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Sentenza

Sentenza del 13/06/2018 n. 264 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria

Detrazione IVA - Contestazione - Operazione soggettivamente inesistente - Frode fiscale - Onere prova - Amministrazione Finanziaria - Sussiste -

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava la detrazione dell'IVA e la deducibilità dei componenti fiscali relativi a fatture emesse da alcuni fornitori, ritenendo che le operazioni fossero oggettivamente o soggettivamente inesistenti e inserite in una frode fiscale. L'Ufficio sosteneva che la società fosse consapevole, o avrebbe dovuto essere consapevole, dell'interposizione fittizia dei fornitori e dell'evasione dell'IVA, richiamando dichiarazioni rese da un fornitore, intercettazioni telefoniche, precedenti penali di alcuni soggetti, l'assenza di strutture aziendali e la concentrazione degli acquisti presso determinati fornitori. I contribuenti contestavano il difetto di prova, evidenziando la reale movimentazione e successiva vendita della merce, la tracciabilità dei pagamenti e l'assenza di retrocessioni o vantaggi illeciti.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato l'accoglimento dei ricorsi dei contribuenti. Ha ritenuto non provata dall'Amministrazione la connivenza o la conoscenza, effettiva o potenziale, della frode da parte della società. Le dichiarazioni dei fornitori raccolte dai verificatori sono state considerate meri elementi indiziari, non sufficienti da sole e privi di adeguati riscontri; anche le intercettazioni non dimostravano la consapevolezza della frode. È stata inoltre esclusa l'esigibilità, per un normale operatore economico, di verificare la moralità penale dei propri fornitori. Le spese del giudizio d'appello sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 2727 cod. civ.

    L'Amministrazione finanziaria può provare l'interposizione fittizia, la frode e la conoscenza o conoscibilità della frode anche mediante presunzioni, purché gli indizi siano idonei e adeguatamente collegati.

  • Art. 2729 cod. civ.

    presunzioni gravi, precise e concordanti

    Gli elementi indiziari devono possedere gravità, precisione e concordanza; dichiarazioni isolate o intercettazioni non conclusive non bastano a dimostrare la partecipazione consapevole del cessionario alla frode.

  • Direttiva UE 24/2014

    Gli obblighi di verifica della moralità professionale e dell'assenza di cause di esclusione riguardano gli appalti pubblici e soggetti equiparati, non sono automaticamente estensibili ai normali rapporti commerciali tra privati.

  • Art. 80 D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50

    La verifica dei precedenti e della moralità professionale degli operatori economici è prevista per le procedure di affidamento di contratti pubblici e non costituisce, di regola, un obbligo generale per ogni acquirente privato.

  • Corte di Giustizia dell'Unione europea, 22 ottobre 2015, causa C-277/2014

    Il diritto alla detrazione IVA non può essere negato per il solo fatto che l'operazione si inserisca in una frode a monte, se l'Amministrazione non dimostra che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode.

Massime di principio

  • Quando viene contestata un'operazione soggettivamente inesistente, l'Amministrazione deve provare non solo la frode o l'interposizione del fornitore, ma anche la conoscenza o conoscibilità della frode da parte dell'acquirente.
  • Il contribuente deve poter dimostrare la realtà economica dell'operazione e la propria buona fede mediante documentazione coerente, come contratti, documenti di trasporto, rivendita della merce, pagamenti tracciabili e regolare contabilizzazione.
  • Le dichiarazioni di terzi inserite nei verbali di verifica hanno valore indiziario e, se non accompagnate da riscontri oggettivi, non sono sufficienti da sole a fondare il recupero dell'IVA.
  • La mera irregolarità fiscale del fornitore, la sua assenza di struttura aziendale o i suoi precedenti penali non dimostrano automaticamente la consapevolezza del cliente.
  • L'acquirente privato non è generalmente tenuto a svolgere indagini sulla moralità penale dei propri fornitori, salvo la presenza di circostanze concrete e anomale che rendano riconoscibile la frode.
  • La detrazione IVA può essere negata quando l'Amministrazione dimostri, attraverso un quadro indiziario grave, preciso e concordante, che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a un'operazione fraudolenta.

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