Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 13/06/2018 n. 15464 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava alla società, per l'anno d'imposta 2003, l'omessa dichiarazione e registrazione di maggiori ricavi derivanti dalla vendita di autovetture e da prestazioni di officina, l'indebita deduzione di costi e la detrazione dell'IVA relativa ad acquisti intracomunitari ritenuti soggettivamente inesistenti, nonché l'omessa regolarizzazione degli acquisti effettivamente effettuati presso fornitori esteri. Le operazioni erano state ricondotte a una frode carosello, nella quale la società XX S.r.l. avrebbe agito come mera società cartiera, priva di adeguata struttura organizzativa, acquistando veicoli da fornitori comunitari e rivendendoli immediatamente alla D.L. Auto a prezzi inferiori a quelli di acquisto. L'Ufficio sosteneva inoltre che tali elementi dimostrassero la consapevolezza, o quantomeno la conoscibilità mediante ordinaria diligenza, della frode da parte della contribuente.

La decisione

La CTP aveva annullato quasi integralmente l'accertamento, confermando soltanto il rilievo relativo alla duplicazione di una detrazione IVA di Euro 8.112,04; la CTR aveva confermato tale esito, ritenendo insufficienti le prove dell'Amministrazione e valorizzando anche l'assoluzione penale degli amministratori. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il controricorso della società perché tardivo. Ha rigettato il primo motivo dell'Agenzia, relativo all'omessa pronuncia, ma ha accolto il secondo, il terzo e il quarto motivo, ritenendo che l'Ufficio avesse dedotto elementi presuntivi idonei a mettere in discussione la detrazione IVA e la buona fede della società, e che la CTR non avesse adeguatamente esaminato l'assenza di struttura della società interposta, la coincidenza temporale degli acquisti e delle rivendite e i prezzi anormalmente bassi. È stato accolto anche il sesto motivo, relativo alla deducibilità dei costi documentati da fatture soggettivamente inesistenti, poiché occorreva verificare l'eventuale sussistenza di un illecito penale e il passaggio in giudicato dell'assoluzione. Il quinto motivo, sulle sanzioni per omessa registrazione degli acquisti intracomunitari, è stato dichiarato assorbito. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR dell'Abruzzo, in diversa composizione, limitatamente al profilo dei costi e dell'eventuale illecito penale, con rinvio anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • Art. 370 c.p.c.

    Il controricorso della società è stato dichiarato inammissibile perché depositato oltre il termine previsto.

  • Art. 112 c.p.c.

    Non è stata ravvisata omessa pronuncia, poiché la CTR aveva esaminato le censure dell'Agenzia e motivato sulle ragioni della decisione.

  • Art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Il diritto alla detrazione IVA è tutelato, ma può essere negato quando l'Amministrazione provi l'inesistenza oggettiva o soggettiva dell'operazione e, nel caso di inesistenza soggettiva, la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del cessionario.

  • Art. 2697 c.c.

    L'Amministrazione deve fornire elementi, anche presuntivi, per contestare l'effettività dell'operazione o la buona fede del contribuente; una volta assolto tale onere, spetta al contribuente fornire la prova contraria della propria incolpevole estraneità alla frode.

  • D.L. 26 ottobre 1993, n. 331, artt. 41 e seguenti

    Gli acquisti intracomunitari devono essere correttamente documentati, integrati e registrati; l'interposizione di una società cartiera non esonera il reale acquirente dagli adempimenti IVA previsti.

  • D.L. 26 ottobre 1993, n. 331, artt. 46 e 47

    Disciplinano gli obblighi di fatturazione, integrazione e registrazione degli acquisti intracomunitari; la questione sanzionatoria è rimasta assorbita dal rinvio.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 6, comma 8

    Prevede conseguenze sanzionatorie per l'omessa regolarizzazione e registrazione di operazioni rilevanti ai fini IVA; l'applicazione concreta è stata rimessa al giudice del rinvio.

  • Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 14, comma 4-bis

    I costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti sono, in linea generale, deducibili se effettivamente sostenuti e inerenti, salvo che manchino i requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza o determinabilità, oppure che i beni o servizi siano direttamente utilizzati per commettere un delitto non colposo.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62

    Consente il ricorso per cassazione contro le sentenze delle Commissioni tributarie regionali nei limiti dei motivi previsti dalla legge processuale civile.

Massime di principio

  • In materia di frodi IVA, la mera regolarità formale delle fatture e l'avvenuto pagamento non sono necessariamente sufficienti a dimostrare il diritto alla detrazione.
  • Quando l'Amministrazione dimostra che il fornitore apparente è una società cartiera priva di struttura, con operazioni immediate e prezzi anomali, tali elementi possono costituire presunzioni della natura fraudolenta dell'operazione e della conoscibilità della frode.
  • Per negare la detrazione IVA in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare non solo l'interposizione fittizia, ma anche che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, di partecipare a un'evasione.
  • Una volta forniti indizi gravi e coerenti sulla frode, spetta al contribuente dimostrare la propria buona fede mediante controlli concreti sull'identità, sull'organizzazione e sull'affidabilità del fornitore.
  • L'assoluzione penale non determina automaticamente l'annullamento dell'accertamento tributario; il giudice tributario deve valutarne contenuto, definitività e rilevanza rispetto agli elementi fiscali.
  • I costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti possono essere deducibili se realmente sostenuti e inerenti, ma possono diventare indeducibili quando siano direttamente collegati a un delitto non colposo o manchino gli ordinari requisiti di deducibilità.
  • Gli acquisti intracomunitari effettivamente realizzati devono essere autonomamente regolarizzati e registrati, anche se documentati mediante un soggetto interposto o fatture formalmente riferite a un diverso fornitore.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.