Cassazione Civile, Ordinanza n. 25205/2025 del 15/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
Una società proprietaria di un immobile aveva convenuto una azienda sanitaria chiedendo il risarcimento dei danni per la rottura ingiustificata delle trattative finalizzate alla stipula di un contratto di locazione di un immobile da adibire a sede di ambulatori e servizi. Il primo giudice aveva riconosciuto la responsabilità precontrattuale della parte pubblica e, dopo una fase istruttoria e consulenze tecniche, aveva liquidato il danno emergente sulla base dei costi di trasformazione dell'immobile da uso generico a uso sanitario e del successivo ripristino all'uso generico, escludendo il lucro cessante. In appello, la controparte pubblica aveva contestato la liquidazione e la corte territoriale aveva ridotto notevolmente l'importo, adottando un diverso criterio fondato sull'ipotizzato uso direzionale-residenziale del fabbricato. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione del giudicato interno ex art. 2909 c.c. e nullità della sentenza, perché la corte d'appello avrebbe ignorato il vincolo derivante dalle sentenze non definitive del tribunale, che avevano già fissato il criterio di quantificazione del danno; 2) violazione dell'art. 1337 c.c., sostenendo che il danno da responsabilità precontrattuale dovesse essere calcolato rispetto all'uso generico dell'immobile, che la ricorrente assumeva essere abitativo; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente; 4) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la destinazione d'uso originaria dell'immobile.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che le sentenze non definitive del tribunale avessero natura decisoria quanto alla perimetrazione del danno risarcibile e che, quindi, vincolassero il giudice successivo ai fini della liquidazione. Ha conseguentemente cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione per un nuovo esame della quantificazione del danno, anche alla luce del criterio vincolante già fissato in primo grado. I secondi, terzo e quarto motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
Le statuizioni contenute nelle sentenze non definitive, quando abbiano contenuto decisorio su questioni che definiscono il tema della controversia o ne costituiscono il presupposto logico necessario, sono vincolanti per il giudice della prosecuzione e la loro violazione integra giudicato interno rilevabile anche d'ufficio.
art. 1337 c.c.
La responsabilità precontrattuale è richiamata come fonte dell'obbligo risarcitorio e il risarcimento va delimitato secondo i criteri già fissati dal giudice di merito con riguardo al danno emergente, nei limiti dell'interesse negativo.
art. 360 c.p.c.
I motivi di ricorso sono stati formulati come violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ha ritenuto fondato il primo e assorbiti gli altri.
art. 132 c.p.c.
È evocato dalla ricorrente per denunciare una motivazione apparente della sentenza d'appello.
art. 118 disp. att. c.p.c.
È richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura di motivazione apparente.
Massime di principio
- Nel caso in cui il giudice di primo grado pronunci sentenze non definitive che definiscano il criterio di quantificazione del danno o comunque questioni logicamente pregiudiziali alla decisione finale, tali statuizioni assumono natura decisoria e vincolano il giudice della prosecuzione, anche se non ancora passate in giudicato.
- La violazione del giudicato interno può essere rilevata d'ufficio anche in sede di legittimità quando il giudice successivo adotta una soluzione incompatibile con il criterio già fissato in una sentenza non definitiva non impugnata o impugnata con riserva.
- Nella responsabilità precontrattuale, una volta delimitata l'area del danno risarcibile al solo danno emergente, il giudice deve attenersi al criterio già individuato per la liquidazione e non può sostituirlo con un diverso parametro di stima dell'immobile o dell'utilizzo del bene.
- Quando i motivi ulteriori investono la medesima questione già risolta dall'accoglimento di un motivo principale, essi restano assorbiti.
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