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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31054/2023 del 08/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente aveva ricevuto in donazione, in due momenti successivi, partecipazioni azionarie già rivalutate dal donante mediante versamento dell'imposta sostitutiva prevista dalla legge sulla rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non quotate. Dopo aver operato una nuova rivalutazione delle stesse partecipazioni e aver versato la prima rata della relativa imposta sostitutiva, chiedeva il rimborso di quanto in precedenza pagato dal donante, sostenendo: che il divieto di doppia imposizione dovesse operare anche tra soggetti diversi legati da un rapporto successorio/donativo; che l'imposta sostitutiva fosse un'imposta reale e non personale; che la disciplina sulla continuità del costo fiscalmente riconosciuto nelle donazioni comportasse il subentro anche nel diritto al rimborso delle imposte pagate dal donante; e, in subordine, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, lett. ee), d.l. n. 70/2011 per asserita violazione degli artt. 3 e 53 Cost.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo unico di ricorso. Ha affermato che l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle partecipazioni è frutto di un'opzione volontaria e personale, che si perfeziona con il versamento dell'imposta ed è irretrattabile. Il diritto al rimborso previsto dalla normativa sulle rivalutazioni successive spetta solo al soggetto che abbia versato la prima imposta sostitutiva e che effettui egli stesso una nuova rivalutazione mantenendo il bene nel proprio patrimonio. La donazione della partecipazione integra invece un trasferimento a titolo gratuito che non fa subentrare il donatario nel diritto al rimborso dell'imposta pagata dal donante. La disciplina sulla continuità del costo ex art. 68, comma 6, TUIR è stata letta in chiave antielusiva e di neutralità del trasferimento, ma non come sostituzione integrale della posizione fiscale del donante con quella del donatario. La questione di legittimità costituzionale è stata giudicata manifestamente infondata. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e applicazione del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 2, lett. ee), d.l. 13 maggio 2011, n. 70

    conv. dalla legge 12 luglio 2011, n. 106

    consente, in caso di nuove rivalutazioni, lo scomputo o il rimborso della precedente imposta sostitutiva solo al soggetto che abbia già versato quell'imposta e che effettui la nuova rivalutazione sui medesimi titoli ancora in suo possesso

  • art. 7, comma 2, lett. ff), d.l. 13 maggio 2011, n. 70

    conv. dalla legge 12 luglio 2011, n. 106

    richiamato insieme alla lett. ee) come base normativa del meccanismo di compensazione/rimborso della precedente imposta sostitutiva in caso di rideterminazione successiva

  • art. 5, legge 28 dicembre 2001, n. 448

    rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati

    introduce una rivalutazione facoltativa e volontaria delle partecipazioni con versamento di imposta sostitutiva per affrancare le plusvalenze future

  • art. 68, comma 6, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    regola la continuità del costo fiscale nelle partecipazioni ricevute in donazione, ma non trasferisce al donatario l'intera posizione giuridica del donante né il diritto al rimborso della precedente imposta sostitutiva

  • art. 67, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato dal ricorrente come norma sul divieto di doppia imposizione

  • art. 163, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    richiamato dal ricorrente come fondamento del divieto di doppia imposizione

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    veicola la censura di violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma processuale richiamata per la decisione in camera di consiglio

  • art. 1428 c.c.

    richiamato per affermare che l'errore sulla dichiarazione di volontà sarebbe emendabile solo se obiettivamente riconoscibile ed essenziale

  • art. 3 Cost.

    la questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata per insussistenza di disparità di trattamento

  • art. 53 Cost.

    la questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata per insussistenza di violazione della capacità contributiva

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    presuppone il pagamento, da parte del ricorrente soccombente, dell'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • L'imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle partecipazioni è un'imposta volontaria e personale: l'opzione del contribuente si perfeziona con il versamento e non è liberamente revocabile per eventi successivi che impediscano la futura cessione del bene.
  • Il diritto al rimborso della precedente imposta sostitutiva, previsto per le rivalutazioni successive, spetta solo al medesimo soggetto che abbia già versato quella imposta e che effettui egli stesso una nuova rivalutazione su partecipazioni rimaste nel suo patrimonio.
  • La donazione di partecipazioni trasferisce il bene e, ai fini del costo fiscale, opera la continuità del valore in chiave antielusiva, ma non comporta la traslazione automatica del diritto al rimborso di imposte sostitutive già pagate dal donante.
  • Il divieto di doppia imposizione non può essere invocato per ottenere il rimborso di un'imposta sostitutiva versata da un soggetto diverso, quando la nuova imposizione deriva da una autonoma rivalutazione posta in essere dal donatario.
  • La questione di legittimità costituzionale fondata su disparità di trattamento e capacità contributiva è infondata quando la disciplina differenzia razionalmente i soggetti in base a diverse rivalutazioni e al carattere personale dell'opzione fiscale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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