Sentenza del 13/06/2018 n. 264 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Detrazione IVA - Contestazione - Operazione soggettivamente inesistente - Frode fiscale - Onere prova - Amministrazione Finanziaria - Sussiste -
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la detrazione dell'IVA e la deducibilità dei componenti fiscali relativi a fatture emesse da alcuni fornitori, ritenendo che le operazioni fossero oggettivamente o soggettivamente inesistenti e inserite in una frode fiscale. L'Ufficio sosteneva che la società fosse consapevole, o avrebbe dovuto essere consapevole, dell'interposizione fittizia dei fornitori e dell'evasione dell'IVA, richiamando dichiarazioni rese da un fornitore, intercettazioni telefoniche, precedenti penali di alcuni soggetti, l'assenza di strutture aziendali e la concentrazione degli acquisti presso determinati fornitori. I contribuenti contestavano il difetto di prova, evidenziando la reale movimentazione e successiva vendita della merce, la tracciabilità dei pagamenti e l'assenza di retrocessioni o vantaggi illeciti.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato l'accoglimento dei ricorsi dei contribuenti. Ha ritenuto non provata dall'Amministrazione la connivenza o la conoscenza, effettiva o potenziale, della frode da parte della società. Le dichiarazioni dei fornitori raccolte dai verificatori sono state considerate meri elementi indiziari, non sufficienti da sole e privi di adeguati riscontri; anche le intercettazioni non dimostravano la consapevolezza della frode. È stata inoltre esclusa l'esigibilità, per un normale operatore economico, di verificare la moralità penale dei propri fornitori. Le spese del giudizio d'appello sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 2727 cod. civ.
L'Amministrazione finanziaria può provare l'interposizione fittizia, la frode e la conoscenza o conoscibilità della frode anche mediante presunzioni, purché gli indizi siano idonei e adeguatamente collegati.
Art. 2729 cod. civ.
presunzioni gravi, precise e concordanti
Gli elementi indiziari devono possedere gravità, precisione e concordanza; dichiarazioni isolate o intercettazioni non conclusive non bastano a dimostrare la partecipazione consapevole del cessionario alla frode.
Direttiva UE 24/2014
Gli obblighi di verifica della moralità professionale e dell'assenza di cause di esclusione riguardano gli appalti pubblici e soggetti equiparati, non sono automaticamente estensibili ai normali rapporti commerciali tra privati.
Art. 80 D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50
La verifica dei precedenti e della moralità professionale degli operatori economici è prevista per le procedure di affidamento di contratti pubblici e non costituisce, di regola, un obbligo generale per ogni acquirente privato.
Corte di Giustizia dell'Unione europea, 22 ottobre 2015, causa C-277/2014
Il diritto alla detrazione IVA non può essere negato per il solo fatto che l'operazione si inserisca in una frode a monte, se l'Amministrazione non dimostra che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode.
Massime di principio
- Quando viene contestata un'operazione soggettivamente inesistente, l'Amministrazione deve provare non solo la frode o l'interposizione del fornitore, ma anche la conoscenza o conoscibilità della frode da parte dell'acquirente.
- Il contribuente deve poter dimostrare la realtà economica dell'operazione e la propria buona fede mediante documentazione coerente, come contratti, documenti di trasporto, rivendita della merce, pagamenti tracciabili e regolare contabilizzazione.
- Le dichiarazioni di terzi inserite nei verbali di verifica hanno valore indiziario e, se non accompagnate da riscontri oggettivi, non sono sufficienti da sole a fondare il recupero dell'IVA.
- La mera irregolarità fiscale del fornitore, la sua assenza di struttura aziendale o i suoi precedenti penali non dimostrano automaticamente la consapevolezza del cliente.
- L'acquirente privato non è generalmente tenuto a svolgere indagini sulla moralità penale dei propri fornitori, salvo la presenza di circostanze concrete e anomale che rendano riconoscibile la frode.
- La detrazione IVA può essere negata quando l'Amministrazione dimostri, attraverso un quadro indiziario grave, preciso e concordante, che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a un'operazione fraudolenta.
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