Sentenza del 13/06/2018 n. 265 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Processo tributario d'appello - Inammissibilità appello principale contribuente - esame appello incidentale improprio dell' A.F. - Interesse - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un provvedimento di irrogazione di sanzioni collegato a iscrizioni ipotecarie, ruoli e cartelle relative a IRAP, IRPEF, IVA e TARSU, deducendo la nullità delle notifiche e chiedendo la produzione degli originali. La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto i ricorsi per la mancata produzione tempestiva degli originali da parte di Equitalia. Il contribuente aveva proposto appello limitatamente alla liquidazione delle spese, chiedendone l'aumento e formulando anche una domanda di condanna per lite temeraria. L'appello principale è stato dichiarato inammissibile perché, pur essendo stato notificato, non era stato ritualmente depositato ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 546/1992. L'Agenzia delle Entrate - Riscossione aveva invece proposto appello incidentale improprio, sostenendo l'erroneità della decisione di primo grado e producendo in appello gli originali delle notifiche delle cartelle.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato inammissibile l'appello principale del contribuente, ma ha comunque esaminato l'appello incidentale dell'Agenzia, ritenendo sussistente il suo interesse perché l'impugnazione era autonoma e diretta contro una sentenza di primo grado a essa sfavorevole. L'appello incidentale è stato accolto: la produzione degli originali ha dimostrato la regolare notificazione delle cartelle. Di conseguenza, il ricorso introduttivo del contribuente è stato ritenuto inammissibile, poiché mirava a contestare vizi delle cartelle già notificate e non impugnate, anziché vizi propri degli atti successivi. La sentenza di primo grado è stata riformata e il contribuente è stato condannato a rimborsare all'Agenzia delle Entrate - Riscossione 3.000 euro di spese di lite per entrambi i gradi, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 53 del D.lgs. 546/1992
L'appello tributario deve essere notificato e ritualmente depositato. La mancata costituzione dell'appellante impedisce la formazione del rapporto processuale d'appello e determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
Art. 58, comma 2, del D.lgs. 546/1992
Nel processo tributario è generalmente ammessa in appello la produzione di nuovi documenti, inclusi gli originali delle notifiche, nei limiti previsti dalla norma.
Art. 19 del D.lgs. 546/1992
L'impugnazione deve riguardare i vizi propri dell'atto impugnato. Non è possibile utilizzare l'impugnazione di un atto successivo per contestare vizi di cartelle o atti precedenti ormai notificati e non impugnati.
Art. 96 c.p.c.
La domanda di condanna per responsabilità processuale aggravata o lite temeraria, proposta per la prima volta in appello dal contribuente, è stata prospettata ma non ha potuto essere esaminata in ragione dell'inammissibilità dell'appello principale.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il mancato deposito rituale dell'atto di appello dopo la notifica comporta l'inammissibilità dell'impugnazione e impedisce la formazione del rapporto processuale d'appello.
- L'inammissibilità dell'appello principale non impedisce necessariamente l'esame di un appello incidentale improprio dell'altra parte, quando quest'ultimo è sostanzialmente un'impugnazione autonoma della sentenza di primo grado sfavorevole.
- La regola di concentrazione delle impugnazioni fa sì che le impugnazioni successive siano formalmente incidentali, ma possano conservare contenuto e interesse autonomi rispetto all'appello principale.
- La produzione di nuovi documenti in appello, nel processo tributario, è generalmente consentita; l'amministrazione può quindi produrre anche in secondo grado gli originali o la documentazione necessaria a dimostrare la regolarità delle notifiche.
- Una volta dimostrata la regolare notifica di una cartella, la sua mancata impugnazione nei termini rende normalmente preclusa la contestazione dei suoi vizi attraverso l'impugnazione di atti successivi, salvo specifici vizi propri di questi ultimi.
- Quando il contribuente impugna un atto successivo, deve distinguere tra contestazioni riferibili direttamente a quell'atto e contestazioni che avrebbero dovuto essere proposte contro la precedente cartella o il precedente atto impositivo.
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