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Sentenza

Sentenza del 13/12/2018 n. 2882 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Processo tributario - giudice cliente del ricorrente - obbligo di astensione - non sussiste - inopportunità -è tale. Accertamento - studi di settore - riscontro in sede di contraddittorio procedimentale - legittimità - consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato, da un lato, la partecipazione al giudizio di un giudice della commissione tributaria che, durante la pendenza della controversia, era cliente dell'impresa ricorrente, ritenendo sussistente un obbligo di astensione. Dall'altro lato, ha censurato l'accertamento fondato sugli studi di settore, sostenendo che le relative risultanze non fossero sufficientemente supportate da elementi concreti.

La decisione

La contestazione relativa all'astensione è stata ritenuta infondata: il fatto che il giudice fosse cliente dell'impresa ricorrente non determina automaticamente un obbligo giuridico di astensione, anche se può configurare una situazione di inopportunità. È stato inoltre ritenuto legittimo l'accertamento che, oltre alle risultanze degli studi di settore, individuava puntualmente anomalie nella gestione dell'impresa e che tali elementi erano stati approfonditamente discussi nel contraddittorio procedimentale. Ne consegue la conferma della validità dell'accertamento.

Norme richiamate

  • Norme sull'obbligo di astensione del giudice tributario

    La mera relazione commerciale o professionale derivante dal fatto che il giudice sia cliente dell'impresa ricorrente non integra, di per sé, una causa automatica di astensione. Può tuttavia costituire una situazione di inopportunità, distinta dall'obbligo giuridico di astenersi.

  • Studi di settore

    Le risultanze degli studi di settore possono costituire base dell'accertamento quando siano accompagnate da elementi concreti e puntuali relativi alla gestione del contribuente.

  • Contraddittorio procedimentale

    L'accertamento risulta legittimo quando le anomalie gestionali rilevate dall'Amministrazione siano state sottoposte al contribuente e approfonditamente discusse nel contraddittorio precedente all'emissione dell'atto.

Massime di principio

  • Una situazione di possibile inopportunità del giudice non equivale automaticamente a un obbligo di astensione: occorre verificare se ricorra una specifica causa prevista dalla legge o una concreta compromissione dell'imparzialità.
  • Gli studi di settore, considerati isolatamente, possono non essere sufficienti; l'accertamento è più solido quando l'Amministrazione li integra con anomalie gestionali specifiche, verificabili e riferite al caso concreto.
  • Il contraddittorio procedimentale è essenziale: la possibilità effettiva per il contribuente di discutere gli elementi dell'accertamento rafforza la legittimità dell'atto.
  • Per contestare efficacemente un accertamento non basta negare in modo generico gli studi di settore, ma occorre dimostrare l'infondatezza o l'irrilevanza delle anomalie concrete individuate dall'Amministrazione.

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