Cassazione Civile, Ordinanza n. 09720/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce dalla perdita, durante un trasporto, di 169 colli di capi di abbigliamento affidati a un vettore per il trasferimento da un magazzino veneto a due destinazioni in Lombardia. La società assicuratrice, avendo già indennizzato la proprietaria della merce in forza di polizza, ha agito verso il vettore in via di surrogazione/cessione del credito; la società danneggiata ha chiesto anche un ulteriore importo rispetto all'indennizzo ricevuto. Il vettore si è opposto, ha chiamato in manleva la propria assicurazione e i sub-vettori. In cassazione ha dedotto violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 1696, comma 1, c.c., sostenendo che il danno non potesse essere liquidato sulla base delle fatture di vendita e delle note di credito, ma richiedesse prova specifica del costo di produzione o di sostituzione della merce, nonché del lucro cessante derivante dalla mancata vendita e della definitiva perdita dell'affare.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il ricorrente, sotto la formale denuncia di violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove, preclusa in sede di legittimità, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha inoltre ribadito che, in tema di perdita o avaria delle cose trasportate, il danno si calcola secondo il prezzo corrente nel tempo e nel luogo della riconsegna ex art. 1696, comma 1, c.c.; quando non vi siano tariffe o listini, il giudice può desumere il valore dalle fatture emesse, quale presunzione semplice del prezzo di mercato nei rapporti commerciali. Ha quindi confermato la correttezza della liquidazione operata dai giudici di merito sulla base di fatture di vendita, note di credito e documentazione doganale. Il ricorso è stato respinto con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
La violazione dell'articolo è configurabile solo se il giudice di merito abbia deciso sulla base di prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri riconosciutigli; non basta contestare la valutazione delle prove ritualmente acquisite.
art. 1696, comma 1, c.c.
"il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel tempo e nel luogo della riconsegna"
Per la perdita o l'avaria delle merci trasportate il criterio di liquidazione è speciale e oggettivo: conta il prezzo corrente nel tempo e nel luogo della riconsegna, non la prova del lucro cessante o del costo di produzione/sostituzione.
art. 1916 c.c.
Richiamato quale base dell'azione surrogatoria dell'assicuratore che abbia indennizzato il danneggiato.
art. 1260 c.c.
Richiamato per la cessione del credito quale ulteriore titolo di legittimazione dell'assicuratore che agisce verso il responsabile.
art. 96, comma 3, c.p.c.
Applicato per la condanna della parte ricorrente al pagamento di una somma equitativa a favore della controparte a seguito della definizione del giudizio in conformità alla proposta di inammissibilità.
art. 96, comma 4, c.p.c.
Applicato per la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende, conseguente alla definizione del giudizio in aderenza alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.
art. 380-bis c.p.c.
In caso di definizione del giudizio conforme alla proposta di inammissibilità, si applicano le conseguenze economiche previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1693 c.c.
Richiamato nel contesto della chiamata in causa dei sub-vettori e della responsabilità del vettore per la perdita della merce.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del fatto e delle prove già apprezzati dal giudice di merito.
- In tema di trasporto di cose, il danno da perdita o avaria si liquida secondo il prezzo corrente della merce nel tempo e nel luogo di riconsegna, secondo un criterio speciale e oggettivo stabilito dall'art. 1696, comma 1, c.c.
- Quando la merce trasportata non abbia un prezzo ufficiale, il suo valore può essere desunto dalle fatture di vendita come presunzione semplice del prezzo di mercato nei rapporti commerciali tra imprenditori.
- Ai fini dell'art. 115 c.p.c. la violazione di legge non sussiste per la sola contestazione della valutazione del materiale istruttorio, ma solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri processuali.
- Nel giudizio definito in conformità alla proposta di inammissibilità resa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., possono essere applicate le sanzioni economiche previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
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