Sentenza del 13/06/2018 n. 266 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Tassa automobilistica - Iscrizione a ruolo diretta - Notifica ingiunzione nel termine di prescrizione triennale - Legittima
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato la cartella di pagamento di euro 430,68, relativa alla tassa automobilistica non pagata per l'anno 2013, sostenendo che la cartella fosse nulla perché notificata senza un precedente avviso di accertamento o altro atto preliminare. In appello ha contestato anche il difetto di motivazione della sentenza di primo grado, richiamando orientamenti giurisprudenziali favorevoli alla necessità dell'avviso preventivo. Non ha invece contestato il possesso del veicolo, la debenza della tassa, fatti estintivi dell'obbligazione o la prescrizione.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria ha respinto l'appello e confermato la legittimità della cartella. Ha ritenuto che, dopo l'evoluzione normativa, la tassa automobilistica sia collegata al mero possesso del veicolo e possa essere direttamente iscritta a ruolo dalla Regione, con notificazione della cartella o ingiunzione entro il termine triennale di prescrizione, senza necessità di un preventivo avviso di accertamento. Il contribuente conserva comunque la possibilità di impugnare direttamente la cartella contestando nel merito la pretesa, ad esempio provando la vendita, la distruzione o la perdita del possesso del veicolo. Le spese del giudizio d'appello sono state compensate per il contrasto giurisprudenziale esistente.
Norme richiamate
Art. 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99
A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 7 L. 23 luglio 2009 n. 99
La tassa automobilistica è collegata al mero possesso del veicolo; ciò consente all'ente impositore di procedere direttamente all'iscrizione a ruolo senza un preventivo avviso di accertamento.
Art. 5 del decreto-legge n. 953/1982
entro lo speciale termine di prescrizione triennale
La pretesa relativa alla tassa automobilistica deve essere notificata entro il termine triennale previsto dalla disciplina speciale.
Art. 5, comma 39, della legge 28 febbraio 1983, n. 53
comunicazione ... delle notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per la individuazione del proprietario del veicolo
Le informazioni provenienti dal pubblico registro automobilistico consentono all'amministrazione di individuare il soggetto obbligato e di procedere alla riscossione senza uno specifico processo verbale di accertamento preliminare.
Art. 2 della legge 24 gennaio 1978, n. 27
obbligo ... di redigere specifico processo verbale di accertamento della violazione e di notificarlo all'interessato anteriormente alla notificazione dell'ingiunzione
Secondo l'orientamento accolto dalla sentenza, tale obbligo non è applicabile alla tassa automobilistica fondata sul possesso del veicolo e non su un'illecita circolazione.
Art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 461/1999
prevede la possibilità della diretta iscrizione a ruolo
È stato richiamato dalla Regione come fondamento della possibilità di procedere direttamente all'iscrizione a ruolo.
Art. 37 del decreto-legge n. 269/2003
Richiamato dalla Regione nell'ambito della disciplina applicabile alle procedure di riscossione e alle sanzioni tributarie.
Legge regionale Umbria 30 marzo 2011, n. 4
Richiamata dalla Regione in materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie.
Massime di principio
- Per la tassa automobilistica, quando la pretesa è fondata sul semplice possesso del veicolo, l'ente impositore può procedere direttamente alla riscossione mediante iscrizione a ruolo e notificazione della cartella o ingiunzione, senza un previo avviso di accertamento.
- L'assenza dell'avviso preliminare non comporta automaticamente la nullità della cartella, purché l'atto di riscossione consenta al contribuente di conoscere la pretesa e di difendersi.
- Il contribuente può impugnare direttamente la cartella anche nel merito, dimostrando fatti che escludono o estinguono l'obbligo, come vendita del veicolo, distruzione, perdita del possesso, erronea individuazione del proprietario o prescrizione.
- È essenziale verificare il rispetto del termine triennale di prescrizione previsto per la tassa automobilistica e la validità della notificazione dell'atto.
- La contestazione meramente formale dell'assenza di un avviso preventivo è tendenzialmente insufficiente secondo l'orientamento accolto dalla sentenza; è più efficace contestare specificamente il presupposto del tributo, il soggetto obbligato, l'importo, la notifica o la prescrizione.
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