Cassazione Civile, Ordinanza n. 09732/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società aveva impugnato tre avvisi di accertamento emessi per gli anni 2017, 2018 e 2019, con recuperi a tassazione di Ires, Irap e Iva, oltre interessi e sanzioni. In primo grado i ricorsi erano stati riuniti e accolti solo in parte: era stata annullata la ripresa Iva perché non era stata ravvisata un'interposizione illecita di manodopera nel rapporto con una società terza, mentre per le imposte dirette erano state confermate alcune riprese, tra cui la non deducibilità dell'ammortamento di beni immateriali e l'omessa variazione in diminuzione di un accantonamento. L'Agenzia aveva appellato solo la parte relativa all'Iva; la società aveva proposto appello incidentale. In Cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 101 t.u.i.r. per il diniego di deducibilità di costi qualificati come perdite su crediti finanziari da partecipazione; con il secondo ha denunciato la violazione dell'art. 109 t.u.i.r. per il diniego di deducibilità degli ammortamenti di beni immateriali. Nel frattempo, l'Agenzia si è costituita chiedendo la cessazione della materia del contendere, producendo tre accordi conciliativi per le annualità in causa, stipulati ai sensi dell'art. 48 d.lgs. 546/1992 e con compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha preso atto dei tre accordi conciliativi intervenuti tra le parti e ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la controversia era stata integralmente definita con riferimento ai tre avvisi di accertamento originari. Ha inoltre compensato le spese giudiziali. La decisione richiama il principio per cui, ai fini del perfezionamento della conciliazione, dopo la modifica dell'art. 48 d.lgs. 546/1992 non sono più necessari il pagamento della prima rata e la prestazione di garanzia per le rate successive. Non è stato dunque esaminato il merito dei due motivi di ricorso.
Norme richiamate
Norma invocata dalla ricorrente per sostenere la deducibilità delle perdite su crediti finanziari da partecipazione; la Corte non si pronuncia nel merito perché la lite è cessata.
Norma invocata dalla ricorrente per contestare il diniego di deducibilità degli ammortamenti di beni immateriali; non viene interpretata nel merito per intervenuta conciliazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Riferimento al vizio dedotto in cassazione per violazione di legge.
"le parti hanno definito la presente lite in relazione ai tre atti impositivi originariamente impugnati dalla società contribuente, con compensazione delle spese giudiziali"
La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo; dopo la modifica del 2015 non sono più necessari il pagamento della prima rata e la garanzia per le rate successive.
È richiamata come norma che ha modificato l'art. 48 d.lgs. 546/1992 eliminando gli adempimenti ulteriori per il perfezionamento della conciliazione.
Massime di principio
- Quando le parti producono in Cassazione un accordo conciliativo che definisce integralmente la lite tributaria, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere senza esaminare i motivi di ricorso nel merito.
- La conciliazione tributaria si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo recante somme dovute, termini e modalità di pagamento; non sono più richiesti, quale condizione di perfezionamento, il pagamento della prima rata e la garanzia per le rate successive.
- In presenza di definizione conciliativa totale della controversia, è legittima la compensazione delle spese giudiziali se prevista nell'accordo e recepita dalla Corte.
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