Cassazione Civile, Ordinanza n. 09729/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento emessi per gli anni d'imposta 2012 e 2014 nei confronti di un imprenditore individuale, a seguito di un processo verbale di constatazione e di indagini finanziarie sui conti correnti. L'Ufficio aveva recuperato a tassazione maggiori redditi ai fini IRPEF, addizionali, IVA e IRAP, con sanzioni e interessi. La CTP aveva rigettato i ricorsi; la CGT di secondo grado aveva invece annullato gli atti ritenendo decisiva la violazione del termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, L. 212/2000, perché l'avviso era stato notificato prima della scadenza di tale termine decorrente dalla chiusura della verifica. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000 e delle norme sull'accertamento, sostenendo che il caso riguardava due fasi distinte, una verifica/accesso nei locali e poi successive indagini bancarie, sicché il termine dilatorio non sarebbe stato applicabile se l'accertamento era fondato solo o prevalentemente sulle risultanze finanziarie; con il secondo ha dedotto omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la CGT non avesse considerato i verbali giornalieri e la motivazione degli avvisi, nei quali l'urgenza era giustificata dal mancato pagamento di iscrizioni a ruolo e da posizioni debitorie del contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, nei limiti in cui censurava la mancata verifica da parte del giudice di merito dei presupposti di applicabilità dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000, ritenendo necessario accertare se l'attività svolta integrasse un accesso/ispezione/verifica distinto dalle successive indagini bancarie o un accertamento misto. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché mirava a una revisione del merito e alla rivalutazione delle prove. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, che dovrà riesaminare la questione e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È invocato come parametro del vizio di violazione di legge per denunciare la mancata corretta applicazione delle norme tributarie sostanziali e procedimentali.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È richiamato per il motivo di ricorso relativo all'omesso esame di fatti decisivi; la Corte lo ritiene inammissibile perché diretto a sollecitare una rivalutazione del merito.
art. 53 Cost.
È citato dalla ricorrente insieme alle norme tributarie sull'accertamento, ma il punto decisivo della decisione riguarda l'applicazione dell'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente.
"L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza"
Il termine dilatorio si applica solo quando l'accertamento si fonda, anche in parte, sulle risultanze di accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente; la sua operatività va accertata dal giudice di merito verificando la natura del procedimento svolto. Per i tributi armonizzati resta fermo il controllo sul contraddittorio endoprocedimentale secondo la prova di resistenza.
art. 32, comma 2, D.P.R. 600/1973
È la norma sulla presunzione derivante dalle indagini finanziarie; la Corte richiama la distinzione tra tali indagini e accesso/ispezione/verifica, rilevante per stabilire se operi il termine dilatorio.
Richiamato nel primo motivo come disposizione collegata all'attività di controllo e verifica fiscale.
art. 39, lett. d), D.P.R. 600/1973
Richiamato come base dell'accertamento analitico-induttivo indicato negli avvisi.
Richiamato come base dell'accertamento indicato negli avvisi; rileva nel quadro dell'attività accertativa dell'Ufficio.
Richiamato come base normativa dell'accertamento ai fini IVA.
È menzionato per il deposito della memoria del controricorrente.
Massime di principio
- Il termine dilatorio di 60 giorni previsto dallo Statuto del contribuente opera solo quando l'avviso di accertamento sia fondato, in tutto o in parte, sulle risultanze di accessi, ispezioni o verifiche svolti presso il contribuente; se l'accertamento deriva esclusivamente da autonome indagini finanziarie, occorre verificare in concreto la distinta natura dei procedimenti.
- La distinzione tra accesso/ispezione/verifica e indagini bancarie è preliminare e decisiva: il giudice di merito deve accertare se vi sia un accertamento "misto" oppure un accertamento basato solo su elementi bancari, perché solo nel primo caso si applica automaticamente il termine di 60 giorni.
- Nel ricorso per cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove o dei fatti di causa: il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. è configurabile solo in presenza di omesso esame di un fatto storico decisivo, non per contestare la ponderazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito.
- Il giudice di merito non è tenuto a confutare espressamente ogni elemento probatorio non accolto, essendo sufficiente che esponga le ragioni della propria scelta argomentativa tra le prove ritenute più attendibili.
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