Cassazione Civile, Ordinanza n. 25213/2025 del 15/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
Un proprietario di fondo coltivato a oliveto, sostenendo che il proprio terreno fosse intercluso, aveva chiesto la costituzione di una servitù coattiva di passaggio sul fondo di terzi, individuando come tracciato quello che assumeva essere stato storicamente utilizzato e poi chiuso con l'apposizione di un cancello. Il Tribunale aveva accolto la domanda. In appello, i proprietari dei fondi gravati avevano sostenuto l'esistenza di un diverso accesso al fondo dominante, attraverso un sentiero che coinvolgeva più fondi e che, secondo la Corte territoriale, era stato anche concorso a realizzare dal padre dell'attore; la Corte d'appello aveva quindi riformato la decisione, negando l'interclusione assoluta e relativa e respingendo la domanda. Con il ricorso per cassazione il soccombente ha dedotto: 1) nullità della sentenza e violazione degli artt. 112, 342, 324, 2909 e 115 c.p.c., sostenendo che la domanda non fosse stata ritualmente contestata o devoluta in appello e che la Corte avesse pronunciato oltre i limiti del devolutum; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c. per travisamento delle prove testimoniali e della CTU, nonché per omessa adeguata motivazione sul punto della praticabilità del tracciato; 3) violazione dell'art. 1051 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, perché la Corte d'appello avrebbe errato nel definire l'interclusione e nel ritenere sufficiente un accesso di fatto, senza verificare se il passaggio alternativo fosse giuridicamente stabilizzato da un diritto reale di passaggio.
La decisione
La Cassazione ha accolto, nei limiti di ragione, il terzo motivo di ricorso, assorbendo il primo e il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Campobasso, in diversa composizione, affinché rivaluti la controversia applicando il principio secondo cui, ai fini dell'art. 1051 c.c., l'interclusione del fondo non è esclusa da un mero passaggio di fatto su fondi altrui, ma richiede l'esistenza di un diritto reale di passaggio, iure proprietatis o servitutis, idoneo a garantire stabilmente l'accesso al fondo. Alla Corte di rinvio è stata demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 366 c.p.c.
La Corte esclude l'inammissibilità del ricorso per difetto di specificità dei motivi, ritenendo che le censure fossero sufficientemente riferite a precise violazioni di legge e vizi motivazionali.
art. 360 c.p.c.
La Corte distingue i profili di violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi, rilevando che il motivo misto era comunque scindibile e quindi esaminabile.
art. 112 c.p.c.
È richiamato nel primo motivo come parametro per denunciare asserita pronuncia oltre i limiti della domanda o eccezioni.
art. 115 c.p.c.
Viene evocato dal ricorrente per contestare la valutazione delle prove; la Corte non accoglie direttamente tali censure, perché assorbite dalla questione di diritto sull'interclusione.
art. 342 c.p.c.
È richiamato per sostenere che l'appello avversario avrebbe ampliato indebitamente il thema decidendum.
art. 324 c.p.c.
È citato nel primo motivo in relazione alla formazione del giudicato, ma la Corte non decide sul punto per assorbimento.
art. 2909 c.c.
È citato nel primo motivo in relazione all'efficacia del giudicato, senza che la Corte si pronunci nel merito sul punto.
art. 1051 c.c.
La Corte afferma che, per escludere l'interclusione, non basta un accesso di fatto o di mera utilizzazione materiale: occorre un accesso legittimamente e stabilmente praticabile, fondato su un diritto reale di passaggio, anche se insufficiente ai bisogni del fondo.
art. 380 bis c.p.c.
È richiamato nel contesto della proposta di definizione anticipata e della successiva decisione in camera di consiglio.
art. 380 bis 1 c.p.c.
È richiamato per il deposito delle memorie illustrative delle parti nel procedimento camerale.
Massime di principio
- Nel giudizio per la costituzione di servitù coattiva di passaggio, l'interclusione del fondo non è esclusa dalla sola possibilità materiale di transitare su fondi altrui: occorre accertare che l'accesso sia giuridicamente stabilizzato da un diritto reale di passaggio, non essendo sufficiente un mero transito di fatto.
- Ai fini dell'art. 1051 c.c., la nozione di accesso utile a escludere l'interclusione va valutata non solo in termini di possibilità concreta o di uso occasionale, ma di legittima e stabile praticabilità del collegamento con la pubblica via.
- Quando il motivo di ricorso contenga più censure tra loro autonomamente riconoscibili, la loro commistione non comporta necessariamente inammissibilità se è possibile scinderne con chiarezza i diversi profili di doglianza.
- Le doglianze sulla valutazione delle prove e sulla CTU restano assorbite se la decisione viene cassata per un errore di diritto nella qualificazione del presupposto dell'interclusione.
- La verifica dell'esistenza di un diritto reale di passaggio sul percorso alternativo è questione di diritto rilevante per stabilire se il fondo sia realmente intercluso e quindi se possa essere imposta la servitù coattiva sul fondo del vicino.
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