Sentenza del 13/12/2018 n. 32253 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, confermando il recupero a tassazione di costi relativi a servizi resi da una società estera appartenente al medesimo gruppo. I primi due motivi riguardavano errori processuali: la CTR aveva erroneamente ritenuto che la società non si fosse costituita in appello e, per tale ragione, non aveva esaminato le sue difese e le eccezioni proposte. Gli ulteriori motivi contestavano il mancato riconoscimento dell'inerenza e deducibilità dei costi, la fatturazione delle operazioni, la ripartizione dell'onere della prova e l'eventuale formazione di un giudicato esterno relativo a un diverso anno d'imposta.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendo accertato che la società si era regolarmente costituita nel giudizio d'appello. La CTR aveva quindi erroneamente considerato la contribuente contumace e aveva omesso di esaminare le sue difese e le eccezioni, determinando la nullità della sentenza per errore processuale e omessa pronuncia. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, affinché riesamini l'intera controversia e provveda anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
Sono richiamati in relazione all'obbligo del giudice di pronunciarsi sulle domande e difese delle parti e di valutare correttamente le prove e gli atti processuali.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 10 e 36
Le disposizioni sono richiamate con riferimento alla legittimazione e alla regolare partecipazione delle parti nel processo tributario, nonché ai requisiti della sentenza tributaria.
Art. 24 Cost.
Tutela il diritto di difesa; la sua garanzia è stata ritenuta compromessa dal mancato esame delle difese della società, erroneamente considerata non costituita.
Art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c.
Sono stati invocati dalla società riguardo alla possibile formazione di un giudicato esterno su una controversia relativa a un altro anno d'imposta, ma la questione è rimasta assorbita.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109
Riguarda i requisiti di deducibilità dei componenti negativi di reddito, inclusa la loro riferibilità all'attività d'impresa; la Corte non ha esaminato nel merito tale questione.
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 21, 24 e 17
Le norme riguardano, rispettivamente, la fatturazione e gli adempimenti IVA, nonché i meccanismi di applicazione e versamento dell'imposta; le relative contestazioni sono rimaste assorbite.
D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 4 e 5
Sono stati richiamati in relazione alla determinazione della base imponibile IRAP, ma la Corte non ha deciso nel merito la questione.
Disciplina l'onere della prova, invocato dalla società con riferimento alla dimostrazione dell'inerenza e della deducibilità dei costi; il motivo è stato assorbito.
Massime di principio
- Se il giudice considera erroneamente una parte non costituita, ignorando atti, difese e documenti regolarmente depositati, la sentenza può essere nulla per violazione del diritto di difesa e per omessa pronuncia.
- L'errore sulla costituzione della parte non è una mera irregolarità formale quando incide concretamente sull'esame delle difese: in tal caso la sentenza può essere cassata con rinvio.
- Quando la Corte di cassazione accoglie motivi processuali preliminari, le questioni di merito diventano assorbite e dovranno essere riesaminate dal giudice di rinvio.
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve esaminare l'intera controversia tenendo conto della corretta partecipazione processuale della parte e delle eccezioni e prove effettivamente presenti negli atti.
- La cassazione con rinvio non attribuisce necessariamente una vittoria definitiva sul merito: determina la rinnovazione del giudizio, mentre la questione sulla deducibilità dei costi e sulle imposte dovrà essere nuovamente decisa.
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