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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18352/2022 del 07/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente impugnava un avviso di accertamento per maggior IRPEF e addizionali relativo all'anno d'imposta 2009, fondato su informazioni acquisite dalla Guardia di Finanza tramite cooperazione informativa internazionale con l'amministrazione fiscale francese. L'Ufficio aveva utilizzato una scheda bancaria riferita a un rapporto con HSBC di Ginevra, nella quale comparivano tre profili cliente e dati anagrafici del contribuente. In primo e secondo grado il ricorso veniva respinto. In cassazione il contribuente articolava nove motivi: (1) omessa/erronea motivazione e violazione delle norme processuali per avere la CTR recepito acriticamente le affermazioni dell'Ufficio sulla provenienza e acquisizione della scheda senza idonea prova documentale; (2) violazione delle norme sul contraddittorio e sulla motivazione dell'accertamento, della disciplina sulla cooperazione internazionale e delle regole probatorie, lamentando l'assenza di prova dell'acquisizione della scheda e l'inutilizzabilità delle risultanze; (3) omessa pronuncia sulla necessità di riscontri alla scheda, considerata solo indiziaria; (4) violazione delle regole sulle presunzioni, assumendo che la CTR avesse trattato la scheda come presunzione legale con inversione dell'onere della prova; (5) omessa pronuncia sulla mancata allegazione di atti e informazioni ulteriori richiamati nell'avviso; (6) violazione dell'obbligo di motivazione per mancata allegazione degli atti richiamati nell'avviso; (7) violazione della disciplina sullo scudo fiscale, sostenendo che la dichiarazione riservata di emersione precludesse ulteriori accertamenti; (8) censura sulla presunzione tratta dai "saldi mensili", ritenuti non idonei a dimostrare nuove operazioni imponibili e, comunque, presunzione di secondo grado; (9) violazione delle norme sulle presunzioni e sull'accertamento sintetico, in via derivata dal motivo precedente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi quattro motivi, affermando che la cd. lista/scheda "Falciani" è utilizzabile come elemento probatorio nel processo tributario anche se acquisita tramite collaborazione internazionale e anche se proveniente da acquisizioni irregolari, salvo il limite dei diritti fondamentali; ha ribadito che, in materia tributaria, anche un solo indizio può fondare una presunzione semplice se grave e precisa, e che la CTR aveva comunque valorizzato ulteriori riscontri (dati anagrafici, collegamento con la banca, rimpatrio di somme). Ha ritenuto infondati anche i motivi quinto e sesto, osservando che non risultava in atti il rinvio dell'avviso a documenti ulteriori rispetto alla scheda, sicché mancava il presupposto stesso delle doglianze sulla mancata allegazione e sull'omessa pronuncia. Ha respinto pure i motivi settimo e ottavo, rilevando che l'effetto preclusivo dello scudo fiscale non opera automaticamente in presenza di elementi indiziari sulla disponibilità estera di somme diverse o ulteriori, e che l'onere di dimostrare l'incoerenza tra disponibilità estere e importi scudati grava sul contribuente; nel caso concreto, il ricorrente non aveva fornito tale prova, limitandosi a ipotesi alternative sui saldi e non contestando specificamente ulteriori disponibilità evidenziate dalla CTR. Il nono motivo è stato dichiarato assorbito. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In materia tributaria, informazioni acquisite tramite cooperazione internazionale possono essere utilizzate come elementi probatori, anche se provenienti da acquisizioni irregolari o irrituali, salvo che la legge ne preveda l'inutilizzabilità o siano coinvolti diritti fondamentali.
  • La prova presuntiva dell'esistenza di redditi non dichiarati può fondarsi anche su un solo elemento indiziario, purché grave e preciso; la concordanza rileva solo quando gli indizi siano plurimi.
  • Quando l'Amministrazione fonda la pretesa su una documentazione bancaria estera, il contribuente che ne contesti l'attendibilità deve offrire una controprova specifica e idonea a smentire gli elementi indiziari valorizzati dal giudice.
  • L'effetto preclusivo dello scudo fiscale non opera automaticamente in presenza di risultanze che indichino disponibilità estere ulteriori o diverse rispetto a quelle emerse; spetta al contribuente dimostrare la coerenza tra somme scudate e attività estere contestate.
  • Non sussiste vizio di omessa pronuncia o di motivazione quando la censura si fondi su atti o documenti ulteriori che, dagli atti di causa, non risultano effettivamente richiamati o decisivi nell'avviso impugnato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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