Cassazione Civile, Ordinanza n. 09722/2026 del 16/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da due contratti preliminari relativi a immobili: uno del 15 novembre 2016, con cui le promittenti venditrici avevano promesso in vendita gli immobili al promissario acquirente, e un successivo preliminare del 4 maggio 2017, stipulato dalle stesse venditrici con il marito di una di esse, che il primo acquirente ha ritenuto simulato assoluto e quindi nullo, perché volto solo a sottrarre il bene alla precedente promessa di vendita e alla domanda ex art. 2932 c.c. già proposta. Il Tribunale aveva accertato la simulazione e la Corte d’appello aveva confermato la decisione. In cassazione le venditrici hanno proposto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 1292, 1317 e 1319 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto non provato o contraddittorio il pagamento della caparra da parte del terzo, trascurando la natura solidale e indivisibile dell’obbligazione di pagamento del prezzo; 2) violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. e dell’art. 32 r.d. 1736/1933, deducendo che non vi fosse contrasto tra la dichiarazione di avvenuta ricezione della caparra e l’incasso successivo dell’assegno, nonché travisamento della prova; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e ancora degli artt. 1292, 1317 e 1319 c.c., contestando la valutazione delle risultanze sul preteso pagamento del corrispettivo e sul rapporto interno tra le venditrici; 4) violazione degli artt. 1414 e 2729 c.c., assumendo che mancasse l’allegazione e la prova dell’animus simulandi e che gli indizi valorizzati non fossero gravi, precisi e concordanti. La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi, ritenendo che le censure non si confrontassero con la ratio decidendi della sentenza impugnata e, in sostanza, mirassero a una nuova valutazione del fatto e delle prove, inammissibile in sede di legittimità; ha inoltre confermato la correttezza dell’uso delle presunzioni per accertare la simulazione assoluta del preliminare del 4 maggio 2017. È stata quindi confermata la condanna delle ricorrenti alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti e quattro i motivi: i primi tre perché non coglievano la reale ratio della decisione di merito o si risolvevano in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio; il quarto perché l’animus simulandi risultava dedotto e l’accertamento della simulazione era sorretto da un ragionamento presuntivo ritenuto conforme ai requisiti di gravità, precisione e concordanza. È stata quindi confermata la sentenza d’appello che aveva dichiarato la simulazione assoluta e l’inefficacia del preliminare del 4 maggio 2017, con condanna delle ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge ricomprende sia l’erronea ricognizione della fattispecie astratta sia la falsa applicazione della norma alla fattispecie concreta; non consente però di ottenere una nuova valutazione del fatto.
La violazione è deducibile solo se il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dei poteri officiosi; non basta contestare la valutazione delle prove.
La violazione è deducibile solo quando il giudice attribuisca a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o non la valuti secondo il prudente apprezzamento, se dovuto.
Richiamato dalle ricorrenti, ma la Corte esclude che la sentenza impugnata sia in contrasto con la disciplina delle obbligazioni solidali.
Richiamato dalle ricorrenti, ma la Corte non ravvisa nella decisione di merito una violazione della norma invocata.
Richiamato dalle ricorrenti, ma la Corte rileva che la sentenza di merito si è limitata a valorizzare elementi di comune esperienza, senza violare la norma.
Il motivo di ricorso sull’interpretazione contrattuale è stato ritenuto infondato perché non coglieva l’intera ratio della decisione e mirava a una diversa lettura del testo negoziale.
La censura interpretativa è stata respinta per le medesime ragioni: non era dimostrato un effettivo errore ermeneutico della sentenza impugnata.
art. 32 r.d. 1736/1933
Richiamato per sostenere che il pagamento mediante assegno comporti successivo incasso, ma la censura è stata ritenuta non decisiva rispetto alla motivazione della Corte d’appello.
La Corte conferma che la simulazione assoluta può essere accertata sulla base di elementi indiziari complessivi, quando dimostrino che il negozio non fu realmente voluto.
Per denunciare la falsa applicazione delle presunzioni occorre indicare puntualmente in che modo il ragionamento del giudice violi i requisiti di gravità, precisione e concordanza; non basta proporre una ricostruzione alternativa dei fatti.
Richiamato, insieme all’art. 127 c.p.c., per evitare attività processuali superflue incompatibili con la ragionevole durata del processo.
Richiamato per giustificare, in presenza di inutile dispendio processuale, la non necessità di rinnovare notifiche o integrare il contraddittorio verso un intimato contumace.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la censura di violazione di legge non può essere utilizzata per sollecitare una nuova valutazione del fatto o delle prove: il ricorso deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile solo in ipotesi rigorose: uso di prove non introdotte dalle parti, applicazione di un regime di prova legale diverso da quello previsto, o mancato rispetto del prudente apprezzamento nei casi in cui esso sia imposto.
- Il travisamento della prova è censurabile solo se il giudice abbia attribuito al materiale probatorio un contenuto oggettivamente diverso da quello emergente dagli atti, in modo decisivo e con assoluta certezza sul diverso esito della decisione.
- Per denunciare la falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., non basta proporre una lettura alternativa degli indizi: occorre indicare in modo puntuale perché il ragionamento presuntivo del giudice sia privo di gravità, precisione o concordanza.
- La simulazione assoluta può essere accertata anche mediante presunzioni semplici, quando il complesso degli indizi sia coerente e convergente nel dimostrare che il negozio non fu realmente voluto dalle parti.
- La dichiarazione di pagamento effettuato mediante assegno non equivale necessariamente a quietanza liberatoria in senso tecnico, poiché l’effetto solutorio pieno dipende dalla riscossione della somma portata dal titolo.
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