dell'omessa presentazione delle dichiarazioni reddituali, e atti correlati di imputazione del reddito di partecipazione ai soci. I contribuenti avevano impugnato gli atti; la CTP aveva accolto i ricorsi, ridimensionando in parte la pretesa e applicando il cumulo giuridico alle sanzioni. La CTR aveva confermato. In cassazione l'Agenzia ha dedotto la violazione dell'art. 12, comma 6, d.lgs. n. 472/1997, sostenendo che il cumulo giuridico/istituto della continuazione non potesse estendersi alle violazioni successive alla notificazione degli avvisi relativi al 2005, avvenuta il 12 febbraio 2010, poiché tale contestazione costituiva evento interruttivo del beneficio; perciò le sanzioni per le annualità 2009 e 2010 avrebbero dovuto essere determinate separatamente. I contribuenti hanno resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia. Ha affermato che, in materia di sanzioni tributarie, la continuazione si arresta per effetto della constatazione/contestazione della violazione, che costituisce il punto di arresto del beneficio; tutto ciò che è anteriore e della stessa indole va unificato ai fini sanzionatori, mentre le violazioni successive restano escluse dal cumulo giuridico, salva una nuova autonoma applicazione dell'istituto se ulteriori violazioni analoghe vengano commesse dopo l'interruzione. Ha inoltre precisato che è irrilevante la definitività o mancata impugnazione della precedente contestazione. In applicazione di tali principi ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia, che dovrà rideterminare le sanzioni applicando la continuazione per le annualità 2005-2008 e determinando separatamente quelle relative al 2009 e al 2010, oltre che provvedere sulle spese.
Norme richiamate
art. 12, comma 5, D.Lgs. n. 472/1997
«Quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi ...»
La continuazione in materia sanzionatoria tributaria si applica alle violazioni della stessa indole commesse in diversi periodi d'imposta e consente il cumulo giuridico ai fini della determinazione della sanzione.
art. 12, comma 6, D.Lgs. n. 472/1997
«Il concorso e la continuazione sono interrotti dalla constatazione della violazione»
La constatazione della violazione segna il punto di arresto della continuazione e interrompe l'operatività del cumulo giuridico per le violazioni successive.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stata dedotta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto come motivo di ricorso per cassazione.
Massime di principio
- In materia di sanzioni tributarie, la continuazione tra violazioni della stessa indole commesse in diversi periodi d'imposta opera solo fino alla constatazione della violazione, che funge da evento interruttivo del beneficio.
- Ai fini dell'art. 12, d.lgs. n. 472/1997, ciò che precede la constatazione e presenta identica natura va unificato nel cumulo giuridico, mentre ciò che segue deve essere sanzionato separatamente, salvo nuova autonoma continuazione.
- La definitività, l'inoppugnabilità o la mancata impugnazione dell'atto di contestazione precedente non incidono sul meccanismo interruttivo della continuazione tributaria.
- L'istituto della continuazione tributaria ha natura di favore per il contribuente e non può essere esteso oltre il limite oggettivo rappresentato dalla contestazione/constatazione dell'illecito.
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