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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09891/2026 del 16/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento con cui l'Amministrazione ha contestato a una società estera, operante nel settore delle scommesse tramite centri di trasmissione dati in Italia, il mancato versamento dell'imposta unica sulle scommesse per gli anni 2012-2013, ritenendola obbligata in solido con il titolare del centro affiliato operante per conto di un bookmaker privo di concessione. La società ha impugnato gli atti e, dopo il rigetto in primo e secondo grado, ha proposto ricorso per cassazione con dieci motivi: ha dedotto preliminarmente la nullità degli atti per mancata traduzione in inglese; ha contestato il metodo di determinazione induttiva della base imponibile e l'aliquota applicata; ha invocato l'applicazione dell'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992 sull'onere probatorio; ha sostenuto l'insussistenza dei presupposti territoriali e soggettivi dell'imposta, la natura interpretativa e retroattiva delle norme del 2010 e delle successive leggi di stabilità, la non debenza delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale e ha chiesto un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia su diversi profili di compatibilità unionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulla mancata traduzione dell'atto, osservando che non esiste una previsione che imponga la redazione dell'avviso nella lingua del destinatario e che, comunque, la ricorrente aveva dimostrato di aver compreso la pretesa tributaria articolando difese nel merito. Ha poi escluso l'applicabilità retroattiva dell'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992 ai giudizi introdotti prima del 16 settembre 2022, qualificandolo come norma sostanziale. Nel merito, ha confermato la legittimità dell'accertamento induttivo della base imponibile ai sensi dell'art. 24, comma 10, d.l. 98/2011, ritenendo corretta la determinazione sulla base della raccolta media provinciale in assenza di documentazione utile a ricostruire le giocate effettive. Ha altresì ribadito che il bookmaker estero, operando in Italia tramite CTD, realizza il presupposto dell'imposta unica e che, per i periodi d'imposta 2012-2013, non trovano applicazione né la disciplina del 2014 né le modifiche del 2015/2016. Ha escluso la violazione del diritto unionale, richiamando la sentenza della Corte di giustizia C-788/18, e ha negato l'istanza di rinvio pregiudiziale, ritenendo le questioni già compiutamente risolte. La Corte ha inoltre confermato la debenza delle sanzioni, ritenendo insussistente l'obiettiva incertezza normativa, e ha escluso la violazione del contraddittorio endoprocedimentale. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e applicazione delle ulteriori somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • Reg. CE n. 2020/1784

    Non è stata ravvisata una prescrizione che imponga la traduzione dell'atto impositivo nella lingua del destinatario.

  • art. 24 Cost.

    La mancata traduzione dell'avviso non è stata ritenuta di per sé lesiva del diritto di difesa, in presenza di effettiva conoscenza del contenuto dell'atto.

  • art. 360, comma 1, nn. 2, 3, 4 e 5 c.p.c.

    Sono stati i parametri di ricorso dedotti dalla parte per denunciare nullità, violazioni di legge e vizi motivazionali.

  • art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992

    La norma è stata qualificata come sostanziale e non retroattiva, applicabile ai soli giudizi introdotti dopo il 16 settembre 2022.

  • art. 267 TFUE

    È stato negato il rinvio pregiudiziale perché la questione era già stata chiarita dalla Corte di giustizia e non sussisteva dubbio interpretativo residuo.

  • art. 24, comma 10, d.l. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011

    "Nel caso di scommesse comunque non affluite al totalizzatore nazionale... l'Ufficio ... determina l'imposta dovuta anche utilizzando elementi documentali comunque reperiti ... In mancanza di tali elementi ... determina induttivamente la base imponibile utilizzando la raccolta media della provincia ..."

    Per i periodi in esame l'Ufficio può determinare induttivamente la base imponibile se mancano documenti utili a ricostruire le giocate effettive; se esistono elementi documentali idonei, questi vanno considerati.

  • art. 4, comma 1, lett. b), n. 3, d.lgs. n. 504/1998

    È richiamato come criterio di applicazione dell'aliquota massima prevista per la tipologia di scommessa.

  • art. 1, commi 643, 644 e 926, L. n. 190/2014 e L. n. 208/2015

    Le disposizioni sopravvenute sulla regolarizzazione fiscale e sul nuovo criterio forfetario non si applicano ai periodi d'imposta 2012-2013 oggetto di causa.

  • art. 1, comma 66, L. n. 220/2010

    "ai soli fini tributari" ... "l'imposta unica ... è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco ... avvenga in assenza ... di concessione"

    La norma interpretativa conferma che l'imposta è dovuta anche in assenza di concessione e che soggetto passivo è chi gestisce le scommesse per conto proprio o di terzi, anche all'estero.

  • art. 3 d.lgs. n. 504/1998

    È stato interpretato nel senso che il soggetto passivo del tributo comprende anche chi gestisce scommesse senza concessione, anche per conto di terzi.

  • art. 8 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato per la domanda di esenzione sanzionatoria, ma ritenuto non applicabile per mancanza di obiettiva incertezza normativa.

  • artt. 5, comma 1, e 6, comma 2, d.lgs. n. 472/1997

    Richiamati in tema di sanzioni tributarie, ma esclusi perché non ricorreva l'incertezza normativa invocata.

  • art. 10, comma 3, L. n. 212/2000

    Invocato per l'esimente da sanzioni, ma la Corte ha ritenuto il quadro normativo sufficientemente chiaro.

  • art. 12 L. n. 212/2000

    Richiamato sul contraddittorio e sulle garanzie del contribuente, ma non ritenuto violato nel caso concreto.

  • artt. 2, 3 e 5 del DPR n. 66/2002

    I documenti contabili e le ricevute di gioco devono essere tenuti e conservati secondo le prescrizioni del decreto; la loro idoneità probatoria è stata valutata in fatto dal giudice di merito.

  • art. 2219 c.c.

    Richiamato come parametro di tenuta delle scritture/documenti contabili.

  • art. 22, commi 2 e 3, d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato per la conservazione dei documenti contabili.

  • art. 4, 5, 49, 56, 107 e 109 TFUE

    Le doglianze sulla violazione delle libertà unionali e sulla doppia imposizione sono state respinte alla luce della giurisprudenza UE già intervenuta.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato per la dedotta disparità di trattamento, ma la Corte ha escluso profili discriminatori.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato per il principio di capacità contributiva; la Corte ha ritenuto che il tributo colpisca un fatto indice di capacità contributiva realizzato in Italia.

  • art. 97 Cost.

    Invocato per il buon andamento e l'imparzialità, senza rilievo invalidante nel caso concreto.

  • art. 25 Cost.

    Richiamato nella censura sulla retroattività delle norme, ma non è stato ritenuto violato.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È stato applicato il rito camerale con proposta di definizione anticipata e, in caso di decisione conforme alla proposta, sono state applicate le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96 c.p.c.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    La Corte ha applicato le ulteriori somme previste per il caso di rigetto conforme alla proposta, qualificando la condotta processuale come abusiva/temeraria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • L'atto impositivo non è nullo per il solo fatto di non essere tradotto nella lingua del destinatario estero, salvo che il contribuente provi concretamente di non aver potuto conoscerne il contenuto e di aver subito una reale compressione del diritto di difesa.
  • Nel processo tributario, la norma che disciplina l'onere probatorio e la valutazione della prova va applicata secondo la sua natura sostanziale o processuale; se ha contenuto sostanziale, non opera retroattivamente sui giudizi già pendenti alla data di entrata in vigore, salvo espressa previsione.
  • Per l'imposta unica sulle scommesse, in mancanza di documenti idonei a ricostruire le giocate effettive, l'Ufficio può determinare la base imponibile in via induttiva secondo il criterio legale della raccolta media provinciale; la valutazione sulla non idoneità della documentazione prodotta è di merito e non è sindacabile in cassazione se motivata.
  • Il bookmaker estero che, tramite centri di raccolta situati in Italia, organizza e gestisce le scommesse realizza il presupposto impositivo del tributo; la mancata concessione italiana o la liceità dell'attività sul piano penale non escludono, di per sé, la soggezione all'imposta ai soli fini tributari.
  • Le norme di interpretazione autentica in materia di gioco e scommesse possono attribuire rilevanza fiscale anche all'attività svolta fuori dal sistema concessorio, senza violare il principio di capacità contributiva o di non discriminazione, purché l'imposizione colpisca un'attività di gestione delle scommesse svolta sul territorio nazionale.
  • Non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale fuori dai casi espressamente previsti dalla legge; nei tributi non armonizzati, la mancata attivazione del contraddittorio non determina invalidità dell'atto se il diritto interno non la prevede espressamente.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando la questione unionale è già stata risolta in modo puntuale dalla giurisprudenza UE richiamata e non residuano dubbi interpretativi rilevanti.
  • Le sanzioni tributarie non sono escluse per obiettiva incertezza normativa quando il quadro normativo, anche per effetto di precedenti interventi interpretativi e della giurisprudenza consolidata, risulta sufficientemente chiaro per il periodo d'imposta contestato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioGiurisdizione internazionaleImpugnazioni
RamiTributiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicatoRinvio pregiudizialePrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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