Sentenza del 13/06/2018 n. 170 - Comm. Trib. Prov. Savona
Tarsu - Aree produttive di rifiuti speciali - Onere della prova a carico del contribuente - Possibilità di renderla anche in sede contenziosa - Riduzione forfetaria per le ipotesi di produzione promiscua con rifiuti ordinari (ove prevista dal regolamento comunale) - Sussistenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa di esclusione totale dalla TARSU richiede una prova concreta, anche prodotta in sede contenziosa, della produzione esclusiva di rifiuti speciali. In mancanza di tale prova, non spetta l'esenzione integrale; resta però possibile la riduzione forfetaria prevista dal regolamento comunale per la produzione promiscua di rifiuti, indicata nella misura del 70%.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la tassazione TARSU delle aree produttive di rifiuti speciali. Il contribuente sosteneva, o avrebbe dovuto dimostrare, che tali aree producessero esclusivamente rifiuti speciali, così da ottenere l'esclusione dalla tassa. La sentenza ribadisce che l'onere della prova grava sul contribuente e che tale prova può essere fornita anche durante il giudizio. Se non viene dimostrata l'esclusiva produzione di rifiuti speciali, può comunque applicarsi una riduzione forfetaria della superficie imponibile quando i rifiuti sono prodotti promiscuamente e il regolamento comunale lo prevede.
Norme richiamate
Disciplina della TARSU
Le aree che producono esclusivamente rifiuti speciali possono essere escluse dalla superficie imponibile, ma il contribuente deve dimostrare concretamente tale presupposto.
Regolamento comunale TARSU
Quando vi è produzione promiscua di rifiuti speciali e rifiuti ordinari, il regolamento comunale può prevedere una riduzione forfetaria della superficie tassabile; nel caso indicato, la riduzione è pari al 70%.
Massime di principio
- Chi chiede l'esclusione dalla TARSU per un'area produttiva di rifiuti speciali deve provare che la produzione di tali rifiuti è esclusiva, indicando in modo concreto l'area interessata, il ciclo produttivo e la gestione dei rifiuti.
- La prova può essere fornita anche nel corso del contenzioso, quindi la mancata produzione nella fase amministrativa non impedisce necessariamente di dimostrare il diritto in giudizio.
- Se non viene provata l'esclusiva produzione di rifiuti speciali, l'esenzione totale non spetta.
- In caso di produzione promiscua, occorre verificare il regolamento comunale: se prevede una riduzione forfetaria, il contribuente può ottenerla anche quando non raggiunge la prova necessaria per l'esclusione integrale.
- La riduzione forfetaria non opera automaticamente in ogni Comune, ma dipende dalla previsione e dalle condizioni stabilite dal regolamento comunale applicabile.
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