Sentenza del 13/12/2018 n. 467 - Comm. Trib. Prov. Savona
Registro - cessione totale di quote di partecipazione in società - riqualificazione come cessione di azienda - art.20 DPR.131/86 nel testo in vigore ratione temporis, ante modifica di cui al comma 87, art.1, L.205/2017 - legittimità - conseguenze - imposta in misura proporzionale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la qualificazione, ai fini dell’imposta di registro, della cessione totalitaria delle quote di partecipazione in una società. L’operazione era stata considerata dall’Amministrazione non come una semplice cessione di partecipazioni, ma come una cessione di azienda, in ragione della sua effettiva funzione economico-sociale, individuata nel trasferimento del complesso aziendale. Il riferimento normativo era l’art. 20 del D.P.R. n. 131/1986, nel testo applicabile prima della modifica introdotta dall’art. 1, comma 87, della legge n. 205/2017.
La decisione
La riqualificazione della cessione totalitaria delle quote come cessione di azienda è stata ritenuta legittima per gli atti stipulati anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 205/2017. La modifica normativa successiva non è stata considerata una norma di interpretazione autentica del testo previgente, poiché il suo contenuto non era desumibile dalla lettera della precedente disposizione. Di conseguenza, l’operazione deve scontare l’imposta di registro in misura proporzionale, propria della cessione di azienda, e non l’imposta fissa applicabile alla cessione di partecipazioni.
Norme richiamate
Art. 20 del D.P.R. n. 131/1986
Nel testo vigente prima della legge n. 205/2017, consentiva di qualificare l’atto secondo la sua natura e i suoi effetti giuridici, anche considerando la funzione economico-sociale effettivamente perseguita. Tale disposizione poteva quindi permettere di riqualificare la cessione totalitaria delle quote come cessione di azienda.
Art. 1, comma 87, della legge n. 205/2017
Ha modificato l’art. 20 del D.P.R. n. 131/1986, limitando la riqualificazione dell’atto agli effetti giuridici dell’atto stesso e rendendo più difficile considerare elementi estranei al suo contenuto formale. La modifica non è stata ritenuta interpretativa del testo precedente e non è quindi applicabile retroattivamente.
Cassazione, sentenze n. 4407 del 23 febbraio 2018 e n. 4589 del 28 febbraio 2018
Hanno affermato che, per gli atti anteriori alla modifica del 2017, la cessione totalitaria delle quote può essere riqualificata come cessione di azienda quando la finalità effettiva dell’operazione sia il trasferimento dell’azienda.
Massime di principio
- Per gli atti anteriori alla legge n. 205/2017, una cessione totalitaria o sostanzialmente totalitaria di partecipazioni può essere riqualificata ai fini dell’imposta di registro come cessione di azienda se emerge che l’obiettivo economico effettivo era trasferire il complesso aziendale.
- La qualificazione fiscale può dipendere non solo dalla forma giuridica dell’atto, ma anche dalla sua funzione economico-sociale, quando trova applicazione il previgente art. 20 del D.P.R. n. 131/1986.
- La modifica introdotta dalla legge n. 205/2017 non opera retroattivamente come interpretazione autentica: per stabilire la disciplina applicabile occorre verificare la data dell’atto.
- Quando l’operazione è riqualificata come cessione di azienda, l’imposta di registro è dovuta in misura proporzionale, generalmente più elevata rispetto all’imposta fissa prevista per la cessione di quote.
- Per gli atti successivi alla modifica normativa, la riqualificazione non può fondarsi esclusivamente sul collegamento economico tra più negozi o sulla finalità complessiva dell’operazione, ma deve rispettare i limiti posti dal nuovo testo dell’art. 20.
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