Cassazione Civile, Ordinanza n. 18352/2022 del 07/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente impugnava un avviso di accertamento per maggior IRPEF e addizionali relativo all'anno d'imposta 2009, fondato su informazioni acquisite dalla Guardia di Finanza tramite cooperazione informativa internazionale con l'amministrazione fiscale francese. L'Ufficio aveva utilizzato una scheda bancaria riferita a un rapporto con HSBC di Ginevra, nella quale comparivano tre profili cliente e dati anagrafici del contribuente. In primo e secondo grado il ricorso veniva respinto. In cassazione il contribuente articolava nove motivi: (1) omessa/erronea motivazione e violazione delle norme processuali per avere la CTR recepito acriticamente le affermazioni dell'Ufficio sulla provenienza e acquisizione della scheda senza idonea prova documentale; (2) violazione delle norme sul contraddittorio e sulla motivazione dell'accertamento, della disciplina sulla cooperazione internazionale e delle regole probatorie, lamentando l'assenza di prova dell'acquisizione della scheda e l'inutilizzabilità delle risultanze; (3) omessa pronuncia sulla necessità di riscontri alla scheda, considerata solo indiziaria; (4) violazione delle regole sulle presunzioni, assumendo che la CTR avesse trattato la scheda come presunzione legale con inversione dell'onere della prova; (5) omessa pronuncia sulla mancata allegazione di atti e informazioni ulteriori richiamati nell'avviso; (6) violazione dell'obbligo di motivazione per mancata allegazione degli atti richiamati nell'avviso; (7) violazione della disciplina sullo scudo fiscale, sostenendo che la dichiarazione riservata di emersione precludesse ulteriori accertamenti; (8) censura sulla presunzione tratta dai "saldi mensili", ritenuti non idonei a dimostrare nuove operazioni imponibili e, comunque, presunzione di secondo grado; (9) violazione delle norme sulle presunzioni e sull'accertamento sintetico, in via derivata dal motivo precedente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi quattro motivi, affermando che la cd. lista/scheda "Falciani" è utilizzabile come elemento probatorio nel processo tributario anche se acquisita tramite collaborazione internazionale e anche se proveniente da acquisizioni irregolari, salvo il limite dei diritti fondamentali; ha ribadito che, in materia tributaria, anche un solo indizio può fondare una presunzione semplice se grave e precisa, e che la CTR aveva comunque valorizzato ulteriori riscontri (dati anagrafici, collegamento con la banca, rimpatrio di somme). Ha ritenuto infondati anche i motivi quinto e sesto, osservando che non risultava in atti il rinvio dell'avviso a documenti ulteriori rispetto alla scheda, sicché mancava il presupposto stesso delle doglianze sulla mancata allegazione e sull'omessa pronuncia. Ha respinto pure i motivi settimo e ottavo, rilevando che l'effetto preclusivo dello scudo fiscale non opera automaticamente in presenza di elementi indiziari sulla disponibilità estera di somme diverse o ulteriori, e che l'onere di dimostrare l'incoerenza tra disponibilità estere e importi scudati grava sul contribuente; nel caso concreto, il ricorrente non aveva fornito tale prova, limitandosi a ipotesi alternative sui saldi e non contestando specificamente ulteriori disponibilità evidenziate dalla CTR. Il nono motivo è stato dichiarato assorbito. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È richiamato come parametro delle censure di omessa pronuncia; la Corte esclude il vizio quando la questione dedotta sia priva di reale base fattuale o non decisiva nel contesto dell'avviso impugnato.
Richiamato nelle doglianze probatorie; la Corte ribadisce che il giudice può fondare il convincimento su elementi indiziari anche atipici, nel rispetto delle regole sulle presunzioni.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Invocato per difetto di motivazione; la Corte ritiene la sentenza adeguatamente motivata sulla valenza indiziaria della scheda e sui riscontri valorizzati.
Richiamato nelle censure di motivazione; non viene ravvisata alcuna carenza rilevante della sentenza di merito.
art. 36, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Parametro di motivazione delle sentenze tributarie; la Corte non ravvisa violazione.
art. 6, comma 2, l. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato nel motivo di ricorso sulla motivazione e garanzie del contribuente, ma non accolto.
art. 10, comma 1, l. 27 luglio 2000, n. 212
Invocato a tutela del contribuente; la censura è respinta.
art. 12, comma 2, l. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato dal ricorrente in tema di garanzie del contribuente, senza rilievo decisivo nella decisione.
art. 31-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Censurato come base della cooperazione internazionale; la Corte ritiene utilizzabili i dati acquisiti tramite autorità estera.
Direttiva 77/799/CEE
Le informazioni trasmesse dall'autorità finanziaria francese possono essere utilizzate ai fini della pretesa fiscale senza preventiva verifica da parte dell'autorità destinataria.
Convenzione italo-francese ratificata con l. 7 gennaio 1992, n. 20
Richiamata dal ricorrente sulla cooperazione internazionale, ma non idonea a escludere l'utilizzabilità della documentazione acquisita.
art. 111, comma 1, Cost.
Invocato in relazione al giusto processo e alla prova; la Corte non ravvisa violazioni.
Le presunzioni semplici richiedono gravità, precisione e, se plurime, concordanza; il giudice può fondare il convincimento anche su un solo elemento indiziario se grave e preciso.
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato sull'obbligo di motivazione per relationem e sull'allegazione degli atti richiamati; la Corte esclude che, nel caso concreto, vi fossero atti ulteriori ignoti o decisivi da allegare.
art. 14, comma 1, lett. a), d.l. 25 settembre 2001, n. 350
L'effetto preclusivo dello scudo fiscale richiede che il contribuente dimostri la coerenza tra le somme emerse e le disponibilità estere contestate; tale onere probatorio grava sul contribuente.
art. 38, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato solo in via derivata nel nono motivo, assorbito dalla decisione sul motivo precedente.
La Corte precisa che la presunzione legale sulle attività estere non dichiarate non era applicabile ratione temporis alla fattispecie, ma la pretesa poteva essere sorretta da presunzioni semplici.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È dichiarato l'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato per la soccombenza.
Massime di principio
- In materia tributaria, informazioni acquisite tramite cooperazione internazionale possono essere utilizzate come elementi probatori, anche se provenienti da acquisizioni irregolari o irrituali, salvo che la legge ne preveda l'inutilizzabilità o siano coinvolti diritti fondamentali.
- La prova presuntiva dell'esistenza di redditi non dichiarati può fondarsi anche su un solo elemento indiziario, purché grave e preciso; la concordanza rileva solo quando gli indizi siano plurimi.
- Quando l'Amministrazione fonda la pretesa su una documentazione bancaria estera, il contribuente che ne contesti l'attendibilità deve offrire una controprova specifica e idonea a smentire gli elementi indiziari valorizzati dal giudice.
- L'effetto preclusivo dello scudo fiscale non opera automaticamente in presenza di risultanze che indichino disponibilità estere ulteriori o diverse rispetto a quelle emerse; spetta al contribuente dimostrare la coerenza tra somme scudate e attività estere contestate.
- Non sussiste vizio di omessa pronuncia o di motivazione quando la censura si fondi su atti o documenti ulteriori che, dagli atti di causa, non risultano effettivamente richiamati o decisivi nell'avviso impugnato.
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