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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25246/2025 del 15/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2006, con cui venivano recuperati a tassazione costi ritenuti indeducibili e maggiore IVA per fatture relative ad operazioni considerate inesistenti, emesse da un fornitore ritenuto fittizio o comunque estraneo all'effettiva esecuzione delle forniture di rottami metallici. In primo grado il giudice tributario aveva confermato il recupero ai fini delle imposte dirette e annullato quello IVA per applicazione del reverse charge; in appello la CTR aveva invece ritenuto le fatture soggettivamente e oggettivamente inesistenti e aveva accolto l'appello incidentale dell'Ufficio, confermando anche la debenza dell'IVA. La società ricorreva per cassazione con cinque motivi: 1) nullità della sentenza per contraddittorietà interna nell'affermare al contempo l'inesistenza soggettiva e oggettiva delle operazioni; 2) violazione dell'art. 109 TUIR e dell'art. 14, comma 4-bis, d.l. n. 537/1993, sostenendo che la consulenza tecnica depositata dimostrasse l'effettività degli acquisti e quindi la deducibilità dei costi; 3) violazione della disciplina del reverse charge (artt. 21, comma 7, e 74, comma 7, d.P.R. n. 633/1972), assumendo che l'IVA non fosse dovuta o non detraibile nel modo ritenuto dalla CTR; 4) nullità per violazione del divieto di domande nuove in appello, perché l'Ufficio avrebbe introdotto solo con appello incidentale la tesi della debenza dell'IVA in reverse charge; 5) violazione dell'art. 12, comma 2, della l. n. 212/2000, perché dal verbale di accesso non sarebbero risultate le ragioni e l'oggetto della verifica.

La decisione

La Corte ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il quinto motivo perché la contribuente non aveva allegato quale concreto pregiudizio avesse subito dalla dedotta violazione dell'art. 12, comma 2, dello Statuto del contribuente e, comunque, tale omissione non è sanzionata da nullità; il motivo è stato anche ritenuto infondato perché le finalità della verifica emergevano dal pvc e dagli atti. Ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo nella parte in cui miravano a una nuova valutazione del materiale probatorio, e li ha comunque ritenuti infondati perché la CTR aveva coerentemente accertato la radicale inesistenza delle operazioni sulla base delle dichiarazioni del preteso cedente, del soggetto indicato per le consegne e delle modalità di pagamento non tracciabili; la consulenza tecnica non dimostrava la riferibilità della merce alle specifiche fatture contestate, sicché la contribuente non aveva assolto l'onere di provare l'effettività delle operazioni e la deducibilità dei costi. Il quarto motivo è stato ritenuto infondato perché, in caso di operazioni inesistenti in reverse charge, l'inutilizzabilità della fattura e l'indetraibilità dell'IVA discendono dal combinato disposto delle norme IVA, e il giudice deve applicare d'ufficio la norma pertinente. Il terzo motivo è stato anch'esso respinto, richiamando la giurisprudenza consolidata e le Sezioni Unite: il reverse charge presuppone comunque l'esistenza sostanziale dell'operazione, e se l'operazione è inesistente, l'IVA integrata è dovuta ma non può essere detratta; in presenza dell'elemento psicologico possono inoltre applicarsi le sanzioni previste. La soccombenza della ricorrente ha comportato la condanna alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 2, L. n. 212/2000

    Le ragioni e l'oggetto della verifica devono essere resi noti all'inizio dell'accesso, ma la loro omissione non determina automaticamente nullità dell'atto impositivo; il contribuente deve allegare e dimostrare un concreto pregiudizio difensivo.

  • art. 109 d.P.R. n. 917/1986

    Richiamato dalla ricorrente in tema di deducibilità dei costi, ma la Corte conferma che, in presenza di operazioni inesistenti non provate come effettive, il costo non è deducibile.

  • art. 14, comma 4-bis, L. n. 537/1993

    Richiamato dalla ricorrente sulla deducibilità dei costi relativi a fatture soggettivamente inesistenti; la Corte ribadisce che occorre la prova dell'effettività dell'operazione e della riferibilità del costo.

  • art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633/1972

    Nel reverse charge, l'emissione di fattura per operazioni inesistenti incide anche sul destinatario: l'IVA integrata è dovuta, ma non è detraibile in assenza del presupposto sostanziale dell'operazione.

  • art. 74, comma 7, d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato dalla ricorrente nel motivo sul reverse charge, ma la Corte applica la disciplina IVA nel senso della non detraibilità in caso di operazioni inesistenti.

  • art. 19, comma 1, d.P.R. n. 633/1972

    La detrazione dell'IVA è subordinata all'esistenza del presupposto sostanziale dell'operazione fatturata; in mancanza, il diritto alla detrazione non sorge.

  • art. 26, comma 3, d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato nel combinato disposto che disciplina gli effetti dell'inesistenza dell'operazione sulla detrazione e sulla rettifica dell'imposta.

  • art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997

    In caso di operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti soggette a reverse charge, con prova dell'elemento psicologico, trova applicazione la sanzione prevista da questa norma.

  • art. 6, comma 9-bis, D.Lgs. n. 471/1997

    La Corte richiama il principio per cui tale disciplina vale per le sole violazioni formali e non per le operazioni fittizie o fraudolente.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nel motivo di nullità per asserita contraddittorietà della motivazione, ma la Corte esclude il vizio.

  • art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546/1992

    Norma sulla motivazione delle sentenze tributarie; la Corte esclude che la sentenza impugnata ne violi il contenuto minimo.

  • art. 57 D.Lgs. n. 546/1992

    Richiamato per il divieto di domande nuove in appello; la Corte ritiene infondato il motivo di nullità.

  • art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Usato come parametro dei motivi di ricorso; la Corte qualifica alcune censure come inammissibili perché dirette a ottenere una rivalutazione del merito.

Massime di principio

  • In materia tributaria, la censura sulla mancata indicazione delle ragioni e dell'oggetto della verifica ex art. 12, comma 2, dello Statuto del contribuente non comporta automaticamente la nullità dell'atto impositivo: occorre allegare e provare un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
  • Quando il giudice di merito accerta, sulla base di elementi convergenti e presuntivi, la radicale inesistenza delle operazioni fatturate, il contribuente che invochi la deducibilità dei costi o la detraibilità dell'IVA deve fornire prova positiva dell'effettività delle forniture e della riferibilità delle fatture alle operazioni reali; non è sufficiente una mera ricostruzione contabile o peritale non corroborata da riscontri documentali.
  • Le censure di legittimità che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove sono inammissibili in cassazione.
  • Nel regime del reverse charge, il diritto alla detrazione dell'IVA presuppone comunque l'esistenza sostanziale dell'operazione fatturata; se l'operazione è inesistente, l'IVA integrata non è detraibile e l'art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633/1972 opera in combinazione con gli artt. 19 e 26 del medesimo decreto.
  • Per le operazioni inesistenti in reverse charge, la prova dell'illecito può essere data anche per presunzioni gravi, precise e concordanti, con conseguente onere del contribuente di fornire una prova contraria idonea a dimostrare la reale esecuzione dell'operazione e la correttezza del regime fiscale applicato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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