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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09722/2026 del 16/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce da due contratti preliminari relativi a immobili: uno del 15 novembre 2016, con cui le promittenti venditrici avevano promesso in vendita gli immobili al promissario acquirente, e un successivo preliminare del 4 maggio 2017, stipulato dalle stesse venditrici con il marito di una di esse, che il primo acquirente ha ritenuto simulato assoluto e quindi nullo, perché volto solo a sottrarre il bene alla precedente promessa di vendita e alla domanda ex art. 2932 c.c. già proposta. Il Tribunale aveva accertato la simulazione e la Corte d’appello aveva confermato la decisione. In cassazione le venditrici hanno proposto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 1292, 1317 e 1319 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto non provato o contraddittorio il pagamento della caparra da parte del terzo, trascurando la natura solidale e indivisibile dell’obbligazione di pagamento del prezzo; 2) violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. e dell’art. 32 r.d. 1736/1933, deducendo che non vi fosse contrasto tra la dichiarazione di avvenuta ricezione della caparra e l’incasso successivo dell’assegno, nonché travisamento della prova; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e ancora degli artt. 1292, 1317 e 1319 c.c., contestando la valutazione delle risultanze sul preteso pagamento del corrispettivo e sul rapporto interno tra le venditrici; 4) violazione degli artt. 1414 e 2729 c.c., assumendo che mancasse l’allegazione e la prova dell’animus simulandi e che gli indizi valorizzati non fossero gravi, precisi e concordanti. La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi, ritenendo che le censure non si confrontassero con la ratio decidendi della sentenza impugnata e, in sostanza, mirassero a una nuova valutazione del fatto e delle prove, inammissibile in sede di legittimità; ha inoltre confermato la correttezza dell’uso delle presunzioni per accertare la simulazione assoluta del preliminare del 4 maggio 2017. È stata quindi confermata la condanna delle ricorrenti alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti e quattro i motivi: i primi tre perché non coglievano la reale ratio della decisione di merito o si risolvevano in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio; il quarto perché l’animus simulandi risultava dedotto e l’accertamento della simulazione era sorretto da un ragionamento presuntivo ritenuto conforme ai requisiti di gravità, precisione e concordanza. È stata quindi confermata la sentenza d’appello che aveva dichiarato la simulazione assoluta e l’inefficacia del preliminare del 4 maggio 2017, con condanna delle ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge ricomprende sia l’erronea ricognizione della fattispecie astratta sia la falsa applicazione della norma alla fattispecie concreta; non consente però di ottenere una nuova valutazione del fatto.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dei poteri officiosi; non basta contestare la valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo quando il giudice attribuisca a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o non la valuti secondo il prudente apprezzamento, se dovuto.

  • art. 1292 c.c.

    Richiamato dalle ricorrenti, ma la Corte esclude che la sentenza impugnata sia in contrasto con la disciplina delle obbligazioni solidali.

  • art. 1317 c.c.

    Richiamato dalle ricorrenti, ma la Corte non ravvisa nella decisione di merito una violazione della norma invocata.

  • art. 1319 c.c.

    Richiamato dalle ricorrenti, ma la Corte rileva che la sentenza di merito si è limitata a valorizzare elementi di comune esperienza, senza violare la norma.

  • art. 1362 c.c.

    Il motivo di ricorso sull’interpretazione contrattuale è stato ritenuto infondato perché non coglieva l’intera ratio della decisione e mirava a una diversa lettura del testo negoziale.

  • art. 1363 c.c.

    La censura interpretativa è stata respinta per le medesime ragioni: non era dimostrato un effettivo errore ermeneutico della sentenza impugnata.

  • art. 32 r.d. 1736/1933

    Richiamato per sostenere che il pagamento mediante assegno comporti successivo incasso, ma la censura è stata ritenuta non decisiva rispetto alla motivazione della Corte d’appello.

  • art. 1414 c.c.

    La Corte conferma che la simulazione assoluta può essere accertata sulla base di elementi indiziari complessivi, quando dimostrino che il negozio non fu realmente voluto.

  • art. 2729 c.c.

    Per denunciare la falsa applicazione delle presunzioni occorre indicare puntualmente in che modo il ragionamento del giudice violi i requisiti di gravità, precisione e concordanza; non basta proporre una ricostruzione alternativa dei fatti.

  • art. 175 c.p.c.

    Richiamato, insieme all’art. 127 c.p.c., per evitare attività processuali superflue incompatibili con la ragionevole durata del processo.

  • art. 127 c.p.c.

    Richiamato per giustificare, in presenza di inutile dispendio processuale, la non necessità di rinnovare notifiche o integrare il contraddittorio verso un intimato contumace.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la censura di violazione di legge non può essere utilizzata per sollecitare una nuova valutazione del fatto o delle prove: il ricorso deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile solo in ipotesi rigorose: uso di prove non introdotte dalle parti, applicazione di un regime di prova legale diverso da quello previsto, o mancato rispetto del prudente apprezzamento nei casi in cui esso sia imposto.
  • Il travisamento della prova è censurabile solo se il giudice abbia attribuito al materiale probatorio un contenuto oggettivamente diverso da quello emergente dagli atti, in modo decisivo e con assoluta certezza sul diverso esito della decisione.
  • Per denunciare la falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., non basta proporre una lettura alternativa degli indizi: occorre indicare in modo puntuale perché il ragionamento presuntivo del giudice sia privo di gravità, precisione o concordanza.
  • La simulazione assoluta può essere accertata anche mediante presunzioni semplici, quando il complesso degli indizi sia coerente e convergente nel dimostrare che il negozio non fu realmente voluto dalle parti.
  • La dichiarazione di pagamento effettuato mediante assegno non equivale necessariamente a quietanza liberatoria in senso tecnico, poiché l’effetto solutorio pieno dipende dalla riscossione della somma portata dal titolo.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaSimulazioneInterposizione fittizia

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