Cassazione Civile, Ordinanza n. 25224/2025 del 15/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocati)
La controversia
Due avvocati avevano agito per ottenere dalla controparte del loro ex assistito il pagamento di compensi professionali, invocando la solidarietà prevista dall'art. 68 r.d.l. n. 1578/1933. Nel giudizio presupposto, instaurato per l'annullamento di una cessione di quota societaria, la lite si era chiusa con dichiarazione di estinzione a seguito di rinuncia al giudizio conseguente a transazione stragiudiziale tra le parti, senza che la rinuncia al beneficio per i difensori risultasse espressamente dalla transazione o dalla dichiarazione resa dall'assistito. I ricorrenti censuravano la sentenza di appello che aveva negato l'operatività della solidarietà professionale, deducendo: nullità della motivazione per mancato esame della vicenda come prospettata e motivazione apparente; violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; violazione dell'art. 68 r.d.l. n. 1578/1933, assumendo che la definizione transattiva del giudizio presupposto, con estinzione e senza effettiva statuizione sulle spese riconducibile alla transazione, facesse sorgere la solidarietà del cliente controparte per i compensi; inoltre contestavano il richiamo, da parte del Tribunale, a principi elaborati per il giudizio ordinario monocratico, non coerenti con il rito societario e con l'ordinanza di estinzione resa dal giudice relatore.
La decisione
La Corte ha accolto il primo, il secondo e il quarto motivo di ricorso, dichiarando assorbito il quinto e inammissibile il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, affinché riesamini la domanda degli avvocati verificando la struttura del rito del giudizio presupposto, il contenuto dell'ordinanza di estinzione, la rinuncia e la transazione, alla luce dei principi indicati sull'art. 68 r.d.l. n. 1578/1933 e sulla natura della statuizione sulle spese. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 68 r.d.l. n. 1578/1933
"quando un giudizio è definito con transazione, tutte le parti che hanno transatto sono solidalmente obbligate al pagamento degli onorari e al rimborso delle spese"
La solidarietà professionale opera quando la lite è definita con transazione in modo da sottrarre al giudice la pronuncia sulle spese e impedire la liquidazione giudiziale del compenso; non opera se il giudice mantiene ed esercita il potere di regolare le spese con autonoma statuizione realmente riferibile al processo.
Richiamato per descrivere il rito societario e la funzione del giudice relatore designato, la cui ordinanza di estinzione va valutata tenendo conto della peculiare struttura del procedimento.
Richiamato dai ricorrenti in relazione all'estinzione del processo per rinuncia accettata e ai riflessi sulla regolazione delle spese.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Usato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge, in particolare dell'art. 68 r.d.l. n. 1578/1933.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Usato come parametro dei motivi relativi a nullità della sentenza, motivazione apparente e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Usato per denunciare l'omesso esame della natura collegiale/monocratica del provvedimento e del suo collegamento con la transazione.
Richiamato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Richiamato per il requisito della motivazione della sentenza, la cui apparenza determina nullità.
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione concisa ma effettiva.
art. 6 CEDU
Richiamato dai ricorrenti quale parametro del diritto a una decisione motivata e a un equo processo.
art. 111 Cost.
Richiamato dai ricorrenti quale parametro costituzionale del giusto processo e della motivazione della decisione.
Richiamato nel ragionamento sul fatto che la compensazione delle spese, nel caso concreto, non risultava spiegata tramite un effettivo scrutinio di soccombenza virtuale.
art. 14 L. 28 novembre 2005, n. 246
Richiamato in combinato con l'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 179/2009 per la permanenza in vigore dell'art. 68 r.d.l. n. 1578/1933.
art. 1, comma 1, d.lgs. 1 dicembre 2009, n. 179
Richiamato per affermare la perdurante vigenza dell'art. 68 r.d.l. n. 1578/1933.
Massime di principio
- La motivazione è apparente quando, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, specie se non considera i fatti decisivi allegati e documentati dalle parti.
- Nel giudizio di impugnazione, il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è violato solo se il giudice altera petitum o causa petendi o attribuisce un bene della vita diverso da quello domandato; non è invece impedito al giudice applicare una diversa qualificazione giuridica dei fatti dedotti, purché restino invariati gli elementi oggettivi dell'azione.
- La solidarietà professionale prevista per il pagamento degli onorari degli avvocati opera quando la lite è definita con transazione in modo da sottrarre al giudice il potere di liquidare le spese; occorre dunque verificare in concreto se la definizione del processo discenda realmente dall'accordo transattivo e se la statuizione sulle spese sia autonoma o meramente conseguenziale all'accordo.
- Nel rito societario, la struttura del procedimento e il ruolo del giudice relatore incidono sulla qualificazione del provvedimento di estinzione e non consentono di applicare automaticamente principi elaborati per il giudizio ordinario monocratico.
- Quando la compensazione delle spese segue una definizione transattiva, il giudice di merito deve accertare se essa risponda a una volontà delle parti di sottrarre al giudice la valutazione delle spese oppure se costituisca una vera statuizione giudiziale; solo nel primo caso può radicarsi la speciale solidarietà verso il difensore.
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