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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02376/2025 del 31/01/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia riguarda l’accertamento dell’illegittimità delle trattenute operate dalla Cassa sul trattamento pensionistico del resistente a titolo di contributo di solidarietà previsto dall’art. 22 del regolamento previdenziale della Cassa, nonché la restituzione delle somme trattenute entro il limite della prescrizione decennale. In primo grado il pensionato aveva ottenuto accoglimento; la Corte d’appello aveva confermato, ritenendo illegittimo il contributo di solidarietà e applicabile la prescrizione decennale alla ripetizione dell’indebito. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione della disciplina normativa e costituzionale sulla possibilità per l’ente previdenziale privatizzato di imporre un contributo di solidarietà, sostenendo che il regolamento e la delibera fossero legittimi perché finalizzati all’equilibrio finanziario e rispettosi dei principi di gradualità ed equità intergenerazionale; (2) violazione della normativa di interpretazione autentica e delle disposizioni sul principio del pro rata, deducendo che gli atti dell’ente sarebbero legittimi se diretti alla sostenibilità di lungo periodo e che fosse irrilevante la non definitività del prelievo; (3) violazione delle norme sulla prescrizione, sostenendo che il credito del pensionato dovesse essere assoggettato a prescrizione quinquennale e che nel termine di cui all’art. 2948 c.c. rientrassero anche somme periodiche non liquide né esigibili.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i primi due motivi inammissibili ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 c.p.c. perché la sentenza impugnata era conforme alla costante giurisprudenza di legittimità sull’illegittimità del contributo di solidarietà imposto dagli enti previdenziali privatizzati su pensioni già determinate; ha inoltre dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, poiché la questione della prescrizione era già stata risolta in modo conforme alla giurisprudenza consolidata e il credito azionato non era un credito da prestazione pensionistica, ma un credito restitutorio da indebito oggettivo. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento di una somma equitativa in favore del resistente e di un’ulteriore somma in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 509/1994

    Richiamato come base dell’autonomia regolamentare dell’ente, ma non idoneo a legittimare un prelievo patrimoniale su pensioni già determinate in assenza di una copertura legislativa adeguata.

  • art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa

    Disposizione regolamentare che prevedeva il contributo di solidarietà; ritenuta illegittima perché introduttiva di una trattenuta su un trattamento pensionistico già maturato.

  • Delibera della Cassa del 27 giugno 2013

    Atto attuativo del prelievo contributivo, considerato inefficace ai fini della legittimazione del contributo di solidarietà contestato.

  • art. 3, comma 12, l. n. 335/1995

    Norma originaria sul principio del pro rata richiamata per escludere modifiche in peius ai trattamenti già maturati.

  • art. 1, comma 763, l. n. 296/2006

    Richiamato come modifica del regime del pro rata; la Corte osserva che non consente comunque agli enti di imporre prestazioni patrimoniali prive di copertura legislativa.

  • art. 1, comma 488, l. n. 147/2013

    Invocato dalla ricorrente, ma non ritenuto decisivo per legittimare il contributo di solidarietà oggetto di causa.

  • art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011

    Richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto non applicabile nel senso preteso per sanare il prelievo contestato.

  • art. 3 Cost.

    Invocato in relazione alla ragionevolezza e all’equità intergenerazionale del contributo, ma non ritenuto sufficiente a superare l’assenza di potere impositivo dell’ente.

  • art. 23 Cost.

    La Corte ribadisce che il prelievo ha natura di prestazione patrimoniale imposta e che la sua imposizione è riservata alla legge; quindi l’atto regolamentare non può introdurlo validamente.

  • art. 38 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente nel quadro del sistema previdenziale, ma non idoneo a fondare il potere dell’ente di imporre la trattenuta.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma sul motivo di ricorso per violazione di legge, utilizzata dalla ricorrente per censurare la sentenza impugnata.

  • art. 360-bis n. 1 c.p.c.

    Fondamento processuale della declaratoria di inammissibilità, poiché i motivi erano in contrasto con giurisprudenza consolidata senza indicare elementi per mutarla.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la definizione camerale e per le conseguenze della mancata adesione alla proposta del consigliere delegato.

  • artt. 2033 e segg. c.c.

    Individuano il titolo del credito restitutorio per indebito oggettivo relativo alle somme trattenute illegittimamente.

  • art. 2946 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la prescrizione decennale delle somme da restituire.

  • art. 2948 c.c.

    Invocato per sostenere la prescrizione quinquennale dei pagamenti periodici; la Corte esclude che il credito dedotto rientri in questa categoria.

  • art. 129 r.d.l. n. 1827/1935

    Richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla prescrizione, ma non ritenuto decisivo.

  • art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970

    Richiamato dalla ricorrente in chiave di interpretazione costituzionalmente orientata, ma non accolto.

  • art. 19, comma 3, l. n. 21/1986

    La Corte osserva che la norma disciplina in generale la prescrizione dei contributi e del diritto alle prestazioni della Cassa, ma non il credito restitutorio da indebito oggetto della controversia.

  • art. 65 r.d. n. 12/1941

    Richiamato per il ruolo nomofilattico della Corte di cassazione nel mantenere l’orientamento consolidato.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per il rinvio alle motivazioni di precedenti conformi.

  • art. 96, commi 3 e 4 c.p.c.

    Applicato per la condanna al pagamento di una somma equitativa in ragione della definizione conforme alla proposta non accettata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per gli effetti economici connessi all’esito del ricorso.

Massime di principio

  • Gli enti previdenziali privatizzati non possono imporre, con fonte regolamentare o con atto interno, contributi di solidarietà o altre trattenute su pensioni già determinate se tali prelievi costituiscono prestazioni patrimoniali imposte, poiché la relativa imposizione è riservata alla legge ai sensi dell’art. 23 Cost.
  • Il principio del pro rata e le norme che consentono agli enti previdenziali di perseguire l’equilibrio finanziario di lungo periodo non legittimano di per sé un prelievo su trattamenti pensionistici già maturati quando difetti un potere normativo idoneo a introdurre la prestazione patrimoniale.
  • Ai fini dell’impugnazione per cassazione, il motivo è inammissibile ex art. 360-bis n. 1 c.p.c. quando la sentenza impugnata sia conforme alla giurisprudenza consolidata e il ricorrente non prospetti elementi nuovi o seri per sollecitare un mutamento dell’orientamento.
  • Quando si agisce per la restituzione di somme illegittimamente trattenute su una pensione, il credito azionato ha natura restitutoria da indebito e non è un credito da prestazione pensionistica; di conseguenza, il regime di prescrizione va individuato in base alla natura dell’azione di ripetizione e non alle regole proprie del diritto alla prestazione.
  • La disciplina generale sulla prescrizione dei contributi e delle prestazioni previdenziali non si applica automaticamente alle azioni di ripetizione di indebito, se il titolo dedotto in giudizio non è la prestazione previdenziale ma la restituzione di somme indebitamente percepite o trattenute.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioniInadempimento
RamiPrevidenzaProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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