Cassazione Civile, Ordinanza n. 29996/2023 del 30/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro di una dipendente che aveva prestato attività presso l'I.P.I. con contratti a termine a partire dall'1.1.2007. La Corte d'appello, confermando il primo grado, aveva accertato la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e dichiarato il trasferimento del rapporto al Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 7, comma 20, del d.l. n. 78 del 2010, con ordine di riammissione in servizio e riconoscimento dell'anzianità. Il Ministero ricorreva per cassazione con tre motivi, tutti centrati sulla natura dell'I.P.I. e sulle conseguenze lavoristiche: (1) sosteneva che l'I.P.I. fosse ente pubblico e che quindi fosse errata la qualificazione privatistica operata dalla Corte territoriale, con conseguente illegittimità della conversione del contratto a termine in rapporto a tempo indeterminato; (2) deduceva che la disciplina sul passaggio del personale al Ministero riguardasse solo il personale già in servizio al momento dell'entrata in vigore della norma e non potesse estendersi a rapporti dichiarati giudizialmente a tempo indeterminato; (3) richiamava l'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, sostenendo che, essendo l'I.P.I. un ente pubblico, all'eventuale illegittimità del termine non poteva seguire la conversione, ma solo il risarcimento del danno.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Ministero, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione. Ha ritenuto che l'I.P.I. avesse natura pubblica già almeno dal quadro normativo consolidatosi con gli interventi legislativi successivi al 2000 e comunque certamente alla data dell'1.1.2007, data del primo contratto a termine; di conseguenza ha escluso la possibilità di conversione del rapporto precario in rapporto a tempo indeterminato. Da ciò deriva l'applicazione dell'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 e l'errore della Corte territoriale nell'applicare l'art. 7, comma 20, del d.l. n. 78 del 2010, presupponente un rapporto a tempo indeterminato con l'I.P.I. Il giudice del rinvio dovrà valutare le ulteriori conseguenze, in particolare sul risarcimento del danno, e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 17 del d.l. 8 febbraio 1995 n. 32
Richiamato dal ricorrente per contestare la natura privatistica dell'I.P.I. e la conseguente conversione del rapporto.
Norma di conversione del d.l. richiamata nel primo motivo.
art. 7, comma 29, del d.l. n. 78 del 2010
Richiamato nel primo motivo come disciplina ritenuta erroneamente applicata dalla Corte d'appello.
art. 14, comma 15, del d.l. 30 giugno 2011 n. 98
Richiamato nel primo motivo in relazione alla disciplina dell'ente e del personale.
art. 3, comma 26, del d.lgs. n. 163 del 2006
Richiamato nel primo motivo a sostegno della tesi sulla natura dell'I.P.I.
art. 7, comma 20, del d.l. n. 78 del 2010
La Corte lo ritiene applicabile solo presupponendo l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'I.P.I.; poiché tale rapporto non esisteva, la norma non poteva fondare il trasferimento al Ministero.
Richiamato nel secondo motivo; la Corte esclude che la fattispecie possa essere governata da un passaggio di personale in termini analoghi al trasferimento d'azienda.
art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001
Richiamato nel secondo motivo; la Corte non lo applica in senso favorevole alla tesi della lavoratrice perché esclude la conversione del contratto a termine nel pubblico impiego.
art. 81 della Costituzione
Richiamato nel secondo motivo; nel testo non emerge un'autonoma statuizione della Corte su tale norma.
art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001
La Corte afferma che, per un ente pubblico, all'illegittimità del contratto a termine non può seguire la conversione in rapporto a tempo indeterminato, ma la disciplina di tutela è quella prevista da questa norma.
La Corte afferma che, ove la natura privata dell'ente derivi da atti di autonomia, grava sulla parte che la allega l'onere di provarla.
art. 97 Cost.
Usato come parametro per affermare che un ente pubblico può essere tale solo se istituito o riconosciuto per legge.
art. 42 Cost.
Richiamato come parametro costituzionale che renderebbe problematico interpretare l'I.P.I. come ente privato in presenza della soppressione con contestuale trasferimento del personale.
art. 4 della l. n. 70 del 1975
Richiamato per affermare che un ente può essere considerato pubblico solo se istituito o riconosciuto per legge.
art. 19 del d.lgs. n. 9 del 1993
Indicato come primo snodo del processo legislativo che ha interessato l'I.P.I.
art. 3 del d.l. n. 32 del 1995
Richiamato quale norma che prende atto della nuova denominazione dello I.A.S.M., divenuto I.P.I.
Richiamato quale intervento di riordino degli enti che ha trasferito allo Sviluppo Italia le quote dell'I.P.I. appartenenti allo Stato.
art. 19, comma 2, della l. n. 340 del 2000
La Corte lo individua come momento in cui l'I.P.I. si sgancia da Sviluppo Italia per divenire struttura ancorata al Ministero.
art. 14 della l. n. 57 del 2001
Richiamato come ulteriore conferma della conformazione pubblicistica dell'I.P.I., con finanziamento a carico del Fondo unico per gli incentivi alle imprese.
art. 14, comma 3, della l. n. 57 del 2001
Gli oneri di finanziamento delle attività dell'I.P.I. sono posti a carico del Fondo unico per gli incentivi alle imprese del Ministero dell'Industria.
art. 60, comma 3, della l. n. 289 del 2002
Richiamato tra i successivi interventi normativi che confermano la natura pubblica dell'I.P.I.
art. 1, comma 234, della l. n. 311 del 2004
Richiamato tra gli interventi normativi successivi che confermano la natura pubblica dell'I.P.I.
art. 4 del d.P.R. n. 225 del 2007
Richiamato tra gli interventi normativi successivi che confermano la natura pubblica dell'I.P.I.
art. 4 del d.P.R. n. 197 del 2006
Richiamato tra gli interventi normativi successivi che confermano la natura pubblica dell'I.P.I.
La Corte richiama un precedente di legittimità e la relativa motivazione ai sensi di questa disposizione.
Richiamato con riferimento alla memoria della lavoratrice nel procedimento camerale.
Massime di principio
- La qualificazione di un ente come pubblico o privato, quando discenda direttamente dalla legge o da atti normativi, può e deve essere compiuta anche d'ufficio dal giudice; se invece la natura privata deriva da atti di autonomia, incombe alla parte che la deduce l'onere di allegarla e provarla.
- La natura dell'ente va apprezzata con riferimento al momento in cui il rapporto a termine avrebbe dovuto convertirsi per illegittimità del termine, non al momento successivo della soppressione dell'ente.
- Un ente può essere considerato pubblico solo se istituito o riconosciuto per legge; non è configurabile una istituzione di fatto di un ente pubblico.
- Nei rapporti di lavoro con una pubblica amministrazione o con ente pubblico, l'illegittima apposizione del termine non consente la conversione del rapporto in tempo indeterminato, ma comporta l'applicazione della disciplina speciale del lavoro alle dipendenze della PA.
- Una norma che prevede il trasferimento del personale da un ente a un Ministero presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro stabile con l'ente di provenienza; non può essere utilizzata per fondare l'assorbimento di rapporti che non potevano validamente convertirsi a tempo indeterminato.
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