Cassazione Civile, Ordinanza n. 25188/2025 del 15/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuenti)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi, sulla base di un PVC della Guardia di Finanza redatto nei confronti di una società, per l'anno d'imposta 2008, con recupero di maggiore reddito imponibile ai fini delle imposte dirette, ricostruzione del valore della produzione netta e recupero dell'IVA indebitamente detratta. I destinatari degli atti impugnavano gli avvisi eccependo, in via preliminare, la nullità per mancata rituale notifica dell'atto impositivo alla società, in relazione alla pretesa violazione dell'art. 2495 c.c.; in appello, tuttavia, la CTR aveva ritenuto valida la notifica e aveva confermato nel merito la pretesa fiscale. In Cassazione i contribuenti proponevano quattordici motivi, ma il primo era diretto a denunciare, ex art. 360, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza d'appello per violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992 e per motivazione apparente, oltre che per asserita violazione delle norme sulla notifica (artt. 137 e 140 c.p.c. e art. 60, lett. e, d.P.R. 600/1973). Gli altri motivi, relativi a vizi di notifica, corrispondenza tra chiesto e pronunciato e varie norme tributarie, venivano prospettati ma sono stati dichiarati assorbiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondata la censura di nullità della sentenza d'appello per motivazione solo apparente e, comunque, per difetto di un effettivo percorso argomentativo che rendesse comprensibili le ragioni della decisione. La CTR si era limitata a un'adesione sostanzialmente apodittica alla decisione di primo grado, senza esaminare in modo ragionato i motivi di appello e senza spiegare perché le riprese fiscali fossero fondate nei confronti degli odierni ricorrenti. Per effetto dell'accoglimento di tale motivo, tutti gli altri motivi di ricorso sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato dai ricorrenti per sostenere la nullità degli avvisi per asserita mancata rituale notifica alla società; la Corte non decide nel merito di tale questione perché assorbita.
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea a rendere intellegibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; la sua violazione determina nullità della decisione quando la motivazione sia solo apparente.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione ai vizi di notifica; la Corte non si pronuncia nel merito perché assorbito.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione ai vizi di notifica; la Corte non si pronuncia nel merito perché assorbito.
art. 60, lett. e), d.P.R. 600/1973
Richiamato nel motivo di ricorso per contestare la regolarità della notifica degli avvisi; la questione resta assorbita.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare la nullità della sentenza impugnata.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Richiamato dalla Corte per chiarire, in via generale, che il vizio motivazionale è oggi censurabile solo nei limiti del "minimo costituzionale".
art. 12 preleggi
Usato come criterio ermeneutico per interpretare la nuova formulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
Richiamato in più motivi per denunciare omissioni di pronuncia e difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; censure assorbite.
Richiamato nei motivi assorbiti concernenti la disciplina sanzionatoria tributaria.
Richiamato nei motivi assorbiti concernenti la disciplina sanzionatoria tributaria.
Richiamato nei motivi assorbiti; non esaminato nel merito.
Richiamati nei motivi assorbiti; non esaminati nel merito.
art. 11, comma 3, d.P.R. 602/1973
Richiamato nei motivi assorbiti; non esaminato nel merito.
Richiamato nei motivi assorbiti; non esaminato nel merito.
Massime di principio
- La sentenza d'appello è nulla quando la motivazione sia solo apparente, cioè formalmente esistente ma priva di un effettivo percorso argomentativo che consenta di comprendere le ragioni della decisione.
- In cassazione il vizio motivazionale è deducibile soltanto nei limiti del "minimo costituzionale": sono denunciabili le anomalie estreme della motivazione, non il mero difetto di sufficienza o di persuasività.
- La motivazione per relationem è ammissibile solo se il giudice d'appello, anche sinteticamente, dia conto delle ragioni per cui ritiene infondati i motivi di gravame o della sostanziale identità delle questioni già decise in primo grado; altrimenti la decisione è apodittica e nulla.
- Quando il giudice di appello supera una questione preliminare e afferma la legittimità della pretesa tributaria senza spiegare perché il contribuente sia autore delle violazioni contestate, la sentenza è affetta da nullità per difetto di motivazione.
- L'accoglimento del motivo che colpisce la struttura motivazionale della sentenza comporta l'assorbimento delle ulteriori censure, che dovranno essere riesaminate dal giudice di rinvio.
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