Sentenza del 13/12/2018 n. 2893 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Processo tributario - avviso di presa di carico - atto autonomamente impugnabile - è tale - elencazione di cui all'art 19 d.lgs. 546/92 - non è tassativa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la possibilità di impugnare autonomamente un avviso di presa di carico, sostenendo che tale atto non rientrasse tra quelli espressamente elencati dall’art. 19 del d.lgs. 546/1992. La questione riguardava quindi se l’elencazione degli atti impugnabili davanti al giudice tributario fosse tassativa oppure se potessero essere impugnati anche atti atipici che rendessero conoscibile al contribuente una specifica pretesa tributaria.
La decisione
La sentenza ha affermato che l’elencazione dell’art. 19 del d.lgs. 546/1992 non è tassativa. In applicazione dei principi costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della Pubblica amministrazione, è autonomamente impugnabile ogni atto dell’ente impositore o dell’agente della riscossione che porti a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria determinata o determinabile, anche se l’atto non ha forma autoritativa e non è espressamente previsto dall’art. 19. Di conseguenza, anche l’avviso di presa di carico notificato da Equitalia S.p.A. può essere impugnato autonomamente davanti al giudice tributario.
Norme richiamate
Art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
L’elencazione degli atti impugnabili non è da intendersi come tassativa.
La disposizione non limita in modo rigido la tutela giurisdizionale ai soli atti espressamente elencati. Sono impugnabili anche atti diversi, purché rendano conoscibile al contribuente una specifica pretesa tributaria.
Principi costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della Pubblica amministrazione
Tali principi impongono di consentire al contribuente una tutela effettiva già dal momento in cui la pretesa tributaria viene formalmente portata a sua conoscenza, senza dover attendere un successivo atto tipico o esecutivo.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la possibilità di impugnare un atto dipende soprattutto dal suo contenuto sostanziale e dagli effetti prodotti, non soltanto dalla sua denominazione o dalla sua presenza nell’elenco dell’art. 19 del d.lgs. 546/1992.
- È autonomamente impugnabile un atto che renda concreta, specifica e conoscibile una pretesa tributaria, anche se si tratta di un atto atipico o privo di forma autoritativa.
- Il contribuente non deve necessariamente attendere la notifica di una cartella, di un’intimazione o di un altro atto espressamente tipizzato quando la pretesa è già stata portata formalmente a sua conoscenza.
- La tutela anticipata è giustificata dai principi di effettività della difesa e di buon andamento dell’amministrazione, ma l’impugnazione deve comunque rispettare i termini e gli altri requisiti processuali applicabili.
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